CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 09999/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA](C.U.I. 02LMR8Q) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo raccoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 22 marzo 2022 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza in data 5 ottobre 2021 con cui il Tribunale di Torino aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 235, comma terzo, cod. pen., accertato il 4 agosto 2021, condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione. L'imputato, cittadino rumeno, era stato destinatario di provvedimento di espulsione emesso in data 7 novembre 2018 dal magistrato di sorveglianza di Cuneo, ed eseguito in data 21 novembre 2018 mediante volo aereo, ed aveva fatto rientro nel territorio nazionale, venendo identificato in Torino il 4 agosto 2021. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la violazione del principio del ne bis in idem. A seguito dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione, il ricorrente era rientrato in Italia prima della scadenza del termine di 5 anni ed era stato sottoposto a giudizio per il reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lvo n. 286/1998. In data 4 agosto 2021 veniva nuovamente identificato e sottoposto al presente procedimento per il reato di cui all'art. 235 cod. pen. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. in relazione al diniego dell'esimente del fatto di particolare tenuità. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Va pronunciato annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata. Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la difesa aveva dedotto la violazione del principio del ne bis in idem, con riguardo alla condanna riportata dal ricorrente per lo stesso fatto, seppur qualificato ai sensi dell'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998. Sul punto, la Corte di appello ha ritenuto che la fattispecie qui ascritta potesse concorrere con quella contestata nel diverso procedimento, sul rilievo del diverso bene giuridico tutelato.Di conseguenza, il presente procedimento per il reato di cui all'art. 235 cod. pen. non violerebbe il divieto di nuovo giudizio per lo stesso fatto. Il primo motivo di ricorso è fondato. Infatti, la sentenza impugnata non ha considerato che le due fattispecie incriminatrici sanzionano la medesima condotta materiale - l'illegittimo rientro nel territorio nazionale da parte dello straniero in precedenza espulso -, ma richiedono due diversi presupposti giuridici: da una parte, un ordine di espulsione emesso dal giudice quale misura di sicurezza, dall'altra un provvedimento di espulsione amministrativa. Doveva quindi essere previamente verificato se i due procedimenti penali riguardavano l'illegittimo rientro nel territorio nazionale a seguito del medesimo ovvero di diversi ordini di espulsione, potendo ravvisarsi la diversità del fatto - e quindi la legittimità del nuovo giudizio - solo nel caso di diversi provvedimenti di espulsione. Va quindi pronunciato annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Il giudice del rinvio non ha vincoli nel merito della decisione, ma deve procedere a nuovo giudizio evitando la carenza motivazionale censurata. Il secondo motivo, logicamente dipendente dal primo, è assorbito. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello