Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 11631/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

’Avvocatura Generale dello Stato;- Ricorrente -controBENIGNI GENEROSO, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- Controricorrente –- avverso la sentenza n. 170/2023 della Commissione TributariaRegionale della Campania, sez. 13, depositata in data 9 gennaio 2023 enon notificata;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.ssa MargheritaLibri;Numero registro generale 13623/2023Numero sezionale 3309/2026Numero di raccolta generale 11631/2026Data pubblicazione 28/04/20261.L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale dellaCampania il 9 gennaio 2023, n. 170/2023, la quale, in controversiaavente ad oggetto l’impugnazione di avviso di liquidazione dell’imposta diregistro - in relazione a una sentenza (n. 1944/2018 della Corte d’appellodi Napoli), di scioglimento della comunione ereditaria avente ad oggettoun bene immobile sito in Avellino, già soggetto a demolizione a seguitodel sisma del 1980 e quindi ricostruito, per il quale veniva invocatal’applicazione di tutte le agevolazioni previste dalla L. 219/81 - ha accoltol’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza depositatadalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il 2 febbraio 2022, n.1487/09/2022.2.

Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure,ritenendo applicabile alla fattispecie l’art. 8 comma 1, L. n. 474/1987 -norma di interpretazione autentica trasfusa nell'art. 70 del D. Lgs. 30marzo 1990, n. 76 – secondo cui «la disposizione dell'articolo 73, primocomma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni,deve intendersi riferita anche: (…) b) agli atti di scioglimento dellecomunioni, agli atti di trasferimento di suoli, compresi nelle areeindividuate ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, esuccessive modificazioni, e a tutti gli altri atti comunque relativiall'attuazione della citata legge n. 219 del 1981, anche se nella stessa nonespressamente previsti».3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, chiedendo dipotersi avvalere in via estensiva dell’adesione alla definizione agevolataex art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, da parte del coobbligatoAlifano Vittorio, il quale ha depositato la relativa domanda il 13 gennaio2023 ed ha adempiuto al versamento integrale della somma dovuta inmisura di € 2.713,00 il 12 gennaio 2023, senza la comunicazione di alcundiniego da parte dell’Agenzia delle Entrate nel termine di legge.

HaNumero registro generale 13623/2023Numero sezionale 3309/2026Numero di raccolta generale 11631/2026Data pubblicazione 28/04/2026aggiunto che il termine di cui all’art. 5 L. 130/2022 era decorso senza chel’Agenzia delle Entrate emettesse alcun provvedimento di diniego, talchéin data 5 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA] ha documentato tale circostanza,chiedendo per l’effetto la declaratoria di estinzione del giudizio diCassazione r.g. n.11609/2022 pendente tra esso [OSCURATO:PERSONA], AlifanoIsabella e l’Agenzia delle Entrate.

Preso atto di quanto sopra, con decreton.11345/2024 del 29.04.2024, la causa iscritta al n. 11609/2022 R.G. erastata estinta, ex art. 5, comma 12, della legge 31 agosto 2022, n. 130.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Come rilevato, premesso che uno dei coobbligati delcontroricorrente ha presentato domanda di definizione agevolata dellacontroversia, ai sensi dell'art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, con ilpagamento della somma prevista per il relativo perfezionamento, BenigniGeneroso ha chiesto, in via principale, di dichiarare l’estinzione delpresente procedimento per cessazione della materia del contendere.2.

Nella specie, non risulta essere stato adottato nel termine di legge ildiniego della definizione agevolata, che, ai sensi dell’art. 5, comma 11,della legge 31 agosto 2022, n. 130 (secondo l’interpretazione datane dalprovvedimento emanato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate il 16settembre 2022, prot. n. 356446/2022), poteva essere notificato allacontribuente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda (cheera stata notificata all’amministrazione finanziaria a mezzo pec del 13gennaio 2023).3.

Pertanto, non essendo stato opposto il diniego dall’amministrazionefinanziaria, il collegio valuta la sussistenza dei presupposti per ladichiarazione di estinzione del procedimento ai sensi dell’art. 5, commi 12e 13, della legge 31 agosto 2022, n. 130, estendendosi gli effetti delladefinizione agevolata, come documentata dagli atti allegati alNumero registro generale 13623/2023Numero sezionale 3309/2026Numero di raccolta generale 11631/2026Data pubblicazione 28/04/2026controricorso, anche a [OSCURATO:PERSONA], in qualità di coobbligato per ilmedesimo titolo.4.

In linea con la recente giurisprudenza di questa Sezione (tra letante: Cass., Sez. 5^, 28 settembre 2023, n. 27529; Cass., Sez. 5^, 20ottobre 2023, n. 29218, n. 804 del 9 gennaio 2024, n. 24663 del 13settembre 2024), va, dunque, dichiarata l’estinzione del procedimento, aisensi dell’art. 5, comma 12, della legge 31 agosto 2022, n. 130.5.

Le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate, stante laspecifica previsione dell’art. 5, comma 5, della legge 31 agosto 2022, n.130.6.

In ragione della definizione agevolata della controversia, non siravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d.

"doppiocontributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici dirigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, nonsuscettibile, per la sua natura sanzionatoria, di interpretazione estensiva oanalogica (tra le tante: Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2022, n. 1420).

