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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00258/2026

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla requisitoria già depositata e ha conclu so per l a dichiarazione di inammissibilità del ricorso; sentite le conclusioni dell’[OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente, che ha esposto le ragioni a sostegno del ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame delle ordinanze di applicazione di misure cautelari personali, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale che aveva applicato cumulativamente a [OSCURATO:PERSONA] le misure cautelari dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza, con il divieto di allontanarsi dall’abitazione tra le ore 21:00 e le 7:00, e dell’obbligo quotidiano di presentazione alla [OSCURATO:PERSONA], avendolo ritenuto gravemente indiziato del delitto di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.lgs. 309 del 1990 [capo 22], per avere illecitamente trasportato e offerto in vendita a Palermo un ingente quantitativo di sostanza stupefacente.

I gravi indizi di colpevolezza a suo carico, in relazione ai fatti di cui alla contestazione provvisoria, sono stati desunti da intercettazioni telefoniche e ambientali e da servizi di osservazione, corredati dai relativi riscontri investigativi, che hannoevidenziato il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel commercio di sostanze stupefacenti, espletato nel territorio posto sotto il controllo del mandamento mafioso di Portanuova e in violazione delle regole imposte in relazione allo svolgimento di taleattività illecita da parte del detto sodalizio.

Infatti, il tenore delle conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA], capo indiscusso del sodalizio, e partecipanti ad esso ovvero con persone, come [OSCURATO:PERSONA], che godevano, comunque della sua fiducia, darebbero conto del fatto che [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe approvvigionato dello stupefacente, che poi aveva messo in vendita sulle piazze di spaccio controllate dalla consorteria di [OSCURATO:PERSONA], da canali non autorizzati dalla stessa, che, infatti, aveva reagito imponendo sanzioni al [OSCURATO:PERSONA] e, in ogni caso, una percentuale sui proventi dello spaccio.

Il pericolo di reiterazione del reato è stato ritenuto concreto e attuale in ragione della gravità della condotta tenuta dal [OSCURATO:PERSONA], del suo stabile inserimento nel contesto del traffico di droga e dei suoi precedenti penali specifici, di modo che, avuto riguardo al suo modo di manifestarsi, il Tribunale ha stimato adeguate e proporzionate le misure cautelari applicategli, in quanto giustificate dalla necessità di limitarne gli spostamenti e di garantire il suo costante controllo da parte delle forze dell’ordine.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo chiedendone l’annullamento sulla base di un solo motivo, di seguito enunciato nei limiti di quanto stabilito dall’art.173 disp. att. cod. proc. pen.

Tramite la denuncia della violazione degli artt. 273 e 192 cod. proc. pen. e dell’art. 73 d.P.R. 309 del 1990 e del vizio di motivazione, ha censurato il giudizio di gravità indiziaria formulato a carico di [OSCURATO:PERSONA], rilevando: -in primo luogo come questi fosse stato ritenuto coinvolto nel commercio di stupefacenti espletato senza l’autorizzazione del sodalizio mafioso di [OSCURATO:PERSONA], ancorché risultasse dagli stessi elementi di prova, valorizzati dal Tribunale, che erano stati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad essersi resi responsabili di quel traffico non autorizzato.

Ciò troverebbe conferma: e nel fatto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e non [OSCURATO:PERSONA] erano stati vittima delle ritorsioni dei reggenti del citato sodalizio, che, infatti, li avevano sottoposti ad estorsione e nel fatto che mancavano sia conversazioni intercettate in cui [OSCURATO:PERSONA] figurava tra gli interloquenti, sia sequestri di sostanze stupefacenti effettuati a suo carico; tanto si sarebbe riflettuto sul tenore della motivazione rassegnata sul punto, affidata ad affermazioni gen eriche (“era solito rifornirsi fuori dai canali autorizzati”), senza riferimenti specifici alla concretezza della vicenda; in secondo luogo, come, benché [OSCURATO:PERSONA] fosse stato ritenuto coinvolto nell’approvvigionamento di sostanze stupefacenti, fuori dai canali autorizzati dal sodalizio mafioso di [OSCURATO:PERSONA], effettuato dai [OSCURATO:PERSONA], il giudizio di gravità indiziaria formulato a suo carico non era stato confermato dal Tribunale del riesame, di modo che la diversa decisione adottata dallo stesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] era tale da determinare un contrasto logico tra provvedimenti afferenti ai medesimi fatti.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per iscritto in data 25 ottobre 2025 chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. In data 19 novembre 2025, tramite PEC, è stata depositata in Cancelleria memoria difensiva nell’interesse del ricorrente, con la quale è stato articolato un motivo nuovo, che, sotto l’egida della violazione degli artt. 273 e 192 cod. proc. pen., 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309 del 1990 e del vizio di motivazione, ha contestato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui al capo 22):

4.1. perché questi, al momento dei fatti, si trovava agli arresti domiciliari, cui era rimasto sottoposto ininterrottamente dal 15 giugno 2021 al 25 febbraio 2024, circostanza che rendeva concretamente impossibile la commissione del reato contestato;

4.2. perché, nel corso delle indagini preliminari, non era mai stato notato, filmato o intercettato, né telefonicamente né in ambientale;

4.3. perché nel capo 22) non era specificata né la data esatta della presunta cessione di stupefacente, né il tipo di sostanza, né il quantitativo, né il corrispettivo, rivelandosi, per effetto di ciò, la contestazione priva di concretezza;

4.4. perché l’annullamentoper il medesimo reato dell’ordinanza cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], pronunciato in data 14 ottobre 2025, dal Tribunale del riesame di Palermo in sede di rinvio, avrebbe dovuto incidere sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA]: l’assenza di gravità indiziariaper [OSCURATO:PERSONA] rende illogico sostenere la gravità indiziaria per [OSCURATO:PERSONA].

5. La trattazione del ricorso ha avuto luogo oralmente, avendone avanzato tempestiva richiesta il difensore del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Il motivo, cui l’impugnativa è affidata, non coglie il significato delle argomentazioni sviluppate nell’ordinanza oggetto di scrutinio a sostegno del giudizio di gravità indiziaria formulato a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto contestatogli al capo 22) della provvisoria incolpazione e, talora, pur sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, articola censure estranee al perimetro del sindacato consentito a questa Corte.

1.1. Al riguardo, va ribadito che, in tema di misure cautelari personali, il sindacato di legittimità sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non si estende alla rivalutazione degli elementi fattuali sottesi al relativo giudizio né alla ponderazione del compendio indiziario, trattandosi di apprezzamenti riservati al giudice di merito.

Il controllo della Corte di cassazione è circoscritto alla verifica della correttezza giuridica e della coerenza logica della motivazione, rispetto al fine giustificativo del provvedimento, senza che possa contrapporsi alla decisione un diverso criterio di scelta o una differente interpretazione del materiale probatorio (Sez.

Un., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).

Ne consegue che il ricorso è ammissibile solo ove denunci specifiche violazioni di legge o manifeste illogicità della motivazione secondo i canoni della logica e i principi di diritto, restando inammissibili le doglianze che si risolvano in una diversa ricostruzione dei fatti o in una rivalutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, Cusimano, Rv. 269885).

Al lume di tali criteri è di tutta evidenza che i rilievi del ricorrente in punto di verifica della correttezza del giudizio di gravità indiziaria formulata a carico di [OSCURATO:PERSONA], lungi dal denunciare palesi illogicità della motivazione rassegnata a corredo della statuizione impugnata, mirano esclusivamente a convincere il giudice di legittimità della maggiore persuasività della prospettata interpretazione degli elementi di prova rispetto a quella offerta dai giudici di merito.

Interpretazione che, invece, è stata condotta nei limiti della ragionevole opinabilità di apprezzamento, come emerge dai passaggi dell’ordinanza impugnata in cui si è evidenziato come le intercettazioni telefoniche e ambientali stessero a dimostrare che anche [OSCURATO:PERSONA] era stato raggiunto dallo stigma del vertice del mandamento mafioso di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) per aver acquistato sostanza stupefacente (“verdura”) fuori dai canali autorizzati: fatto di cui egli era ben informato («… luisa il motivo … perché sa il motivo … perché si compra la verdura fuori … e non se la va comprare da loro») e che aveva dato luogo ad una trattativa tra i [OSCURATO:PERSONA] e gli esponenti del sodalizio mafioso, per il pagamento di somme di denaro a titolo di “sanzione”, subordinata alla condizione che [OSCURATO:PERSONA], da quel momento in poi, acquistasse la “verdura” (cioè la sostanza stupefacente) da loro (pag. 3 dell’ordinanza impugnata).

Ciò, senza contare che nello stesso provvedimento si è spiegato come idati di fonte captativa fossero riscontrati dai risultati dei servizi di osservazione dinamica effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA], che avevano documentato gli incontri tra i soggetti incaricati dai reggenti del sodalizio mafioso di riscuotere il denaro dovuto a titolo di sanzione dai [OSCURATO:PERSONA], nonché dalle acquisizioni di pregresse attività investigative, che avevano restituito l’immagine di [OSCURATO:PERSONA] quale quella di un soggetto stabilmente inserito nel narcotraffico. 1.2.

Né la mancata estensione della contestazione di cui al capo 22) a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a titolo di concorso con [OSCURATO:PERSONA] trasporto e nella messa in vendita di sostanza stupefacente senza l’autorizzazione del mandamento di [OSCURATO:PERSONA], è tale da incidere sulla tenuta logica del giudizio di gravità indiziaria formulato a carico di [OSCURATO:PERSONA], dal momento che esso si fonda su specifici indizi riguardanti la posizione di questi (come sopra meglio evidenziato) che ne delineano un ruolo distinto ed autonomo nelle condotte indicate.

1.3. Infondata è, infine, la deduzione relativa al possibile contrasto logico tra la decisione che ha escluso la gravità indiziaria a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui al capo 22) e la decisione che l’ha confermata a carico di [OSCURATO:PERSONA], posto che nell’ordinanza impugnata si è sottolineato come già nel provvedimento del 18 marzo 2025 [annullato da questa Corte con sentenza Sez. 5 del 5 settembre 2025 e confermato, quanto al capo 22), dal Tribunale di Palermo con ordinanza del 14 ottobre 2025, del quale, peraltro, è stato prodotto solo il dispositivo], con riguardo, alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] si fosse unicamente evidenziato che «la estrema genericità delle espressioni utilizzate dal [OSCURATO:PERSONA], in mancanza di ulteriori riscontri, non consentisse di ritenere “sufficientemente circostanziati i rapporti tra costui e [OSCURATO:PERSONA]”» e come, invece, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] le risultanze investigative avevano «consentito di svelare l'autonoma capacità criminale nel settore del narcotraffico del [OSCURATO:PERSONA], il quale era solito rifornirsi di stupefacente al di fuori dei canali autorizzati dalla consorteria mafiosa».

Per tutte le ragioni esposte, dunque, il provvedimento impugnato va esente da censure.

2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla requisitoria già depositata e ha conclu so per l a dichiarazione di inammissibilità del ricorso; sentite le conclusioni dell’[OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente, che ha esposto le ragioni a sostegno del ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame delle ordinanze di applicazione di misure cautelari personali, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale che aveva applicato cumulativamente a [OSCURATO:PERSONA] le misure cautelari dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza, con il divieto di allontanarsi dall’abitazione tra le ore 21:00 e le 7:00, e dell’obbligo quotidiano di presentazione alla [OSCURATO:PERSONA], avendolo ritenuto gravemente indiziato del delitto di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.lgs. 309 del 1990 [capo 22], per avere illecitamente trasportato e offerto in vendita a Palermo un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. I gravi indizi di colpevolezza a suo carico, in relazione ai fatti di cui alla contestazione provvisoria, sono stati desunti da intercettazioni telefoniche e ambientali e da servizi di osservazione, corredati dai relativi riscontri investigativi, che hannoevidenziato il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel commercio di sostanze stupefacenti, espletato nel territorio posto sotto il controllo del mandamento mafioso di Portanuova e in violazione delle regole imposte in relazione allo svolgimento di taleattività illecita da parte del detto sodalizio. Infatti, il tenore delle conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA], capo indiscusso del sodalizio, e partecipanti ad esso ovvero con persone, come [OSCURATO:PERSONA], che godevano, comunque della sua fiducia, darebbero conto del fatto che [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe approvvigionato dello stupefacente, che poi aveva messo in vendita sulle piazze di spaccio controllate dalla consorteria di [OSCURATO:PERSONA], da canali non autorizzati dalla stessa, che, infatti, aveva reagito imponendo sanzioni al [OSCURATO:PERSONA] e, in ogni caso, una percentuale sui proventi dello spaccio. Il pericolo di reiterazione del reato è stato ritenuto concreto e attuale in ragione della gravità della condotta tenuta dal [OSCURATO:PERSONA], del suo stabile inserimento nel contesto del traffico di droga e dei suoi precedenti penali specifici, di modo che, avuto riguardo al suo modo di manifestarsi, il Tribunale ha stimato adeguate e proporzionate le misure cautelari applicategli, in quanto giustificate dalla necessità di limitarne gli spostamenti e di garantire il suo costante controllo da parte delle forze dell’ordine. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo chiedendone l’annullamento sulla base di un solo motivo, di seguito enunciato nei limiti di quanto stabilito dall’art.173 disp. att. cod. proc. pen. Tramite la denuncia della violazione degli artt. 273 e 192 cod. proc. pen. e dell’art. 73 d.P.R. 309 del 1990 e del vizio di motivazione, ha censurato il giudizio di gravità indiziaria formulato a carico di [OSCURATO:PERSONA], rilevando: -in primo luogo come questi fosse stato ritenuto coinvolto nel commercio di stupefacenti espletato senza l’autorizzazione del sodalizio mafioso di [OSCURATO:PERSONA], ancorché risultasse dagli stessi elementi di prova, valorizzati dal Tribunale, che erano stati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad essersi resi responsabili di quel traffico non autorizzato. Ciò troverebbe conferma: e nel fatto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e non [OSCURATO:PERSONA] erano stati vittima delle ritorsioni dei reggenti del citato sodalizio, che, infatti, li avevano sottoposti ad estorsione e nel fatto che mancavano sia conversazioni intercettate in cui [OSCURATO:PERSONA] figurava tra gli interloquenti, sia sequestri di sostanze stupefacenti effettuati a suo carico; tanto si sarebbe riflettuto sul tenore della motivazione rassegnata sul punto, affidata ad affermazioni gen eriche (“era solito rifornirsi fuori dai canali autorizzati”), senza riferimenti specifici alla concretezza della vicenda; in secondo luogo, come, benché [OSCURATO:PERSONA] fosse stato ritenuto coinvolto nell’approvvigionamento di sostanze stupefacenti, fuori dai canali autorizzati dal sodalizio mafioso di [OSCURATO:PERSONA], effettuato dai [OSCURATO:PERSONA], il giudizio di gravità indiziaria formulato a suo carico non era stato confermato dal Tribunale del riesame, di modo che la diversa decisione adottata dallo stesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] era tale da determinare un contrasto logico tra provvedimenti afferenti ai medesimi fatti. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per iscritto in data 25 ottobre 2025 chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. In data 19 novembre 2025, tramite PEC, è stata depositata in Cancelleria memoria difensiva nell’interesse del ricorrente, con la quale è stato articolato un motivo nuovo, che, sotto l’egida della violazione degli artt. 273 e 192 cod. proc. pen., 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309 del 1990 e del vizio di motivazione, ha contestato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui al capo 22): 4.1. perché questi, al momento dei fatti, si trovava agli arresti domiciliari, cui era rimasto sottoposto ininterrottamente dal 15 giugno 2021 al 25 febbraio 2024, circostanza che rendeva concretamente impossibile la commissione del reato contestato; 4.2. perché, nel corso delle indagini preliminari, non era mai stato notato, filmato o intercettato, né telefonicamente né in ambientale; 4.3. perché nel capo 22) non era specificata né la data esatta della presunta cessione di stupefacente, né il tipo di sostanza, né il quantitativo, né il corrispettivo, rivelandosi, per effetto di ciò, la contestazione priva di concretezza; 4.4. perché l’annullamentoper il medesimo reato dell’ordinanza cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], pronunciato in data 14 ottobre 2025, dal Tribunale del riesame di Palermo in sede di rinvio, avrebbe dovuto incidere sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA]: l’assenza di gravità indiziariaper [OSCURATO:PERSONA] rende illogico sostenere la gravità indiziaria per [OSCURATO:PERSONA]. 5. La trattazione del ricorso ha avuto luogo oralmente, avendone avanzato tempestiva richiesta il difensore del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Il motivo, cui l’impugnativa è affidata, non coglie il significato delle argomentazioni sviluppate nell’ordinanza oggetto di scrutinio a sostegno del giudizio di gravità indiziaria formulato a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto contestatogli al capo 22) della provvisoria incolpazione e, talora, pur sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, articola censure estranee al perimetro del sindacato consentito a questa Corte. 1.1. Al riguardo, va ribadito che, in tema di misure cautelari personali, il sindacato di legittimità sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non si estende alla rivalutazione degli elementi fattuali sottesi al relativo giudizio né alla ponderazione del compendio indiziario, trattandosi di apprezzamenti riservati al giudice di merito. Il controllo della Corte di cassazione è circoscritto alla verifica della correttezza giuridica e della coerenza logica della motivazione, rispetto al fine giustificativo del provvedimento, senza che possa contrapporsi alla decisione un diverso criterio di scelta o una differente interpretazione del materiale probatorio (Sez. Un., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Ne consegue che il ricorso è ammissibile solo ove denunci specifiche violazioni di legge o manifeste illogicità della motivazione secondo i canoni della logica e i principi di diritto, restando inammissibili le doglianze che si risolvano in una diversa ricostruzione dei fatti o in una rivalutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, Cusimano, Rv. 269885). Al lume di tali criteri è di tutta evidenza che i rilievi del ricorrente in punto di verifica della correttezza del giudizio di gravità indiziaria formulata a carico di [OSCURATO:PERSONA], lungi dal denunciare palesi illogicità della motivazione rassegnata a corredo della statuizione impugnata, mirano esclusivamente a convincere il giudice di legittimità della maggiore persuasività della prospettata interpretazione degli elementi di prova rispetto a quella offerta dai giudici di merito. Interpretazione che, invece, è stata condotta nei limiti della ragionevole opinabilità di apprezzamento, come emerge dai passaggi dell’ordinanza impugnata in cui si è evidenziato come le intercettazioni telefoniche e ambientali stessero a dimostrare che anche [OSCURATO:PERSONA] era stato raggiunto dallo stigma del vertice del mandamento mafioso di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) per aver acquistato sostanza stupefacente (“verdura”) fuori dai canali autorizzati: fatto di cui egli era ben informato («… luisa il motivo … perché sa il motivo … perché si compra la verdura fuori … e non se la va comprare da loro») e che aveva dato luogo ad una trattativa tra i [OSCURATO:PERSONA] e gli esponenti del sodalizio mafioso, per il pagamento di somme di denaro a titolo di “sanzione”, subordinata alla condizione che [OSCURATO:PERSONA], da quel momento in poi, acquistasse la “verdura” (cioè la sostanza stupefacente) da loro (pag. 3 dell’ordinanza impugnata). Ciò, senza contare che nello stesso provvedimento si è spiegato come idati di fonte captativa fossero riscontrati dai risultati dei servizi di osservazione dinamica effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA], che avevano documentato gli incontri tra i soggetti incaricati dai reggenti del sodalizio mafioso di riscuotere il denaro dovuto a titolo di sanzione dai [OSCURATO:PERSONA], nonché dalle acquisizioni di pregresse attività investigative, che avevano restituito l’immagine di [OSCURATO:PERSONA] quale quella di un soggetto stabilmente inserito nel narcotraffico. 1.2. Né la mancata estensione della contestazione di cui al capo 22) a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a titolo di concorso con [OSCURATO:PERSONA] trasporto e nella messa in vendita di sostanza stupefacente senza l’autorizzazione del mandamento di [OSCURATO:PERSONA], è tale da incidere sulla tenuta logica del giudizio di gravità indiziaria formulato a carico di [OSCURATO:PERSONA], dal momento che esso si fonda su specifici indizi riguardanti la posizione di questi (come sopra meglio evidenziato) che ne delineano un ruolo distinto ed autonomo nelle condotte indicate. 1.3. Infondata è, infine, la deduzione relativa al possibile contrasto logico tra la decisione che ha escluso la gravità indiziaria a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui al capo 22) e la decisione che l’ha confermata a carico di [OSCURATO:PERSONA], posto che nell’ordinanza impugnata si è sottolineato come già nel provvedimento del 18 marzo 2025 [annullato da questa Corte con sentenza Sez. 5 del 5 settembre 2025 e confermato, quanto al capo 22), dal Tribunale di Palermo con ordinanza del 14 ottobre 2025, del quale, peraltro, è stato prodotto solo il dispositivo], con riguardo, alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] si fosse unicamente evidenziato che «la estrema genericità delle espressioni utilizzate dal [OSCURATO:PERSONA], in mancanza di ulteriori riscontri, non consentisse di ritenere “sufficientemente circostanziati i rapporti tra costui e [OSCURATO:PERSONA]”» e come, invece, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] le risultanze investigative avevano «consentito di svelare l'autonoma capacità criminale nel settore del narcotraffico del [OSCURATO:PERSONA], il quale era solito rifornirsi di stupefacente al di fuori dei canali autorizzati dalla consorteria mafiosa». Per tutte le ragioni esposte, dunque, il provvedimento impugnato va esente da censure. 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
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