CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 luglio 2025
Cassazione n. 36683/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'Il giugno 2025 il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'opposizione proposta dal Pubblico ministero nei confronti dell'ordinanza del 29 dicembre 2023 del medesimo giudice (così qualificato con l'ordinanza n. 37647 del 6 giugno 2024 di questa stessa Terza Sezione il ricorso per cassazione proposto dal Pubblico ministero avverso tale ordinanza), con la quale era stata disposta la restituzione alla A.M. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. della somma di 112.000,00 euro sottoposta a sequestro preventivo in relazione al reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, contestato, tra gli altri, a [OSCURATO:PERSONA], quale amministratrice della suddetta A.M. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. 2. Avverso tale ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia l'errata applicazione dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, con riferimento alla esclusione della applicabilità della confisca diretta del denaro sequestrato sul conto corrente bancario della AM [OSCURATO:PERSONA]. Si censura, in particolare, il rilievo attribuito alla assoluzione dell'amministratrice di diritto di tale società, [OSCURATO:PERSONA], dal reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, sottolineando l'intervenuta condanna degli amministratori di fatto della medesima AM [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per lo stesso reato (contestato come commesso in concorso con la [OSCURATO:PERSONA]), con il conseguente accertamento della commissione del reato a vantaggio della società, che aveva beneficiato del relativo profitto, sotto forma di risparmio di spesa, e non poteva, quindi, essere considerato terza estranea al reato, con la conseguente sussistenza dei presupposti per disporre la confisca in via diretta del denaro giacente sul conto corrente bancario della società, di natura obbligatoria, trattandosi del profitto del reato. 2.2. Con un secondo motivo si denuncia un vizio della motivazione, che sarebbe manifestamente illogica e contraddittoria nella parte in cui si sottolinea la mancanza di un rapporto di immedesimazione organica tra gli imputati condannati e la società, pur essendo stata riconosciuta la loro veste di amministratori di fatto, con la conseguente sussistenza del rapporto di immedesimazione organica con la società, erroneamente e illogicamente escluso. 3. Con atto integrativo del 7 luglio 2025 il Pubblico ministero ricorrente ha lamentato anche il carattere indebito della esclusione della sequestrabilità per equivalente della medesima somma di denaro rinvenuta sul conto corrente bancario della AM [OSCURATO:PERSONA], esclusione che non era stata adeguatamente giustificata dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari nell'ordinanza impugnata. 4. Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, sottolineando la rilevanza del rapporto gestorio esistente tra gli amministratori di fatto dichiarati responsabili del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 e la società nel cui interesse le condotte erano state realizzate, come tale non estranea al reato e quindi potenzialmente soggetta alla confisca del relativo profitto. 5. Con memoria del 15 settembre 2025 l'imputata assolta, [OSCURATO:PERSONA], si è opposta all'accoglimento del ricorso del Pubblico ministero, sottolineando l'estraneità della AM [OSCURATO:PERSONA] al reato e la conseguente impossibilità di disporre il sequestro a fine di confisca delle somme nella sua disponibilità, peraltro giacenti su un conto corrente bancario intestato alla stessa [OSCURATO:PERSONA], quale amministratrice della società, e anche l'impossibilità di disporre il sequestro per equivalente della medesima somma, stante la mancanza di un rapporto di immedesimazione organica tra gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], amministratori di fatto, e la società. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del Pubblico ministero è fondato. 2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione proposta dal Pubblico ministero nei confronti dell'ordinanza del 29 dicembre 2023 del medesimo giudice, con la quale è stata disposta la restituzione alla AM [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. della somma di 112.000,00 euro sottoposta a sequestro preventivo in funzione della confisca del prezzo del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, contestato alla amministratrice di diritto di tale società, [OSCURATO:PERSONA], e agli amministratori di fatto del medesimo ente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], commesso nell'interesse di detta società (reato dal quale la [OSCURATO:PERSONA] è stata assolta perché il fatto non costituisce reato e di cui, invece, gli amministratori di fatto sono stati dichiarati responsabili). Il giudice dell'esecuzione ha escluso la confiscabilità in via diretta delle somme giacenti sul conto corrente bancario della società AM [OSCURATO:PERSONA], di cui la [OSCURATO:PERSONA] era amministratrice di diritto, in considerazione della sua estraneità al reato, dal quale la sua legale rappresentante è stata assolta, e della mancanza di un rapporto di immedesimazione organica tra gli amministratori di fatto e l'ente. Il medesimo giudice ha escluso anche la confiscabilità per equivalente delle medesime somme sulla base del rilievo che l'applicabilità di tale misura nei confronti di un soggetto diverso dall'autore del reato presuppone l'accertamento della natura fittizia dell'ente nei cui confronti eseguire la misura, ossia del suo carattere di schermo fittizio, accertamento nella specie mancante. 3. Ritiene il Collegio che le considerazioni sulle quali si fonda il rigetto dell'opposizione al provvedimento di dissequestro e restituzione delle somme assoggettate a sequestro in vista della loro confisca non spiro corrette. Va, anzitutto, osservato che le somme della cui confiscabilità si discute appartengono, pacificamente, alla AM [OSCURATO:PERSONA], essendo depositate su un conto corrente bancario alla stessa intestato, nel cui interesse è stato commesso il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 da parte degli amministratori di fatto e del cui profitto la stessa ha beneficiato: detta società, quindi, non può essere considerata estranea al reato, in quanto lo stesso è stato commesso al solo fine di farle conseguire un profitto, sotto forma di evasione d'imposta, profitto che è stato realizzato attraverso l'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti nelle dichiarazioni fiscali della società, allo scopo di indicarvi costi fittizi, e, dunque, di far conseguire all'ente un risparmio di spesa (pari all'imposta illecitamente non versata per effetto dell'indicazione di tali costi fittizi). L'ente che trae profitto dall'altrui condotta illecita non può, infatti, mai essere considerato terzo "estraneo" al reato, in quanto ne beneficia, perché la condotta costituente reato è stata realizzata allo scopo, quantomeno prevalente, di far conseguire un vantaggio patrimoniale all'ente medesimo (Sez. 3, n. 17840 del 05/12/2018, dep. 2019, Limetti, Rv. 275599 - 02, relativa a fattispecie in cui è stato ritenuto legittimo il provvedimento di sequestro in vista della confisca diretta delle somme di denaro costituenti il profitto conseguito dalla persona giuridica beneficiaria del reato posto in essere dal commercialista dell'ente; nel medesimo senso già in precedenza Sez. 3, n. 6205 del 29/10/2014, dep. 2015, Mataloni, Rv. 262770 - 01). Ne consegue l'erroneità di quanto osservato dal Tribunale a proposito della estraneità al reato della AM [OSCURATO:PERSONA], in quanto il reato tributario del cui profitto si discute è stato commesso, sia pure dai soli amministratori di fatto e non anche dall'amministratrice di diritto e legale rappresentante, nell'interesse di tale ente. La circostanza che il reato non sia stato realizzato dall'amministratrice di diritto, che è stata assolta, ma dagli amministratori di fatto, formalmente estranei all'ente, dunque non organicamente immedesimati con esso, non determina l'estraneità della società al reato, perché questo è comunque stato commesso, oltre che nell'interesse della società, da soggetti che, come evidenziato nella stessa ordinanza impugnata, erano legati alla società da un rapporto gestorio, di stabilità, continuità e pregnanza tale da farli considerare amministratori di fatto della stessa, con la conseguenza che il reato del cui profitto si controverte non è stato commesso da soggetti estranei alla società, delle cui condotte questa non deve rispondere, bensì da soggetti che in via di fatto la amministravano e che hanno realizzato le condotte costituenti reato allo scopo di far conseguire alla società un profitto, sotto forma di risparmio di spesa derivante dall'evasione d'imposta. Detto profitto deve, dunque, essere confiscato in via diretta nei confronti dell'ente a vantaggio del quale è stato commesso il reato se rinvenuto, in tutto o in parte, nel suo patrimonio. Ne consegue, in definitiva, la fondatezza del ricorso del Pubblico ministero, essendo basata l'ordinanza impugnata su una nozione errata di terzo estraneo al reato, come tale non destinato a soggiacere alla confisca del relativo profitto. 4. I rilievi formulati dal Pubblico ministero con l'atto integrativo, da qualificare come motivi nuovi, in ordine alla erroneità della esclusione della applicabilità della confisca per equivalente, sono inammissibili a causa della loro novità, in quanto tale punto della decisione non costituivano oggetto della impugnazione, non essendo stati sollevati rilievi di alcun genere su tale punto con il ricorso, ed essendo, di conseguenza, preclusa la deduzione successiva di censure relative a punti della decisione impugnata non investiti dal ricorso. Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui con i motivi nuovi non è consentito dedurre violazioni in precedenza non prospettate, in quanto i motivi nuovi presentati a sostegno dell'impugnazione devono avere a oggetto, a pena di inammissibilità, solo i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati già enunciati nei motivi originariamente proposti a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 25868 del 20/02/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286729 - 01; Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294 - 01; Sez. 3, n. 18293 del 20/11/2013, G., Rv. 259740 - 01; Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, Platamone, Rv. 254301 - 01; Sez. 5, n. 14991 del 12/01/2012, Strisciuglio, Rv. 252320 - 01; analogamente, del resto, a quanto è da dirsi con riferimento all'ambito dell'appello incidentale in rapporto a quello dell'appello principale, aspetto esaurientemente sviluppato da Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, Michaeler, Rv. 235699 - 01). I rilievi formulati dalla imputata [OSCURATO:PERSONA] con la memoria dalla stessa depositata sono inammissibili, essendo tale atto stato depositato nell'interesse e in nome della stessa [OSCURATO:PERSONA] e non della società che essa amministrava, cosicché detti rilievi risultano proposti da soggetto privo di legittimazione e di interesse, essendo stata assolta la [OSCURATO:PERSONA] e non essendo proprietaria dei beni della cui confisca si discute, ed essendo, pertanto, priva di qualsiasi interesse a interloquire sulla confisca di beni che non le appartengono e di cui era stata disposta l'ablazione in conseguenza di reati commessi da altri. 5. L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, che considererà l'atto di opposizione del Pubblico ministero alla stregua di quanto osservato a proposito della nozione di terzo estraneo al reato e di profitto dello stesso, oltre che del rilievo da attribuire al rap