P.Q.Mdichiara l’estinzione del procedimento per cessazione della materia delcontendere; spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data17.4.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’Avvocatura Generale dello Stato;- Ricorrente -controBENIGNI GENEROSO, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- Controricorrente –- avverso la sentenza n. 170/2023 della Commissione TributariaRegionale della Campania, sez. 13, depositata in data 9 gennaio 2023 enon notificata;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.ssa MargheritaLibri;Numero registro generale 13623/2023Numero sezionale 3309/2026Numero di raccolta generale 11631/2026Data pubblicazione 28/04/20261.L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale dellaCampania il 9 gennaio 2023, n. 170/2023, la quale, in controversiaavente ad oggetto l’impugnazione di avviso di liquidazione dell’imposta diregistro - in relazione a una sentenza (n. 1944/2018 della Corte d’appellodi Napoli), di scioglimento della comunione ereditaria avente ad oggettoun bene immobile sito in Avellino, già soggetto a demolizione a seguitodel sisma del 1980 e quindi ricostruito, per il quale veniva invocatal’applicazione di tutte le agevolazioni previste dalla L. 219/81 - ha accoltol’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza depositatadalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il 2 febbraio 2022, n.1487/09/2022.2. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure,ritenendo applicabile alla fattispecie l’art. 8 comma 1, L. n. 474/1987 -norma di interpretazione autentica trasfusa nell'art. 70 del D. Lgs. 30marzo 1990, n. 76 – secondo cui «la disposizione dell'articolo 73, primocomma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni,deve intendersi riferita anche: (…) b) agli atti di scioglimento dellecomunioni, agli atti di trasferimento di suoli, compresi nelle areeindividuate ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, esuccessive modificazioni, e a tutti gli altri atti comunque relativiall'attuazione della citata legge n. 219 del 1981, anche se nella stessa nonespressamente previsti».3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, chiedendo dipotersi avvalere in via estensiva dell’adesione alla definizione agevolataex art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, da parte del coobbligatoAlifano Vittorio, il quale ha depositato la relativa domanda il 13 gennaio2023 ed ha adempiuto al versamento integrale della somma dovuta inmisura di € 2.713,00 il 12 gennaio 2023, senza la comunicazione di alcundiniego da parte dell’Agenzia delle Entrate nel termine di legge. HaNumero registro generale 13623/2023Numero sezionale 3309/2026Numero di raccolta generale 11631/2026Data pubblicazione 28/04/2026aggiunto che il termine di cui all’art. 5 L. 130/2022 era decorso senza chel’Agenzia delle Entrate emettesse alcun provvedimento di diniego, talchéin data 5 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA] ha documentato tale circostanza,chiedendo per l’effetto la declaratoria di estinzione del giudizio diCassazione r.g. n.11609/2022 pendente tra esso [OSCURATO:PERSONA], AlifanoIsabella e l’Agenzia delle Entrate. Preso atto di quanto sopra, con decreton.11345/2024 del 29.04.2024, la causa iscritta al n. 11609/2022 R.G. erastata estinta, ex art. 5, comma 12, della legge 31 agosto 2022, n. 130.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Come rilevato, premesso che uno dei coobbligati delcontroricorrente ha presentato domanda di definizione agevolata dellacontroversia, ai sensi dell'art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, con ilpagamento della somma prevista per il relativo perfezionamento, BenigniGeneroso ha chiesto, in via principale, di dichiarare l’estinzione delpresente procedimento per cessazione della materia del contendere.2. Nella specie, non risulta essere stato adottato nel termine di legge ildiniego della definizione agevolata, che, ai sensi dell’art. 5, comma 11,della legge 31 agosto 2022, n. 130 (secondo l’interpretazione datane dalprovvedimento emanato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate il 16settembre 2022, prot. n. 356446/2022), poteva essere notificato allacontribuente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda (cheera stata notificata all’amministrazione finanziaria a mezzo pec del 13gennaio 2023).3. Pertanto, non essendo stato opposto il diniego dall’amministrazionefinanziaria, il collegio valuta la sussistenza dei presupposti per ladichiarazione di estinzione del procedimento ai sensi dell’art. 5, commi 12e 13, della legge 31 agosto 2022, n. 130, estendendosi gli effetti delladefinizione agevolata, come documentata dagli atti allegati alNumero registro generale 13623/2023Numero sezionale 3309/2026Numero di raccolta generale 11631/2026Data pubblicazione 28/04/2026controricorso, anche a [OSCURATO:PERSONA], in qualità di coobbligato per ilmedesimo titolo.4. In linea con la recente giurisprudenza di questa Sezione (tra letante: Cass., Sez. 5^, 28 settembre 2023, n. 27529; Cass., Sez. 5^, 20ottobre 2023, n. 29218, n. 804 del 9 gennaio 2024, n. 24663 del 13settembre 2024), va, dunque, dichiarata l’estinzione del procedimento, aisensi dell’art. 5, comma 12, della legge 31 agosto 2022, n. 130.5. Le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate, stante laspecifica previsione dell’art. 5, comma 5, della legge 31 agosto 2022, n.130.6. In ragione della definizione agevolata della controversia, non siravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppiocontributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici dirigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, nonsuscettibile, per la sua natura sanzionatoria, di interpretazione estensiva oanalogica (tra le tante: Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2022, n. 1420). P.Q.Mdichiara l’estinzione del procedimento per cessazione della materia delcontendere; spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data17.4.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11631/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris