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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41981/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NNN\ visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA rilevato che l'articolato motivo con cui si censura la parte della decisione che ha negato la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale dato conto delle ragioni che impedivano di ritenere che il ricorrente avrebbe potuto dare esecuzione alla stessa tenuto conto del reddito complessivamente percepito in uno a quello familiare; che sotto tale aspetto il ricorso risulta anche generico là dove afferma che la Corte territoriale avrebbe fondato il rigetto in ragione della sola produzione della dichiarazione ISEE del nucleo familiare che ha invece solo contribuito, unitamente ad altri elementi, a far esprimere un giudizio ne‘ativo in ordine alla possibilità di ottemperare agli impegni scaturenti dalla sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria, valutazione in fatto che, in quanto completa e logica, non risulta sindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NNN\ visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA rilevato che l'articolato motivo con cui si censura la parte della decisione che ha negato la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale dato conto delle ragioni che impedivano di ritenere che il ricorrente avrebbe potuto dare esecuzione alla stessa tenuto conto del reddito complessivamente percepito in uno a quello familiare; che sotto tale aspetto il ricorso risulta anche generico là dove afferma che la Corte territoriale avrebbe fondato il rigetto in ragione della sola produzione della dichiarazione ISEE del nucleo familiare che ha invece solo contribuito, unitamente ad altri elementi, a far esprimere un giudizio ne‘ativo in ordine alla possibilità di ottemperare agli impegni scaturenti dalla sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria, valutazione in fatto che, in quanto completa e logica, non risulta sindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2
Sentenza Cassazione n. 41981/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris