CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 giugno 2026
Cassazione n. 18266/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù diprocura speciale in atti;ricorrentecontroMilano Serravalle – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA];controricorrentenonché controMinistero delle Infrastrutture e dei Trasporti -[OSCURATO:PERSONA] per le Opere PubblicheLomgardia-[OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro protempore, e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante protempore;intimati[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7079/2022Numero sezionale 1099/2026Numero di raccolta generale 18266/2026Data pubblicazione 06/06/2026avverso l’ordinanza n. 2716/2021 della Corte d’appello di Milano,pubblicata il 07/09/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del05/03/2026 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento in epigrafe;[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOLa [OSCURATO:PERSONA] s.s. in liquidazione (di seguito, [OSCURATO:PERSONA])proponeva ricorso ex art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001 e 29 d.lgs. n.150 del 2011, per far accertare il diritto all’indennità previstadall’art. 42 d.P.R. n. 327 del 2001, che tenesse conto della perditadi essenze arboree e di manufatti, formulando domande risarcitoriea vario titolo, in relazione a tre distinte aree interessate dai decretidi esproprio, emessi dalla [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].p.a. (di seguito l’[OSCURATO:PERSONA]), nell’ambito del progettodi completamento della [OSCURATO:PERSONA] di Milano, dalla societàcondotte in affitto.Occorre precisare che la [OSCURATO:PERSONA] era un'aziendaflorovivaistica che gestiva circa 11 are di terreno, in parte in affittoed in parte in proprietà, con produzione di piante coltivate in vasoed anche in zolle, con coltivazione in pieno campo, che venivano,poi, successivamente commercializzate.Con l’ordinanza in questa sede impugnata, a definizione delprocedimento, la Corte d’appello statuiva come segue: «… a)dichiara il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA] e delMinistero delle lnfrastrutture e Trasporti ProvveditoratoInterregionale delle opere pubbliche per la Lombardia e per l'EmiliaRomagna; b) accerta il diritto della [OSCURATO:PERSONA] s.s. in liquidazioneall’indennità ex art. 42 TUE nella misura di € 528.492,60, oltreinteressi legali a far tempo dalla data di esproprio; c) ordina allaMilano Serravalle - [OSCURATO:PERSONA] spa di provvedere al depositopresso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti della somma di cui al capo b)Numero registro generale 7079/2022Numero sezionale 1099/2026Numero di raccolta generale 18266/2026Data pubblicazione 06/06/2026Per quanto in questa sede d’interesse, la Corte d’appellostatuiva quanto segue: «l'indennità aggiuntiva riconosciuta infavore dei coltivatori diretti fittuari di aree agricole ex art. 42comma I TUE è un'autonoma azione a tutela del lavoro personalesvolto (Cass. n. 3706/2015), è comprensiva di tutte leconseguenze della privazione del lavoro e le diverse criticità,connesse alla dissoluzione dell’attività aziendale insita sul terrenoespropriato, possono avere rilievo esclusivamente nel rapporto traproprietario e terzo titolare del diritto di godimento del terreno(Cass. sez. 1 n. 2551/2018; Cass. n. 8229/2009; Cass. sez. I n.2424/2008; Cass. sez. 1 n. 13 115/2004); l'indennità ex art. 42comma 1 TUE esclude considerazioni sul soprassuolo arboreopoiché il criterio legale per la sua liquidazione contempla già ilriferimento alla coltura effettivamente praticata sul suoloespropriato e diversamente argomentando sì introdurrebbeun'indebita duplicazione del pregiudizio (Cass. sez. 1 n.9269/2014); - la giurisprudenza maggioritaria di legittimità (Cass.sez. 1 n. 1870/20 16; Cass. sez. 1 n. 3461/20 17; Cass. sez. 6-1ord. n. 18732/20 17; Cass. sez. 1 n. 10743/2020) riconosce rilievoal soprassuolo arboreo, di cui il terreno agricolo espropriato viene abeneficiare, solo nella determinazione della diversa indennità diesproprio ex art. 32 TUE in favore della proprietà, indennità che nelsuo complesso tiene conto anche delle piantagioni e che, senzaalcuna distinzione tra suolo e soprassuolo, concorre a determinareil giusto ristoro sollecitato anche dalla CEDU;… -la pretesadell’azienda florovivaistica di ampliare l’indennizzo oltre il valoredeterminabile sulla base del criterio legale dato dal comma 4dell’art. 40 TUE non merita accoglimento, in conformità allagiurisprudenza di legittimità in precedenza richiamata; -ilsoprassuolo esistente all’atto dell’avvio della procedura ablativaconcorre a qualificare la tipologia colturale del fondo espropriato aifini del corrispondente valore agricolo medio; -il criterio del valoreNumero registro generale 7079/2022Numero sezionale 1099/2026Numero di raccolta generale 18266/2026Data pubblicazione 06/06/2026tabellare previsto dal legislatore per la liquidazione dell’indennitàaggiuntiva è già commisurato al tipo di coltivazione praticata etiene conto delle caratteristiche che il terreno ha assunto proprio inragione della coltivazione praticata e, quindi, delle essenze arboreeesistenti; -il CTU ha correttamente calcolato l’indennità facendoricorso al valore agricolo medio registrato dalla CommissioneEspropri per le colture effettivamente praticate per l'annodell’emissione dei decreti di esproprio (2015) per la regione agrariadi appartenenza del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 7 dellarelazione peritale); -l’esatta definizione, nel contraddittorio tecnicocon i consulenti nominati dalle parti, della superficie delle areeoggetto di esproprio affittate e l’utilizzo del criterio legale escludonola necessità di approfondimenti istruttori e consentono alla Corte diaccertare l’indennità ex art. 42 TUE nella misura indicata, e noncontestata dai CTP, pari a € 528.492,60, oltre interessi legali dalladata di esproprio (Cass. sez. 1 ord. n. 7687/2021 ); -taliconclusioni non vengono meno neppure se si voglia dare rilievo,come in alcuni passaggi del ricorso pare sostenersi, al soprassuoloquale bene distinto dal fondo espropriato ed appartenenteall'organizzazione imprenditoriale, dal momento che esso, cometale, risulterebbe estraneo all’ambito di applicazione e tuteladell’art. 42 comma 1 TUE …».Avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione laVIVAI SALDINI, affidato ad un unico motivo di ricorso.Si è difeso con controricorso solo l’[OSCURATO:PERSONA], che hadepositato anche memoria difensiva.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsaapplicazione di norme di diritto di cui agli art. 37, 40 e 42 d.P.R. n.327 del 2001 (di seguito, anche T.U.E,), in relazione all' art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., per non aver computato nell’indennizzoNumero registro generale 7079/2022Numero sezionale 1099/2026Numero di raccolta generale 18266/2026Data pubblicazione 06/06/2026spettante all'affittuario e agricoltore diretto del fondo anche ilvalore del "soprassuolo".La ricorrente ha evidenziato che, per la giurisprudenza dilegittimità, l'indennità in questione sorge come indennitàautonoma, prevista, ai sensi dell'art. 37 d.P.R. n. 327 del 2001 ,anche in caso di espropriazione di area edificabile, perché ilsuperamento del valore venale del fondo non confligge con ildisposto dell’art. 42 Cost., non costituendo voce di ristoro per laperdita della proprietà del bene, ma fonte di tutela del lavoro aisensi dell'art. 35 della Cost. Ha, quindi, aggiunto che tale indennitàha la funzione giuridica di indennizzare il fittavolo per la perditacorrispondente al mancato raccolto e frutti pendenti, ovverosia ilsoprassuolo.La stessa ricorrente ha, pertanto, aggiunto che l’ordinanzaimpugnata è in contrasto con i principi enunciati dalla Cortecostituzionale con la sentenza n. 181/2011, oltre che con ilprincipio enunciato da questa Corte in un precedente specifico(Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3952 del 19/02/2018) e con l’art. 32,40 e 42 TUE.2. Il motivo di ricorso è infondato.2.1. Com’è noto, l’art. 42 d.P.R. n. 327 del 2001 (di seguito,anche T.U.E.) dispone che: «Spetta una indennità aggiuntiva alfittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto dellaprocedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto adabbandonare in tutto o in parte l'area non edificabile direttamentecoltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata ladichiarazione di pubblica utilità. 2. L'indennità aggiuntiva èdeterminata ai sensi dell'articolo 40, comma 4, ed è corrisposta aseguito di una dichiarazione dell'interessato e di un riscontro dellaeffettiva sussistenza dei relativi presupposti».Il richiamato art. 40 d.P.R. cit. al comma 4 statuisce, poi,quanto segue: «Al proprietario coltivatore diretto o imprenditoreNumero registro generale 7079/2022Numero sezionale 1099/2026Numero di raccolta generale 18266/2026Data pubblicazione 06/06/2026agricolo a titolo principale spetta un'indennità aggiuntiva,determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondenteal tipo di coltura effettivamente praticata».Analoga previsione si trova nell'art. 37, comma 9, secondoperiodo, d.P.R. cit., con riferimento ad area edificabile che siautilizzata a scopi agricoli e direttamente coltivata, da almeno unanno, dai predetti soggetti, col lavoro proprio e di quello deifamiliari («Qualora l'area edificabile sia utilizzata a scopi agricoli,spetta al proprietario coltivatore diretto anche una indennità pari alvalore agricolo medio corrispondente al tipo di colturaeffettivamente praticato. La stessa indennità spetta al fittavolo, almezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura, siacostretto ad abbandonare in tutto o in parte il fondo direttamentecoltivato, da almeno un anno, col lavoro proprio e di quello deifamiliari»).2.2. Ciò posto, come di recente ribadito da questa Corte(Cass., Sez. 1., Ordinanza n. 21058 del 01/07/2022), è consolidatol’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale l'indennità aggiuntivaspettante all'affittuario coltivatore diretto del fondo espropriato èautonoma rispetto all'indennità di espropriazione, in quanto trovafondamento nella diretta attività di prestazione d'opera sul terrenoespropriato e nella situazione privilegiata che gli artt. 35 e ss. Cost.assicurano alla posizione del lavoratore consolidato (v. già Cass.,Sez. 1, Sentenza n. 11609 del 26/10/1992 con riguardo all’art. 17l. n. 865 del 1971, previgente al TUE e, diffusamente, Cass., Sez.1, Sentenza n. 11464 del 03/06/2016; da ultimo, con riferimentoalla disciplina vigente, oltre a Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 21058 del01/07/2022, v. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7688 del18/03/2021 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 25972 del 03/10/2024).Proprio in ragione della natura aggiuntiva di tale indennità,questa Corte ha precisato che la stessa non va detratta da quella diespropriazione, definitivamente superando il principio dell'unicitàNumero registro generale 7079/2022Numero sezionale 1099/2026Numero di raccolta generale 18266/2026Data pubblicazione 06/06/2026dell'indennizzo e del relativo giudizio di stima ancorato almeccanismo di scomputo dall'indennità di esproprio, non potendopertanto escludersi, anche in base alla giurisprudenza della CorteEDU che, a fronte della necessità di tener conto della particolareposizione del coltivatore espropriato, l'espropriante possa andareincontro ad esborsi - preventivamente valutabili -complessivamente superiori al valore di mercato del bene ablato,senza che ciò costituisca violazione del limite previsto dall'art. 42Cost. (così in particolare Cass., Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11464del 03/06/2016)2.3. La ratio dell'indennità aggiuntiva prevista per il coltivatorediretto dall'art. 42 T.U.E. risiede, come sopra anticipato,nell’esigenza di offrire ristoro al coltivatore diretto che presti operasul terreno espropriato, in considerazione della situazioneprivilegiata che l'art. 35 Cost. e ss. assicurano alla posizione dellavoratore, garantendo fra l'altro che la sua retribuzione sia in ognicaso sufficiente ad assicurare a lui e alla sua famiglia un'esistenzalibera e dignitosa.Rimane, pertanto, indifferente, ai fini del suo riconoscimento,tanto la natura edificatoria o agricola del suolo espropriato - vistoche l'art. 37, comma 9, T.U.E. riconosce analoga indennitàaggiuntiva a chi utilizza l'area edificabile a scopi agricoli(proprietario, fittavolo, mezzadro e compartecipe) - quanto lamodalità con cui il proprietario ha perduto la titolarità del fondo inesito alla procedura espropriativa, sia essa a seguito dell’adozionedel decreto di espropriazione che per effetto di cessione volontariadelle aree (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7688 del 18/03/2021).2.4. Tali conclusioni si armonizzano perfettamente conl'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte, con la quale èstata gradualmente riconosciuta piena autonomia alla posizione delterzo coltivatore rispetto a quella del proprietario del fondoespropriato, attribuendogli un ruolo distinto nell'ambito dellaNumero registro generale 7079/2022Numero sezionale 1099/2026Numero di raccolta generale 18266/2026Data pubblicazione 06/06/2026procedura di espropriazione per pubblica utilità, non solo in quellaformalmente conclusa per effetto dell'emissione del decreto diesproprio o della stipula, equiparata negli effetti, di una cessionevolontaria, ma anche nella sua forma illegittima dell'occupazioneacquisitiva (cfr. Cass., S.U., n. 514/1999 che ha riconosciuto ildiritto dell'affittuario coltivatore al giusto ristoro e perciò alrisarcimento dei danni derivanti dall'illecita occupazione e Cass. n.2077/2003 con cui il parametro indennitario previsto dall’art. 17 l.n. 865 del 1971, nonché dall'attuale art. 42 d.P.R. n. 327 del 2001,è stato elevato a criterio per la determinazione del quantumrisarcitorio spettante al coltivatore nelle ipotesi di accessioneinvertita), ovvero in caso di adozione del decreto di acquisizionesanante ai sensi dell’art. 42 bis TUE (Cass., Sez. 1, Ordinanza n.7975 del 22/03/2021).In questa stessa ottica, la giurisprudenza di legittimità haritenuto che l’indennità aggiuntiva spettante al proprietariocoltivatore diretto o all'imprenditore agricolo professionale deveessere richiesta necessariamente in modo congiunto all'indennità diespropriazione, trattandosi di determinare la sommacomplessivamente dovuta dall'espropriante a colui che vengaprivato del suo diritto reale in uno con l'attività di coltivatore delfondo, mentre, invece, l'indennità dovuta al terzo coltivatore direttoin forza di un rapporto agrario contrattuale o compartecipativo,prevista dall'art. 42 T.U.E., che rinvia per la liquidazione all'art. 40TUE, può essere oggetto di domanda autonoma, in quanto volta aristorare l'attività coltivatrice svolta su suolo altrui, interrottaforzatamente per effetto della procedura espropriativa (Cass., Sez.1, n. 25972 del 03/10/2024; con riferimento alla disciplinaprevigente, nello stesso senso, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 19931del 10/08/2017).Ed infatti, indipendentemente dall'applicazione o meno delcriterio del valore venale del bene oggetto di esproprio, l'indennitàNumero registro generale 7079/2022Numero sezionale 1099/2026Numero di raccolta generale 18266/2026Data pubblicazione 06/06/2026aggiuntiva costituisce una voce diversa e, appunto, aggiuntivarispetto all'importo riconosciuto al proprietario per la perditapatrimoniale del bene.La sua determinazione deve essere ex lege commisurata alvalore agricolo medio corrispondente al tipo di colturaeffettivamente praticata (VAM), in virtù del combinato disposto dicui all'art. 42, comma 2 e 40, comma 4, TUE, trattandosi didisposizioni che non sono state coinvolte dalla richiamata pronunciadella Corte costituzionale n. 181/2011, che hanno funzioneriparativa/compensativa autonoma rispetto all'indennità diesproprio e sono poste a tutela di diritti costituzionali, quale quelloal lavoro, diversi da quello di proprietà (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenzan. 9269 del 24/04/2014).Ed è proprio il diverso parametro cui va commisurata laquantificazione dell'indennità spettante, rispettivamente, alproprietario direttamente coinvolto dalla procedura ablatoria e alterzo coltivatore diretto del fondo espropriato, a costituire essostesso corollario dell'autonomia e indipendenza delle relativeposizioni giuridiche (Cass., Sez. 1., Ordinanza n. 21058 del01/07/2022).Come già evidenziato, l'indennità aggiuntiva, riservata al terzocoltivatore del fondo espropriato, commisurabile al valore agricolo,posta a carico dell'espropriante, è da intendere comprensiva diqualsiasi voce di danno determinato dal dover abbandonare il fondoespropriato, con la conseguenza che il pregiudizio legato allaperdita dei frutti pendenti, esistenti al momento dell'occupazione, ele pretese relative alla stessa indennità di occupazione, potrannoesser fatti valere, semmai, esclusivamente nei confronti delproprietario concedente, in forza del rapporto contrattuale checostituisce legittimo titolo di godimento in capo al coltivatore(Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2238 del 02/02/2007).Numero registro generale 7079/2022Numero sezionale 1099/2026Numero di raccolta generale 18266/2026Data pubblicazione 06/06/2026Non può essere pertanto confermato l’orientamento espresso inun precedente isolato, richiamato nel ricorso per cassazione (Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 3952 del 19/02/2018, cui è seguita Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 4673 del 22/02/2025, che però ha statuitosulla decisione adottata in sede di rinvio a seguito della cassazioneoperata con la prima pronuncia), ove non viene operata taledistinzione tra proprietario coltivatore diretto e terzo coltivatore inforza di uno dei contratti indicati dalla norma.Nei confronti del primo, infatti, il soprassuolo assume rilievo,nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza, ai fini delladeterminazione dell’indennità spettante, legata alle ragionidominicali (Cass., Sez. 1, 5 giugno 2020, n. 10743; Cass., Sez. 1,n. 16075 del 2022).Nei confronti del secondo, la determinazione dell’indennitàrichiede la considerazione del solo il valore agricolo medio, checomunque tiene conto della coltura effettuata su quella tipologia difondo, dal momento che l’indennità non mira a riparare la perditasubita dalla proprietà, ma solo a tutelare, alla presenza deipresupposti di legge, soggetti che, pur non essendo proprietari delfondo, lo coltivano direttamente e traggono da esso il lorosostentamento.3. Il ricorso deve pertanto essere respinto, dovendosi applicareil seguente principio:«In materia di espropriazione, l’indennità aggiuntiva previstadall’art. 42 d.P.R. n. 327 del 2001 in favore del fittavolo, delmezzadro e del compartecipante è del tutto distinta da quellaspettante al proprietario espropriato che sia anche coltivatorediretto, e va determinata in base al valore agricolo medio, chetiene conto della coltura effettuata su quella tipologia di fondo,senza che possa essere indennizzata la perdita di essenze arboreeo di manufatti insistenti sul fondo, poiché l’indennità non mira ariparare perdite legate alla proprietà, ma solo a tutelare, allaNumero registro generale 7079/2022Numero sezionale 1099/2026Numero di raccolta generale 18266/2026Data pubblicazione 06/06/2026presenza dei presupposti di legge, soggetti che, pur non essendoproprietari del fondo, lo coltivano direttamente e traggono da essoil loro sostentamento.»4. La statuizione sulle spese segue la soccombenza.5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello spettante per il ricorso, sedovuto. P.Q.MLa Corterigetta il ricorso;condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processualisostenuta dalla controricorrente, che liquida in € 7.000,00 percompenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamentoda parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello spettante per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 marzo 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]