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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 giugno 2023

Cassazione n. 34162/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21149/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] "GOLGI - REDAELLI", rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrentee intimata per il ricorso incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Lombardia n. 2100/2023 depositata il 29/06/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’[OSCURATO:PERSONA] "GOLGI - REDAELLI" ha proposto ricorso in cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe, con due motivi di ricorso;

2. resiste con controricorso il Comune di Vimodrone che presenta ricorso incidentale con due motivi;

3. La Procura generale della Cassazione, sostitutoprocuratore generaleCarmelo Celentano, ha depositato conclusioni con richiesta di rigetto del ricorso principale e di inammissibilità per il ricorso incidentale. … [OSCURATO:PERSONA]

1. Le parti hanno depositato rinuncia sottoscritta da entrambe per intervenuta conciliazione sottoscritta il 4 e il 5 dicembre 2024; con la rinuncia al ricorso le parti chiedono di dichiararsi l’estinzione del processo con la compensazione delle spese(avendo conciliato la controversia).

Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia con la compensazione delle spese dell’intero giudizio, come richiesto dalle parti.

2. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio.

Compensa tra le parti le s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21149/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] "GOLGI - REDAELLI", rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrentee intimata per il ricorso incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lombardia n. 2100/2023 depositata il 29/06/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’[OSCURATO:PERSONA] "GOLGI - REDAELLI" ha proposto ricorso in cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe, con due motivi di ricorso; 2. resiste con controricorso il Comune di Vimodrone che presenta ricorso incidentale con due motivi; 3. La Procura generale della Cassazione, sostitutoprocuratore generaleCarmelo Celentano, ha depositato conclusioni con richiesta di rigetto del ricorso principale e di inammissibilità per il ricorso incidentale. … [OSCURATO:PERSONA] 1. Le parti hanno depositato rinuncia sottoscritta da entrambe per intervenuta conciliazione sottoscritta il 4 e il 5 dicembre 2024; con la rinuncia al ricorso le parti chiedono di dichiararsi l’estinzione del processo con la compensazione delle spese(avendo conciliato la controversia). Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia con la compensazione delle spese dell’intero giudizio, come richiesto dalle parti. 2. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18luglio 2018, n. 19071). P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa tra le parti le s
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