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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 giugno 2026

Cassazione n. 21164/2026

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to e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c. ed elettivamentedomiciliato presso il proprio indirizzo p.e.c.;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 46C22 H017M), rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 61B28 G942U)ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo p.e.c. di quest’ultimo;- resistente -avverso l’ordinanza del Tribunale di Forlì n. cron. 8089/2025,pubblicata in data 28 ottobre 2025;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 14maggio 2026, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha introdotto il presente giudizio al fine di richiedere,ai sensi dell’art. 336 c.p.c., la ripetizione delle somme dallo stessocorrisposte a [OSCURATO:PERSONA], a titolo di spese legali liquidate in suo favorenei primi due gradi di giudizio (R.G. n. 500/2011, concluso con sentenzaNumero registro generale 21969/2025Numero sezionale 1321/2026Numero di raccolta generale 21164/2026Data pubblicazione 22/06/2026n. 1372/2015 del Tribunale di Forlì e R.G. n. 2923/2015 concluso consentenza n. 352/2019 della Corte d’Appello di Bologna), a seguitodell’estinzione dello stesso, in quanto non riassunto nei termini da alcunadelle parti all’esito della cassazione con rinvio della sentenza d’appello, daparte di questa Corte, mediante ordinanza n. 18918 del 10 luglio 2024 nelprocedimento iscritto al n. 6771/2019 di R.G..Ai fini della competenza, l’attore ha precisato: - di non aver intesoriassumere il giudizio, il cui termine era peraltro scaduto il 10 novembre2024; - di aver agito per la restituzione di somme versate sulla base di duesentenze i cui effetti erano venuti meno a seguito della cassazione conrinvio della sentenza di appello non seguita dalla riassunzione, conestinzione dell’intero giudizio ai sensi dell’art. 393 c.p.c.; - di aver quindipromosso un separato giudizio soggetto alle ordinarie regole dicompetenza, non venendo in rilievo l’art. 389 c.p.c. e non trattandosicomunque di competenza funzionale.Il convenuto ha contestato la tesi attorea, eccependo l’incompetenzadel Tribunale di Forlì per essere applicabile la competenza funzionale dellaCorte d’Appello (di Bologna) ai sensi dell’art. 389 c.p.c., quale giudice delrinvio anche nel caso, come quello in esame, in cui il giudizio di rinvio nonera stato instaurato.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Forlì ha accolto l’eccezionedi incompetenza sollevata dal convenuto.In particolare, il Tribunale ha premesso che, pur avendo l’attorechiaramente affermato di non aver inteso proporre un giudizio ex art. 389c.p.c. ma solo la restituzione di somme “indebitamente” corrisposte,essendosi estinto per mancata riassunzione il giudizio in cui erano stateemesse le sentenze di primo e secondo grado che pronunciavano lacondanna alle spese a carico dell’odierno attore e in favore del convenutoPiolanti [OSCURATO:PERSONA], ha tuttavia rilevato che l’oggetto del giudizio rientraesattamente nel perimetro dell’art. 389 c.p.c. secondo cui “le domande direstituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenzaNumero registro generale 21969/2025Numero sezionale 1321/2026Numero di raccolta generale 21164/2026Data pubblicazione 22/06/2026di cassazione si propongono al giudice di rinvio e, in caso di cassazionesenza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata”.Peraltro, secondo il Tribunale non è in discussione il fatto che ledomande di restituzione conseguenti alla cassazione della sentenzapossano proporsi anche in autonomo e sperato giudizio rispetto a quello dirinvio, essendo sul punto costante e consolidato l’orientamento dellaSuprema Corte.

Tuttavia, quanto alla competenza, ha reputato che ilcriterio da seguire fosse quello indicato dal citato art. 389 c.p.c. cheindividua un’ipotesi di competenza funzionale.A tale riguardo il Tribunale ha richiamato Cass. civ., Sez. 6-1,ordinanza n. 20327 del 4 settembre 2013, in cui si afferma che «secondoil più recente ma del tutto consolidato orientamento di questa Corte, ladomanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di unasentenza, successivamente cassata in sede di legittimità, va propostaesclusivamente dinanzi al giudice competente per effetto del rinvio, e nondinanzi al giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie,anche nel caso in cui il giudizio di rinvio non sia stato mai introdotto ovverosi sia estinto (Cass. n. 21901 del 2008)».Inoltre, dopo aver riportato anche un ampio stralcio di motivazionedella pronuncia sopra menzionata, il Tribunale ha ricordato chel’orientamento è stato affermato anche da Cass. civ., Sez. 6-3, ordinanzan. 3527 del 13 febbraio 2020, già sopra menzionata, la quale, nelconfermare la proponibilità della domanda restitutoria anche con giudizioseparato ed autonomo rispetto a quello di rinvio, ha precisato che talegiudizio era riproponibile «solo davanti alla corte territoriale in concretoadita, per effetto della competenza esclusiva stabilita dall'art. 389 c.p.c.».2.- Avverso l’ordinanza del Tribunale di Forlì l’avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeregolamento di competenza, affidato a nove motivi.[OSCURATO:PERSONA] resiste con memoria ex art. 47, comma 5, c.p.c..Entrambe le parti hanno depositato memorie.Numero registro generale 21969/2025Numero sezionale 1321/2026Numero di raccolta generale 21164/2026Data pubblicazione 22/06/2026Il Pubblico Ministero ha depositato note scritte, chiedendo il rigetto delricorso, previa valutazione circa l’eventuale opportunità di rimessione alleSezioni Unite ex art. 374, commi 2 e 3, c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la nullità dell’ordinanza perviolazione della normativa europea sulla tutela del consumatore e omessaapplicazione delle norme di protezione consumeristica.Sostiene, in particolare, che il Tribunale di Forlì avrebbe dovutoapplicare d’ufficio le norme sul foro del consumatore che prevedono anchel’inderogabilità di tale foro.2.- Anche con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazionedell’art. 66-bis d.lgs. n. 206 del 2005, che stabilisce la competenzaterritoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o domicilio delconsumatore.Sostiene che tale foro ha natura esclusiva e prevale su ogni altrocriterio di competenza, inclusa quella funzionale.Richiama a sostegno Cass. civ., Sez. 2, ordinanza del 26 settembre2023, n. 26003, nonché Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 24406 del 2settembre 2025.3.- Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art.111, comma 6, Cost. e dell’art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c., permotivazione insufficiente e apparente.4.- Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 310, comma 2, 389 e 393 c.p.c..Sostiene che il Tribunale di Forlì avrebbe omesso di considerare lacircostanza, pacifica e decisiva, dell’avvenuta estinzione dell’interoprocesso originario per mancata riassunzione (art. 393 c.p.c.).

Ai sensidell’art. 310, comma 2, c.p.c., «l’estinzione rende inefficaci gli atticompiuti».

Tale principio, di portata generale, travolgerebbe tutte lepronunce emesse nel corso del giudizio estinto, incluse quelle sullacompetenza.

La designazione del giudice del rinvio presupporrebbe,infatti, la prosecuzione del giudizio, non già la sua estinzione.Numero registro generale 21969/2025Numero sezionale 1321/2026Numero di raccolta generale 21164/2026Data pubblicazione 22/06/2026Pertanto, una volta estinto il processo, la competenza funzionale delgiudice del rinvio verrebbe meno e la domanda di restituzione, autonomae distinta, dovrebbe essere proposta secondo le ordinarie regole dicompetenza.5.- Con il quinto, sesto e settimo motivo, il ricorrente denuncia laviolazione del principio di effettività della tutela e del giusto processo,propone la rimessione della questione di competenza alle Sezioni Uniteper «contrasto giurisprudenziale di massima importanza» (cosìtestualmente) e lamenta, infine, la nullità della decisione impugnata pernon aver applicato l’art. 88 c.p.c. e sanzionato il convenuto che avevasollevato un’eccezione di incompetenza manifestamente infondata etendente ad indurre il giudice in errore.6.- Con l’ottavo motivo, il ricorrente denuncia la violazione di leggeper non avere la decisione impugnata disposto la compensazione dellespese e sostiene che quest’ultima era un atto dovuto.7.- I motivi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, senz’altrosuscettibili di scrutinio congiunto data l’evidente connessione tra loroesistente, sono tutti infondati, giacché, nella specie, non viene in alcunmodo in rilievo il rapporto cliente-professionista, bensì semplicementequello relativo alle spese corrisposte a seguito di una pronuncia poicassata dalla S.C., cosicché la norma di riferimento risulta esseresenz’altro l’art. 389 c.p.c. che, alla stregua dell’interpretazione fornitanedalla giurisprudenza di legittimità, si applica anche in caso di estinzioneper mancata riassunzione all’esito del rinvio operato dalla S.C..In particolare, nelle controversie tra avvocato e cliente aventi aoggetto il pagamento dei compensi professionali la disciplinaconsumeristica viene in rilievo solo ove il cliente rivesta la qualifica diconsumatore.Al riguardo, come, del resto, evidenziato anche dal P.M. nelle notescritte, questa Corte regolatrice ha affermato i seguenti principi: - «Nelprocedimento di liquidazione dei compensi di avvocato non trovanoapplicazione le regole sul foro del consumatore ove la prestazioneNumero registro generale 21969/2025Numero sezionale 1321/2026Numero di raccolta generale 21164/2026Data pubblicazione 22/06/2026professionale sia stata resa in un giudizio inerente l’attività imprenditorialee professionale svolta dal cliente» (Cass. civ., Sez. 6-2, ordinanza n. 780del 19 gennaio 2016); - «Nel procedimento di liquidazione dei compensidi avvocato, la regola sul foro del consumatore, avente carattereinderogabile, non può trovare applicazione quando la prestazioneprofessionale sia stata resa in un giudizio inerente l’attività imprenditorialee professionale svolta dal cliente, sicché, operando in tal caso il criterio dicompetenza di cui all’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2011, aventeviceversa carattere derogabile, è inammissibile il regolamento dicompetenza d’ufficio di cui all’art. 45 c.p.c., il quale è consentito soltantoper ragioni di competenza per materia o per territorio nei casi previstidall’art. 28 c.p.c., ovvero quando la competenza per territorio èinderogabile, mentre in caso di questione di competenza per valore oterritoriale derogabile è proponibile esclusivamente dalle parti» (Cass.civ., Sez. 6-2, ordinanza n. 31733 del 4 novembre 2021).Pertanto, alla stregua dei principi sopra enucleati, nelle controversietra avvocato e cliente, il foro del consumatore in tanto viene in rilievo, inquanto la controversia riguardi il pagamento dei compensi professionalidell’avvocato, per prestazioni da quest’ultimo fornite in favore di unsoggetto che rivesta effettivamente la qualifica di consumatore.Nella specie, non trova applicazione il foro del consumatore, perché lacontroversia non concerne affatto il pagamento dei compensi professionalieventualmente vantati dal ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA], ma esclusivamenteil credito fatto valere da quest’ultimo ai sensi dell’art. 389 c.p.c., per laripetizione delle somme dallo stesso corrisposte all’odierno resistente[OSCURATO:PERSONA], a titolo di spese legali liquidate in suo favore nei primi duegradi di giudizio in cui [OSCURATO:PERSONA] era risultato soccombente.

E ciò, inquanto: 1) la pronuncia d’appello sfavorevole allo Zauli era stata, poi,cassata con rinvio da questa Corte, mediante ordinanza n. 18918 del 10luglio 2024; 2) a tale annullamento non aveva fatto seguito la riassunzionedella causa dinanzi al giudice di rinvio, entro il termine perentorio di cuiNumero registro generale 21969/2025Numero sezionale 1321/2026Numero di raccolta generale 21164/2026Data pubblicazione 22/06/2026all’art. 392 c.p.c., cosicché l’intero processo si era estinto ai sensi dell’art.393 c.p.c..Si è trattato, in altri termini, di un’azione restitutoria esperitadall’odierno ricorrente in base all’art. 389 c.p.c. che, come noto, mira asoddisfare l’esigenza dell’interessato di conseguire, al più presto, larestaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla pronuncia delladecisione poi annullata, cosicché essa è esclusivamente diretta adottenere effetti restitutori o ripristinatori, a differenza del giudizio di rinvioex art. 392 c.p.c., che ha, invece, a oggetto la definitiva statuizione deirapporti di dare e avere tra le parti (Cass. civ., Sez. 1, ordinanza n. 12365del 7 maggio 2024).Peraltro, l’ordinanza impugnata risulta pienamente condivisibile nellaparte in cui il Tribunale ha affermato che la domanda di restituzione dellesomme pagate in esecuzione di una sentenza, successivamente cassatain sede di legittimità, va proposta esclusivamente dinanzi al giudicecompetente per effetto del rinvio anche nel caso in cui il giudizio di rinvionon sia stato mai introdotto ovvero si sia estinto.Del resto, nella giurisprudenza di questa Corte, è da tempo prevalsol’orientamento secondo cui la domanda di restituzione delle somme pagatein esecuzione di una sentenza, successivamente cassata in sede dilegittimità, va proposta esclusivamente dinanzi al giudice competente pereffetto del rinvio e non dinanzi al giudice che sarebbe competente secondole norme ordinarie (cfr., in tal senso, tra le altre, Cass. civ., Sez. 3,ordinanza n. 21901 del 29 agosto 2008; Cass. civ., Sez. 6-1, ordinanza n.20327 del 4 settembre 2013; Cass. civ., Sez.

L, sentenza n. 1553 del 20gennaio 2017; Cass. civ., Sez.

L, ordinanza n. 22359 del 5 agosto 2021;Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 20532 del 21 luglio 2025), cosicché,laddove la domanda sia proposta al giudice che sarebbe competentesecondo le norme ordinarie, la relativa eccezione d’incompetenzafunzionale ben può essere formulata entro i termini stabiliti dal codice dirito.Numero registro generale 21969/2025Numero sezionale 1321/2026Numero di raccolta generale 21164/2026Data pubblicazione 22/06/2026Il suddetto indirizzo è basato sulla considerazione che il diritto allarestituzione, pur nascendo da una vicenda processuale (la cassazione dellasentenza), rimane collegato alla vicenda sostanziale oggetto del giudizioe deve essere trattato dal giudice della fase processuale anteriore allacassazione o da quello del giudizio cui la lite è stata rimessa.Sono, quindi, rimaste isolate - come del resto osservato anche dalP.M. - alcune pronunce in linea con l’opposto orientamento, seguito daquattro sentenze gemelle del 2017 e da una successiva pronuncia del2024 (Cass. civ., Sez.

L, sentenza n. 21556 del 18 settembre 2017; Cass.civ., Sez.

L, sentenza n. 21557 del 18 settembre 2017; Cass. civ., Sez.

L,sentenza n. 21558 del 18 settembre 2017; Cass. civ., Sez.

L, sentenza n.21559 del 18 settembre 2017; Cass. civ., Sez.

L, ordinanza n. 16611 del14 giugno 2024).Pertanto, alla stregua dell’orientamento largamente prevalente edormai consolidato, questo Collegio non ravvisa l’opportunità dellarimessione alle Sezioni Unite invocata dal ricorrente.Nel caso di specie, infatti, il Tribunale di Forlì ha, del tuttocorrettamente e condivisibilmente, accolto l’eccezione del convenuto edeclinato la propria competenza, in favore di quella funzionale spettantealla Corte d’Appello di Bologna, dinanzi alla quale il giudizio di rinvioavrebbe dovuto essere riassunto, pur essendosi estinto il processopresupposto ai sensi dell’art. 393 c.p.c..8.- Palesemente infondato risulta anche il terzo motivo, in quantotrascura, con tutta evidenza, la presenza di una motivazione che attingesenz’altro il cd. minimo costituzionale.Nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non esiste, perchéil giudice di merito ha senz’altro motivato in relazione alle ragioni valevolia giustificare la sussistenza della competenza funzionale della Corted’Appello di Bologna, ricostruendo la vicenda processuale e le questionigiuridiche ad essa sottese e individuando altresì le norme applicabili e iprincipi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice.Numero registro generale 21969/2025Numero sezionale 1321/2026Numero di raccolta generale 21164/2026Data pubblicazione 22/06/20269.- L’ottavo motivo è senz’altro inammissibile, atteso che, comechiarito da questa Corte regolatrice, in tema di spese processuali, ilsindacato ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., è limitato ad accertare chenon risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essereposte a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrandonel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione circal’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi disoccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi(Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n. 8421 del 31 marzo 2017; Cass. civ., Sez.6-3, ordinanza n. 24502 del 17 ottobre 2017).10.- Con il nono (e ultimo) motivo, il ricorrente ha chiesto sollevarsila questione di legittimità costituzionale del comb. disp. degli artt. 336 e389 c.p.c. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost, nonché dell’art. 47 dellaCarta dei diritti fondamentali dell’UE.11.- Orbene, tale questione appare senz’altro irrilevante ai fini delladecisione, oltre che, comunque, manifestamente infondata.Anzitutto, non viene in alcun modo in rilievo la competenza legata alcd. foro del consumatore, per le ragioni già ampiamente chiarite conriguardo allo scrutinio dei motivi primo, secondo, quarto, quinto, sesto esettimo.Non si configura alcuna disparità di trattamento con riguardoall’accesso alla tutela giurisdizionale, in quanto la particolarità delladisciplina di cui al combinato disposto degli artt. 336 e 389 c.p.c. risulta,come già sopra chiarito, ampiamente giustificata dall’esigenza di evitareche il giudizio sulle restituzioni sia gestito da un giudice diverso da quellodella fase processuale anteriore alla cassazione (cfr., in tal senso, Cass.civ., Sez. 3, ordinanza n. 21901 del 29 agosto 2008, in motivazione).Nemmeno appare ravvisabile la violazione dell’art. 24 Cost., giacchél’individuazione degli strumenti processuali per assicurare tutela ai dirittiriconosciuti dal nostro ordinamento e per quelli riconosciuti dall’Unione,risulta senz’altro rimessa al legislatore nazionale.Numero registro generale 21969/2025Numero sezionale 1321/2026Numero di raccolta generale 21164/2026Data pubblicazione 22/06/2026Analoghe considerazioni valgono con riguardo alla violazione delleregole del giusto processo.

Ed invero, contrariamente, a quanto sostenutodal ricorrente, la regola di competenza di cui all’art. 389 c.p.c. non è, inalcun modo, in contrasto con il principio di ragionevole, dal momento che,come osservato anche dal P.M., il legislatore con la l. n. 89 del 2001, haprevisto, tempi di definizione più brevi per i processi trattati dai giudici disecondo grado.12.- In conclusione, il ricorso deve essere respinto (con declaratoriadi competenza in favore della Corte d’Appello di Bologna) e il ricorrentecondannato al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata indispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, daparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneRigetta il ricorso e dichiara la competenza della Corte d’appello di Bologna;condanna il ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spesedel presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 4.400,00, di cui€. 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, in data 14 maggio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c. ed elettivamentedomiciliato presso il proprio indirizzo p.e.c.;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 46C22 H017M), rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 61B28 G942U)ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo p.e.c. di quest’ultimo;- resistente -avverso l’ordinanza del Tribunale di Forlì n. cron. 8089/2025,pubblicata in data 28 ottobre 2025;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 14maggio 2026, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha introdotto il presente giudizio al fine di richiedere,ai sensi dell’art. 336 c.p.c., la ripetizione delle somme dallo stessocorrisposte a [OSCURATO:PERSONA], a titolo di spese legali liquidate in suo favorenei primi due gradi di giudizio (R.G. n. 500/2011, concluso con sentenzaNumero registro generale 21969/2025Numero sezionale 1321/2026Numero di raccolta generale 21164/2026Data pubblicazione 22/06/2026n. 1372/2015 del Tribunale di Forlì e R.G. n. 2923/2015 concluso consentenza n. 352/2019 della Corte d’Appello di Bologna), a seguitodell’estinzione dello stesso, in quanto non riassunto nei termini da alcunadelle parti all’esito della cassazione con rinvio della sentenza d’appello, daparte di questa Corte, mediante ordinanza n. 18918 del 10 luglio 2024 nelprocedimento iscritto al n. 6771/2019 di R.G..Ai fini della competenza, l’attore ha precisato: - di non aver intesoriassumere il giudizio, il cui termine era peraltro scaduto il 10 novembre2024; - di aver agito per la restituzione di somme versate sulla base di duesentenze i cui effetti erano venuti meno a seguito della cassazione conrinvio della sentenza di appello non seguita dalla riassunzione, conestinzione dell’intero giudizio ai sensi dell’art. 393 c.p.c.; - di aver quindipromosso un separato giudizio soggetto alle ordinarie regole dicompetenza, non venendo in rilievo l’art. 389 c.p.c. e non trattandosicomunque di competenza funzionale.Il convenuto ha contestato la tesi attorea, eccependo l’incompetenzadel Tribunale di Forlì per essere applicabile la competenza funzionale dellaCorte d’Appello (di Bologna) ai sensi dell’art. 389 c.p.c., quale giudice delrinvio anche nel caso, come quello in esame, in cui il giudizio di rinvio nonera stato instaurato.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Forlì ha accolto l’eccezionedi incompetenza sollevata dal convenuto.In particolare, il Tribunale ha premesso che, pur avendo l’attorechiaramente affermato di non aver inteso proporre un giudizio ex art. 389c.p.c. ma solo la restituzione di somme “indebitamente” corrisposte,essendosi estinto per mancata riassunzione il giudizio in cui erano stateemesse le sentenze di primo e secondo grado che pronunciavano lacondanna alle spese a carico dell’odierno attore e in favore del convenutoPiolanti [OSCURATO:PERSONA], ha tuttavia rilevato che l’oggetto del giudizio rientraesattamente nel perimetro dell’art. 389 c.p.c. secondo cui “le domande direstituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenzaNumero registro generale 21969/2025Numero sezionale 1321/2026Numero di raccolta generale 21164/2026Data pubblicazione 22/06/2026di cassazione si propongono al giudice di rinvio e, in caso di cassazionesenza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata”.Peraltro, secondo il Tribunale non è in discussione il fatto che ledomande di restituzione conseguenti alla cassazione della sentenzapossano proporsi anche in autonomo e sperato giudizio rispetto a quello dirinvio, essendo sul punto costante e consolidato l’orientamento dellaSuprema Corte. Tuttavia, quanto alla competenza, ha reputato che ilcriterio da seguire fosse quello indicato dal citato art. 389 c.p.c. cheindividua un’ipotesi di competenza funzionale.A tale riguardo il Tribunale ha richiamato Cass. civ., Sez. 6-1,ordinanza n. 20327 del 4 settembre 2013, in cui si afferma che «secondoil più recente ma del tutto consolidato orientamento di questa Corte, ladomanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di unasentenza, successivamente cassata in sede di legittimità, va propostaesclusivamente dinanzi al giudice competente per effetto del rinvio, e nondinanzi al giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie,anche nel caso in cui il giudizio di rinvio non sia stato mai introdotto ovverosi sia estinto (Cass. n. 21901 del 2008)».Inoltre, dopo aver riportato anche un ampio stralcio di motivazionedella pronuncia sopra menzionata, il Tribunale ha ricordato chel’orientamento è stato affermato anche da Cass. civ., Sez. 6-3, ordinanzan. 3527 del 13 febbraio 2020, già sopra menzionata, la quale, nelconfermare la proponibilità della domanda restitutoria anche con giudizioseparato ed autonomo rispetto a quello di rinvio, ha precisato che talegiudizio era riproponibile «solo davanti alla corte territoriale in concretoadita, per effetto della competenza esclusiva stabilita dall'art. 389 c.p.c.».2.- Avverso l’ordinanza del Tribunale di Forlì l’avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeregolamento di competenza, affidato a nove motivi.[OSCURATO:PERSONA] resiste con memoria ex art. 47, comma 5, c.p.c..Entrambe le parti hanno depositato memorie.Numero registro generale 21969/2025Numero sezionale 1321/2026Numero di raccolta generale 21164/2026Data pubblicazione 22/06/2026Il Pubblico Ministero ha depositato note scritte, chiedendo il rigetto delricorso, previa valutazione circa l’eventuale opportunità di rimessione alleSezioni Unite ex art. 374, commi 2 e 3, c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la nullità dell’ordinanza perviolazione della normativa europea sulla tutela del consumatore e omessaapplicazione delle norme di protezione consumeristica.Sostiene, in particolare, che il Tribunale di Forlì avrebbe dovutoapplicare d’ufficio le norme sul foro del consumatore che prevedono anchel’inderogabilità di tale foro.2.- Anche con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazionedell’art. 66-bis d.lgs. n. 206 del 2005, che stabilisce la competenzaterritoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o domicilio delconsumatore.Sostiene che tale foro ha natura esclusiva e prevale su ogni altrocriterio di competenza, inclusa quella funzionale.Richiama a sostegno Cass. civ., Sez. 2, ordinanza del 26 settembre2023, n. 26003, nonché Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 24406 del 2settembre 2025.3.- Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art.111, comma 6, Cost. e dell’art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c., permotivazione insufficiente e apparente.4.- Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 310, comma 2, 389 e 393 c.p.c..Sostiene che il Tribunale di Forlì avrebbe omesso di considerare lacircostanza, pacifica e decisiva, dell’avvenuta estinzione dell’interoprocesso originario per mancata riassunzione (art. 393 c.p.c.). Ai sensidell’art. 310, comma 2, c.p.c., «l’estinzione rende inefficaci gli atticompiuti». Tale principio, di portata generale, travolgerebbe tutte lepronunce emesse nel corso del giudizio estinto, incluse quelle sullacompetenza. La designazione del giudice del rinvio presupporrebbe,infatti, la prosecuzione del giudizio, non già la sua estinzione.Numero registro generale 21969/2025Numero sezionale 1321/2026Numero di raccolta generale 21164/2026Data pubblicazione 22/06/2026Pertanto, una volta estinto il processo, la competenza funzionale delgiudice del rinvio verrebbe meno e la domanda di restituzione, autonomae distinta, dovrebbe essere proposta secondo le ordinarie regole dicompetenza.5.- Con il quinto, sesto e settimo motivo, il ricorrente denuncia laviolazione del principio di effettività della tutela e del giusto processo,propone la rimessione della questione di competenza alle Sezioni Uniteper «contrasto giurisprudenziale di massima importanza» (cosìtestualmente) e lamenta, infine, la nullità della decisione impugnata pernon aver applicato l’art. 88 c.p.c. e sanzionato il convenuto che avevasollevato un’eccezione di incompetenza manifestamente infondata etendente ad indurre il giudice in errore.6.- Con l’ottavo motivo, il ricorrente denuncia la violazione di leggeper non avere la decisione impugnata disposto la compensazione dellespese e sostiene che quest’ultima era un atto dovuto.7.- I motivi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, senz’altrosuscettibili di scrutinio congiunto data l’evidente connessione tra loroesistente, sono tutti infondati, giacché, nella specie, non viene in alcunmodo in rilievo il rapporto cliente-professionista, bensì semplicementequello relativo alle spese corrisposte a seguito di una pronuncia poicassata dalla S.C., cosicché la norma di riferimento risulta esseresenz’altro l’art. 389 c.p.c. che, alla stregua dell’interpretazione fornitanedalla giurisprudenza di legittimità, si applica anche in caso di estinzioneper mancata riassunzione all’esito del rinvio operato dalla S.C..In particolare, nelle controversie tra avvocato e cliente aventi aoggetto il pagamento dei compensi professionali la disciplinaconsumeristica viene in rilievo solo ove il cliente rivesta la qualifica diconsumatore.Al riguardo, come, del resto, evidenziato anche dal P.M. nelle notescritte, questa Corte regolatrice ha affermato i seguenti principi: - «Nelprocedimento di liquidazione dei compensi di avvocato non trovanoapplicazione le regole sul foro del consumatore ove la prestazioneNumero registro generale 21969/2025Numero sezionale 1321/2026Numero di raccolta generale 21164/2026Data pubblicazione 22/06/2026professionale sia stata resa in un giudizio inerente l’attività imprenditorialee professionale svolta dal cliente» (Cass. civ., Sez. 6-2, ordinanza n. 780del 19 gennaio 2016); - «Nel procedimento di liquidazione dei compensidi avvocato, la regola sul foro del consumatore, avente carattereinderogabile, non può trovare applicazione quando la prestazioneprofessionale sia stata resa in un giudizio inerente l’attività imprenditorialee professionale svolta dal cliente, sicché, operando in tal caso il criterio dicompetenza di cui all’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2011, aventeviceversa carattere derogabile, è inammissibile il regolamento dicompetenza d’ufficio di cui all’art. 45 c.p.c., il quale è consentito soltantoper ragioni di competenza per materia o per territorio nei casi previstidall’art. 28 c.p.c., ovvero quando la competenza per territorio èinderogabile, mentre in caso di questione di competenza per valore oterritoriale derogabile è proponibile esclusivamente dalle parti» (Cass.civ., Sez. 6-2, ordinanza n. 31733 del 4 novembre 2021).Pertanto, alla stregua dei principi sopra enucleati, nelle controversietra avvocato e cliente, il foro del consumatore in tanto viene in rilievo, inquanto la controversia riguardi il pagamento dei compensi professionalidell’avvocato, per prestazioni da quest’ultimo fornite in favore di unsoggetto che rivesta effettivamente la qualifica di consumatore.Nella specie, non trova applicazione il foro del consumatore, perché lacontroversia non concerne affatto il pagamento dei compensi professionalieventualmente vantati dal ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA], ma esclusivamenteil credito fatto valere da quest’ultimo ai sensi dell’art. 389 c.p.c., per laripetizione delle somme dallo stesso corrisposte all’odierno resistente[OSCURATO:PERSONA], a titolo di spese legali liquidate in suo favore nei primi duegradi di giudizio in cui [OSCURATO:PERSONA] era risultato soccombente. E ciò, inquanto: 1) la pronuncia d’appello sfavorevole allo Zauli era stata, poi,cassata con rinvio da questa Corte, mediante ordinanza n. 18918 del 10luglio 2024; 2) a tale annullamento non aveva fatto seguito la riassunzionedella causa dinanzi al giudice di rinvio, entro il termine perentorio di cuiNumero registro generale 21969/2025Numero sezionale 1321/2026Numero di raccolta generale 21164/2026Data pubblicazione 22/06/2026all’art. 392 c.p.c., cosicché l’intero processo si era estinto ai sensi dell’art.393 c.p.c..Si è trattato, in altri termini, di un’azione restitutoria esperitadall’odierno ricorrente in base all’art. 389 c.p.c. che, come noto, mira asoddisfare l’esigenza dell’interessato di conseguire, al più presto, larestaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla pronuncia delladecisione poi annullata, cosicché essa è esclusivamente diretta adottenere effetti restitutori o ripristinatori, a differenza del giudizio di rinvioex art. 392 c.p.c., che ha, invece, a oggetto la definitiva statuizione deirapporti di dare e avere tra le parti (Cass. civ., Sez. 1, ordinanza n. 12365del 7 maggio 2024).Peraltro, l’ordinanza impugnata risulta pienamente condivisibile nellaparte in cui il Tribunale ha affermato che la domanda di restituzione dellesomme pagate in esecuzione di una sentenza, successivamente cassatain sede di legittimità, va proposta esclusivamente dinanzi al giudicecompetente per effetto del rinvio anche nel caso in cui il giudizio di rinvionon sia stato mai introdotto ovvero si sia estinto.Del resto, nella giurisprudenza di questa Corte, è da tempo prevalsol’orientamento secondo cui la domanda di restituzione delle somme pagatein esecuzione di una sentenza, successivamente cassata in sede dilegittimità, va proposta esclusivamente dinanzi al giudice competente pereffetto del rinvio e non dinanzi al giudice che sarebbe competente secondole norme ordinarie (cfr., in tal senso, tra le altre, Cass. civ., Sez. 3,ordinanza n. 21901 del 29 agosto 2008; Cass. civ., Sez. 6-1, ordinanza n.20327 del 4 settembre 2013; Cass. civ., Sez. L, sentenza n. 1553 del 20gennaio 2017; Cass. civ., Sez. L, ordinanza n. 22359 del 5 agosto 2021;Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 20532 del 21 luglio 2025), cosicché,laddove la domanda sia proposta al giudice che sarebbe competentesecondo le norme ordinarie, la relativa eccezione d’incompetenzafunzionale ben può essere formulata entro i termini stabiliti dal codice dirito.Numero registro generale 21969/2025Numero sezionale 1321/2026Numero di raccolta generale 21164/2026Data pubblicazione 22/06/2026Il suddetto indirizzo è basato sulla considerazione che il diritto allarestituzione, pur nascendo da una vicenda processuale (la cassazione dellasentenza), rimane collegato alla vicenda sostanziale oggetto del giudizioe deve essere trattato dal giudice della fase processuale anteriore allacassazione o da quello del giudizio cui la lite è stata rimessa.Sono, quindi, rimaste isolate - come del resto osservato anche dalP.M. - alcune pronunce in linea con l’opposto orientamento, seguito daquattro sentenze gemelle del 2017 e da una successiva pronuncia del2024 (Cass. civ., Sez. L, sentenza n. 21556 del 18 settembre 2017; Cass.civ., Sez. L, sentenza n. 21557 del 18 settembre 2017; Cass. civ., Sez. L,sentenza n. 21558 del 18 settembre 2017; Cass. civ., Sez. L, sentenza n.21559 del 18 settembre 2017; Cass. civ., Sez. L, ordinanza n. 16611 del14 giugno 2024).Pertanto, alla stregua dell’orientamento largamente prevalente edormai consolidato, questo Collegio non ravvisa l’opportunità dellarimessione alle Sezioni Unite invocata dal ricorrente.Nel caso di specie, infatti, il Tribunale di Forlì ha, del tuttocorrettamente e condivisibilmente, accolto l’eccezione del convenuto edeclinato la propria competenza, in favore di quella funzionale spettantealla Corte d’Appello di Bologna, dinanzi alla quale il giudizio di rinvioavrebbe dovuto essere riassunto, pur essendosi estinto il processopresupposto ai sensi dell’art. 393 c.p.c..8.- Palesemente infondato risulta anche il terzo motivo, in quantotrascura, con tutta evidenza, la presenza di una motivazione che attingesenz’altro il cd. minimo costituzionale.Nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non esiste, perchéil giudice di merito ha senz’altro motivato in relazione alle ragioni valevolia giustificare la sussistenza della competenza funzionale della Corted’Appello di Bologna, ricostruendo la vicenda processuale e le questionigiuridiche ad essa sottese e individuando altresì le norme applicabili e iprincipi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice.Numero registro generale 21969/2025Numero sezionale 1321/2026Numero di raccolta generale 21164/2026Data pubblicazione 22/06/20269.- L’ottavo motivo è senz’altro inammissibile, atteso che, comechiarito da questa Corte regolatrice, in tema di spese processuali, ilsindacato ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., è limitato ad accertare chenon risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essereposte a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrandonel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione circal’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi disoccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi(Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n. 8421 del 31 marzo 2017; Cass. civ., Sez.6-3, ordinanza n. 24502 del 17 ottobre 2017).10.- Con il nono (e ultimo) motivo, il ricorrente ha chiesto sollevarsila questione di legittimità costituzionale del comb. disp. degli artt. 336 e389 c.p.c. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost, nonché dell’art. 47 dellaCarta dei diritti fondamentali dell’UE.11.- Orbene, tale questione appare senz’altro irrilevante ai fini delladecisione, oltre che, comunque, manifestamente infondata.Anzitutto, non viene in alcun modo in rilievo la competenza legata alcd. foro del consumatore, per le ragioni già ampiamente chiarite conriguardo allo scrutinio dei motivi primo, secondo, quarto, quinto, sesto esettimo.Non si configura alcuna disparità di trattamento con riguardoall’accesso alla tutela giurisdizionale, in quanto la particolarità delladisciplina di cui al combinato disposto degli artt. 336 e 389 c.p.c. risulta,come già sopra chiarito, ampiamente giustificata dall’esigenza di evitareche il giudizio sulle restituzioni sia gestito da un giudice diverso da quellodella fase processuale anteriore alla cassazione (cfr., in tal senso, Cass.civ., Sez. 3, ordinanza n. 21901 del 29 agosto 2008, in motivazione).Nemmeno appare ravvisabile la violazione dell’art. 24 Cost., giacchél’individuazione degli strumenti processuali per assicurare tutela ai dirittiriconosciuti dal nostro ordinamento e per quelli riconosciuti dall’Unione,risulta senz’altro rimessa al legislatore nazionale.Numero registro generale 21969/2025Numero sezionale 1321/2026Numero di raccolta generale 21164/2026Data pubblicazione 22/06/2026Analoghe considerazioni valgono con riguardo alla violazione delleregole del giusto processo. Ed invero, contrariamente, a quanto sostenutodal ricorrente, la regola di competenza di cui all’art. 389 c.p.c. non è, inalcun modo, in contrasto con il principio di ragionevole, dal momento che,come osservato anche dal P.M., il legislatore con la l. n. 89 del 2001, haprevisto, tempi di definizione più brevi per i processi trattati dai giudici disecondo grado.12.- In conclusione, il ricorso deve essere respinto (con declaratoriadi competenza in favore della Corte d’Appello di Bologna) e il ricorrentecondannato al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata indispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, daparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneRigetta il ricorso e dichiara la competenza della Corte d’appello di Bologna;condanna il ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spesedel presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 4.400,00, di cui€. 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, in data 14 maggio 2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 21164/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris