CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09886/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 del TRIBUNALE di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le note conclusive a firma del difensore della parte civile, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Potenza, che ha confermato la pronuncia del locale Giudice di [OSCURATO:PERSONA], il quale, a sua volta, l'aveva ritenuta responsabile dei delitti di cui agli artt. 81 cpv., 612 e 582 cod. pen., in Pignola il 5 maggio 2015, oltre alla condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede a favore della costituita parte civile. Il ricorso ha articolato due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..2. Il primo motivo ha eccepito l'incompetenza per materia del giudice di pace perché la corretta qualificazione giuridica del fatto avrebbe dovuto essere quella di cui all'art. 610 cod. pen., in quanto la persona offesa era stata "costretta" a cambiare direzione in bicicletta, a "strisciare" e cadere sul muretto delimitativo della strada. Il secondo motivo ha dedotto mancanza di motivazione - art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. - in relazione all'omessa valutazione delle ragioni addotte con l'atto di gravame, inteso ad evidenziare, attraverso un riesame delle dichiarazioni dei testimoni, la contraddittorietà del quadro probatorio a fondamento delle due contestazioni. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. In data 27 novembre 2023 il difensore della parte civile ha inoltrato memoria difensiva, conclusioni scritte e nota spese, mediante le quali ha chiesto la reiezione del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, oltre che inammissibile per carenza d'interesse. È giurisprudenza consolidata della Corte di legittimità che "non è configurabile il delitto di violenza privata allorquando gli atti di violenza non siano diretti a costringere la vittima ad un "pati", ma siano essi stessi produttivi dell'effetto lesivo, senza alcuna fase intermedia di coartazione della libertà di determinazione della persona offesa" (Sez.5, n. 10132 del 05/02/2018, Ippolito e altro, Rv. 272796; conf. per il principio espresso, sez. 5, n. 6208 del 14/12/20, Milan, Rv.280507; sez. 5, n. 47585 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268405). Le sentenze di merito, in doppia conforme, hanno compiutamente descritto l'azione dell'imputata che - alla guida della propria autovettura - ha affiancato la persona offesa in bicicletta e in tal guisa l'ha compressa contro un muro a lato della strada, provocandole, attraverso tale condotta, le lesioni personali poi certificate in ambito sanitario; è possibile riscontrare, pertanto, piena sovrapposizione tra il contegno costrittivo e l'aggressione fisica che ha provocato l'evento lesivo, in sintonia con il principio di diritto testè richiamato. In secondo luogo, è costante principio di diritto che "l'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento oggetto dell'impugnazione e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante" (Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016, Conte, Rv. 267172).Nel caso in esame, la ricorrente è, di tutta evidenza, priva di interesse all'impugnazione, perché ha invocato la riqualificazione del reato di lesioni semplici in quello di violenza privata, certamente più grave, perché punito con la reclusione, rispetto al primo, soggetto alle sanzioni previste per i reati di competenza del giudice di pace. 2. Il secondo motivo non è consentito dalla legge, è generico e manifestamente infondato. Ai sensi dell'art. 606 comma 2 bis cod. proc. pen. e 39 bis decr. leg.vo n. 274 del 2000, contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per violazione di legge (art. 606 comma 1 lett. a, b e c cod. proc. pen.), mentre - nel caso in esame - la ragione dell'impugnazione è rubricata con esclusivo riferimento al vizio di motivazione, di cui all'art. 606 comma 1 lett. e cod. proc. pen.. In secondo luogo, il motivo di ricorso - oltre a non confrontarsi con la ratio decidendi dell'elaborato di seconde cure e, pertanto, a reiterare censure già adeguatamente vagliate e reiette dal tribunale dell'appello - sollecita la Corte ad una integrale rivisitazione del materiale probatorio, intervento alla medesima non consentito, dal momento che esule dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, anche a riguardo dell'apprezzamento dei contributi testimoniali, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). La pronuncia del Tribunale, con proposizioni piane, intrinsecamente logiche e persuasive, ha esplicitato il giudizio di attendibilità della persona offesa (in ossequio al principio ermeneutico di Sez. U n. 41461 del 2012, Bell'Arte) ed illustrato i pur non indispensabili riscontri estrinseci - i quali, per loro natura e valenza processuale, propagano solidità all'intera narrazione della vittima - rappresentati, accanto al certificato medico delle lesioni, dalla "testimonianza dei testi presenti, laddove il [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di aver udito delle grida provenire dall'auto dell'imputata senza riuscire a coglierne l'esatto contenuto.... tuttavia aveva udito LAPETINA rivolgersi alla Valluzzi minacciandola di farla cadere dalla bici, sicchè ....si era voltato ed aveva notato l'auto dell'imputata accostata di traverso al muretto che costeggia il lago, in tal modo impedendo il passaggio alla bici della Valluzzi e del Saturno. Quest'ultimo, escusso in udienza, ha riferito in modo integralmente analogo le minacce proferite dall'imputata e ha descritto, nei medesimi termini, luogo e circostanze della pericolosa manovra effettuata dalla LAPETINA". Le conclusioni così rassegnate non sono state scalfite dall'apporto dichiarativo della teste Violini, che - pag. 5 della sentenza oggetto del ricorso - "non ha fatto che confermare la lite avvenuta" e che "LAPETINA ha accostato la macchina al ciglio della strada così finendo per rafforzare, in modo sia pure parziale, la prospettazione fornita dalla persona offesa". 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. 4. L'imputata deve essere infine condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, il cui difensore ha depositato memoria, conclusioni e nota spese, attraverso le quali ha contrastato la pretesa dell'imputata medesima per la tutela dei propri interessi (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino); spese che, tenuto conto della natura del processo e dell'opera prestata (studio e deposito di memoria scritta), si liquidano in euro 3500, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre la ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3500, oltre accessori di legge. Così de