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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28889/2026

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ppello di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La sentenza impugnata è stata deliberata il 25 febbraio 2026 dallaCorte di appello di Bari, che ha confermato la decisione del Tribunale di Foggia,che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di reclusione edeuro centottanta di multa, per essersi impossessato di energia elettricasottraendola all’ente erogatore mediante manomissione del contatore ecommettendo il fatto su cose destinate a pubblico servizio.2.

L’imputato ha presentato ricorso avverso detta decisione, con ilministero del proprio difensore di fiducia.Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge emanifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, per quantoconcerne la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod.pen., sub specie di bene destinato a pubblico servizio, e, sotto il profilo, unavolta esclusa tale circostanza aggravante, dell’estinzione del reato perintervenuta prescrizione.In particolare, il ricorrente assume che circostanza aggravante di cuiall’art. 625 n. 7 cod. pen., sub specie di bene destinato a pubblico servizio, nonera configurabile nel caso in esame, dal momento che la manomissione eraavvenuta sul contatore presente nella singola e privata unità abitativa, al fine dinon registrare i consumi effettivi, e non già mediante allaccio diretto alla rete didistribuzione dell’ente gestore; ne conseguiva la procedibilità a querela del reatodi furto, che però nel caso di specie faceva difetto.Il ricorrente aggiunge, poi, che, una volta esclusa la circostanzaaggravante dell’essere il bene oggetto di sottrazione destinato a pubblicoservizio, il reato in contestazione sarebbe ormai estinto per intervenutaprescrizione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

L’unico motivo di ricorso non è consentito in sede di ricorso incassazione.Va, in via preliminare, rilevato che la difesa con l’unico motivo di appelloprincipale si era limitata a contestare l’affermazione di responsabilitàdell’imputato in considerazione della ritenuta insufficienza della prova; che ladifesa, però, con i motivi di appello aggiunti, aveva contestato la sussistenza nelcaso di specie della circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen., subspecie di bene destinato a pubblico servizio, con i conseguenti riflessi in tema diprocedibilità del reato e di estinzione del reato per intervenuta prescrizione delreato; e che la Corte di appello aveva ritenuto tali motivi aggiunti inammissibili,difettando qualsiasi connessione funzionale tra motivi nuovi e motivi originari.Ciò posto, l’inammissibilità genetica dei motivi di appello aggiunti,correttamente ritenuta dalla Corte di appello, si riverbera sui motivi di ricorsoper cassazione che partecipano della stessa natura.Deve, infatti, applicarsi il principio di diritto in forza del quale èinammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso lasentenza che non abbia preso in considerazione deduzioni inammissibili aborigine, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcunesito favorevole in sede di giudizio di rinvio, stante la manifesta infondatezza delmotivo di appello (tra le molte, vedi Sez. 4, n. 3965 del 11/11/2025, dep. 2026,Karaci, non mass.; Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281-01;Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745-01).

Si è anche affermatoda questa Corte, con un orientamento che si condivide, che il difetto dimotivazione della sentenza di appello in ordine a motivi aggiunti inammissibilinon può essere oggetto, a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione(Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 – 01; in termini conformi,tra le tante, Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700;Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, dep. 1999, Iannotta, Rv. 213230 - 01).3.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condannadella parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammendeCosì deciso il 02/07/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Miccoli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La sentenza impugnata è stata deliberata il 25 febbraio 2026 dallaCorte di appello di Bari, che ha confermato la decisione del Tribunale di Foggia,che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di reclusione edeuro centottanta di multa, per essersi impossessato di energia elettricasottraendola all’ente erogatore mediante manomissione del contatore ecommettendo il fatto su cose destinate a pubblico servizio.2. L’imputato ha presentato ricorso avverso detta decisione, con ilministero del proprio difensore di fiducia.Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge emanifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, per quantoconcerne la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod.pen., sub specie di bene destinato a pubblico servizio, e, sotto il profilo, unavolta esclusa tale circostanza aggravante, dell’estinzione del reato perintervenuta prescrizione.In particolare, il ricorrente assume che circostanza aggravante di cuiall’art. 625 n. 7 cod. pen., sub specie di bene destinato a pubblico servizio, nonera configurabile nel caso in esame, dal momento che la manomissione eraavvenuta sul contatore presente nella singola e privata unità abitativa, al fine dinon registrare i consumi effettivi, e non già mediante allaccio diretto alla rete didistribuzione dell’ente gestore; ne conseguiva la procedibilità a querela del reatodi furto, che però nel caso di specie faceva difetto.Il ricorrente aggiunge, poi, che, una volta esclusa la circostanzaaggravante dell’essere il bene oggetto di sottrazione destinato a pubblicoservizio, il reato in contestazione sarebbe ormai estinto per intervenutaprescrizione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. L’unico motivo di ricorso non è consentito in sede di ricorso incassazione.Va, in via preliminare, rilevato che la difesa con l’unico motivo di appelloprincipale si era limitata a contestare l’affermazione di responsabilitàdell’imputato in considerazione della ritenuta insufficienza della prova; che ladifesa, però, con i motivi di appello aggiunti, aveva contestato la sussistenza nelcaso di specie della circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen., subspecie di bene destinato a pubblico servizio, con i conseguenti riflessi in tema diprocedibilità del reato e di estinzione del reato per intervenuta prescrizione delreato; e che la Corte di appello aveva ritenuto tali motivi aggiunti inammissibili,difettando qualsiasi connessione funzionale tra motivi nuovi e motivi originari.Ciò posto, l’inammissibilità genetica dei motivi di appello aggiunti,correttamente ritenuta dalla Corte di appello, si riverbera sui motivi di ricorsoper cassazione che partecipano della stessa natura.Deve, infatti, applicarsi il principio di diritto in forza del quale èinammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso lasentenza che non abbia preso in considerazione deduzioni inammissibili aborigine, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcunesito favorevole in sede di giudizio di rinvio, stante la manifesta infondatezza delmotivo di appello (tra le molte, vedi Sez. 4, n. 3965 del 11/11/2025, dep. 2026,Karaci, non mass.; Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281-01;Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745-01). Si è anche affermatoda questa Corte, con un orientamento che si condivide, che il difetto dimotivazione della sentenza di appello in ordine a motivi aggiunti inammissibilinon può essere oggetto, a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione(Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 – 01; in termini conformi,tra le tante, Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700;Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, dep. 1999, Iannotta, Rv. 213230 - 01).3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condannadella parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammendeCosì deciso il 02/07/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Miccoli
Sentenza Cassazione n. 28889/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris