CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 42902/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto ai capi della sentenza concernenti i reati di bancarotta fraudolenta documentale e l'inammissibilità del ricorso nel resto; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha parzialmente riformato la sentenza del 18 aprile 2018 del Tribunale di Lecce che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per più condotte di bancarotta fraudolenta documentale, patrimoniale e preferenziale da lui commesse in qualità di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata fallita il 3 luglio 2009, unificate a fini sanzionatori in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravata ai sensi dell'art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 (capo a) e per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale da lui commesso in qualità di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dichiarata fallita il 31 luglio 2009, e, applicate le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla predetta aggravante e ritenuta !a continuazione tra i due reati, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre che alle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 r.d. citato, la cui durata era stata fissata in anni dieci. In particolare, la Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere per la bancarotta preferenziale contestata in seno alla più ampia imputazione di cui al capo a) e ha ridotto in misura pari alla pena principale la durata delle pene accessorie fallimentari, confermando nel resto la sentenza di primo grado. In esito al giudizio di secondo grado l'imputato risulta condannato, in relazione ad entrambe le società suddette, per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, nonché, in relazione alla sola [OSCURATO:PERSONA] e Servizi s.r.I., per avere sottratto le rimanenze annotate in contabilità, le somme ricevute da [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto dei veicoli della società e per essersi impossessato della somma di euro 280.688,18 risultante dalla contabilità sociale. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione alle condotte di bancarotta fraudolenta documentale contestate ai capi a) e b), ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), con proc. pen., la violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., per omessa valutazione dei motivi di appello, nonché la carenza o mera apparenza della motivazione con riguardo alla sussistenza del dolo del reato contestato ed in particolare della finalità di arrecare pregiudizio ai creditori. Nello specifico, il ricorrente sostiene che la Corte di appello non avrebbe dato alcuna risposta ai motivi di gravame volti a contestare la sussistenza del dolo del reato di bancarotta fraudolenta documentale. Nel capo di imputazione sì affermava che l'Erroi non aveva tenuto le scritture contabili per arrecare pregiudizio ai creditori e con l'impugnazione era stata dedotta l'insussistenza di tale finalità evidenziando che l'imputato ed i suoi familiari avevano garantito con i !oro patrimoni personali !e obbligazioni sociali e in virtù delle garanzie prestate essi avevano comunque dovuto soddisfare i creditori, che pertanto non avevano sofferto alcun danno, tanto che la curatela fallimentare non aveva ritenuto opportuno costituirsi parte civile nel presente giudizio. La Corte di appello non aveva risposto al motivo di gravame, limitandosi ad affermare che ai fini della sussistenza del reato era sufficiente il dolo generico.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione alle condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestate al capo a), ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza di motivazione sia con riferimento alla valutazione delle prove poste a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità, sia con riguardo alla sussistenza del dolo del reato di bancarotta fraudolenta. La Corte di appello non ha chiarito perché le prove indotte dalla difesa non sono state prese in considerazione ai fini dell'accertamento dei fatti; la Corte territoriale si è limitata ad affermare che le deposizioni dei testi non sono convincenti in quanto sfornite di riscontri documentali. Quanto alla sottrazione della somma di euro 280.688,18, essa era stata desunta dalla circostanza che tale somma risultava nelle casse della società dall'ultima traccia contabile e che essa non è stata rinvenuta in sede di inventario. La teste [OSCURATO:PERSONA], ragioniera della società dal 1990 al 2008, aveva affermato che la somma era stata impiegata per spese e pagamenti, nonché per corrispondere le retribuzioni ai dipendenti; tali corresponsioni, tuttavia, non erano state più annotate in contabilità. La Corte di appello aveva ritenuto la teste non credibile sol perché le sue dichiarazioni non erano riscontrate da alcun documento, senza chiarire le ragioni della sua inattendibilità. Anche con riguardo alle rimanenze, la teste Merenda aveva spiegato che la società non aveva rimanenze fisiche e che le rimanenze erano rappresentate dagli stati di avanzamento lavori non ancora completati a seguito dei contrasti insorti con la AQP, unica committente della società fallita, e mai pagati. In relazione alla sottrazione delle somme corrisposte da [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto degli autoveicoli, la Corte di appello ha ritenuto inattendibili i testi Gatto e Merenda senza chiarirne le ragioni. In ogni caso, in relazione alle condotte distrattive non viene fornita alcuna motivazione in ordine al dolo e, più specificamente, circa la consapevolezza da parte dell'imputato di porre in essere condotte dirette a cagionare l'insolvenza della società e pregiudicare le ragioni dei creditori e la motivazione non consente di comprendere l'iter logico-giuridico che ha condotto alla affermazione di penale responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Questa Corte di cassazione ha affermato che le ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, prima e seconda ipotesi, legge fall. sono alternative, ciascuna idonea ad integrare il delitto in questione, per cui, accertata la responsabilità in ordine alla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita - che richiede il solo dolo generico - diviene superfluo accertare il dolo specifico richiesto per la condotta di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, anch'essa contestata (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271753). In particolare, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838). Dai due capi di imputazione emerge che all'Erroi si contesta di non avere tenuto le scritture contabili e di avere in tal modo reso impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari al fine di arrecare pregiudizio ai creditori. In realtà, dalla motivazione della sentenza di primo grado, confermata da quella di appello, emerge che le scritture contabili sono state tenute, ma in modo parziale ed incompleto e che, soprattutto, la loro tenuta non si è protratta fino alla dichiarazione di fallimento; inoltre, le carenze e parzialità nella loro tenuta hanno reso le scritture inidonee a consentire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. È stata, quindi, affermata la penale responsabilità dell'Erroi per la condotta di aver tenuto le scritture in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari della fallita, ipotesi per la quale è sufficiente il dolo generico, con la conseguenza che l'omessa motivazione in ordine ai motivi di appello volti a contestare la sussistenza del dolo specifico risulta priva di rilievo. 2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Essendo le scritture contabili state tenute solo parzialmente, non è stato possibile ricostruire appieno il movimento degli affari e quindi, non potendo desumersi da tali scritture quale sia stata la destinazione della somma risultante contabilmente, in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento, nella cassa della società e delle rimanenze, si è ritenuto che tali cespiti fossero stati distratti o sottratti, in applicazione del principio, reiteratamente affermato da questa Corte di cassazione, in tema di bancarotta fraudolenta, secondo il quale la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710). L'imputato ha invocato le deposizioni dei testi Gatto e Merenda allo scopo di dimostrare che i cespiti indicati nel capo di imputazione non era stati distratti o sottratti, ma impiegati per finalità sociali, come estinguere debiti della fallita, o per dimostrare che al dato contabile relativo alle rimanenze corrispondevano beni non più nella disponibilità della fallita perché impiegati nella attività edilizia svolta a favore di terzi. La Corte di appello ha negato valore a tali deposizioni affermando che esse non erano supportate da alcun documento, senza tuttavia chiarire perché le predette deposizioni non siano state ritenute credibili e tali da dimostrare di per se stesse quale fosse stata la destinazione dei beni indicati nel capo di imputazione. Si consideri che la testimonianza ha valore di prova piena e non di mero indizio, cosicché essa non richiede la presenza di riscontri di alcun tipo. 3. Deve allora osservarsi che non risultando i motivi di ricorso relativi alle condotte contestate al capo a) inammissibili o manifestamente infondati, deve rilevarsi di ufficio, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., che i corrispondenti delitti di bancarotta sono ormai estinti per prescrizione. Difatti, il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. è stato dichiarato il 3 luglio 2009. Non risultando applicata, sebbene contestata, l'aggravante di cui al primo comma dell'art. 219 r.d. n. 267 del 1942, il termine massimo di prescrizione risulta pari ad anni dodici e mesi sei; a tale termine bisogna aggiungere 228 giorni in cui la prescrizione è rimasta sospesa, di cui giorni sessanta dal 16 dicembre 2015, data in cui il processo è stato rinviato per un impedimento, poi dal 14 giugno 2017 al 15 novembre 2017 (per 154 giorni) per adesione del difensore all'astensione proclamata dalle associazioni di categoria ed infine dal 17 al 31 gennaio 2018 su richiesta del difensore dell'imputato. Ne deriva che il termine massimo è interamente decorso il 19 agosto 2022. Non risultando evidente la sussistenza di alcuna delle cause di proscioglimento previste dal comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente ai reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale contestati al capo a) perché estinti per prescrizione. La sentenza deve pure essere annullata in relazione al delitto di cui al capo b) per la determinazione del trattamento sanzionatorio, reso necessario dalla estinzione per prescrizione del delitto di cui al capo a). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai fatti di bancarotta relativi al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] e Costruzioni s.r.I., per essere gli stessi estinti per prescrizione. Annulla la medesima sentenza, quanto al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto