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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 agosto 1965

Cassazione n. 07422/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' CORRADO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/08/1965 avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.465/2021 la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza di condanna per il reato di evasione, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza deducendo: vizio di motivazione per carente motivazione in merito al diniego delle attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

Va ricordato che la decisione sul punto è rimessa all'esclusivo vaglio del giudice di merito e si sottrae a sindacato di legittimità, se la decisione impugnata risulti sorretta da una motivazione sufficiente e logica, trattandosi di un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a fare emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Rv.248737; Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591).

Nel caso in esame la Corte ha adeguatamente motivato la sua scelta evidenziando l'assenza di elementi di favore ulteriori rispetto a quelli già valutati per riconoscere l'attenuante del vizio parziale di mente, a fronte di un giudizio complessivamente negativo sulla personalità dell'imputato.

A fronte di una motivazione puntuale, il ricorrente, pur censurando le argomentazioni della sentenza impugnata, non evidenzia profili di manifesta illogicità della motivazione, né travisamenti obiettivi degli elementi diversamente apprezzati dal giudice di merito.

Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 28/01/2022 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' CORRADO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/08/1965 avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.465/2021 la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza di condanna per il reato di evasione, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza deducendo: vizio di motivazione per carente motivazione in merito al diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Va ricordato che la decisione sul punto è rimessa all'esclusivo vaglio del giudice di merito e si sottrae a sindacato di legittimità, se la decisione impugnata risulti sorretta da una motivazione sufficiente e logica, trattandosi di un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a fare emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Rv.248737; Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591). Nel caso in esame la Corte ha adeguatamente motivato la sua scelta evidenziando l'assenza di elementi di favore ulteriori rispetto a quelli già valutati per riconoscere l'attenuante del vizio parziale di mente, a fronte di un giudizio complessivamente negativo sulla personalità dell'imputato. A fronte di una motivazione puntuale, il ricorrente, pur censurando le argomentazioni della sentenza impugnata, non evidenzia profili di manifesta illogicità della motivazione, né travisamenti obiettivi degli elementi diversamente apprezzati dal giudice di merito. Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/01/2022 Il C
Sentenza Cassazione n. 07422/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris