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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 settembre 2021

Cassazione n. 37772/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma che ha rigettato l'istanza di riesame proposta avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. dello stesso Tribunale, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di rapina aggravata ai sensi dell'art. 628, comma 3, n. 1 (utilizzo di un coltello) e n. 3-quater (fatto commesso nei confronti di un utente di uno sportello bancario ATM).

Deduce:

1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione.A tal riguardo denuncia la mancata considerazione delle argomentazioni esposte con l'istanza di riesame e l'omessa valutazione dei requisiti di attualità e concretezza delle esigenze cautelari e della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Denuncia altresì il vizio di motivazione in relazione alla richiesta di applicare la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, in ragione dell'errata valutazione dei suoi presupposti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché aspecifico e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità.

Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il tribunale ha ampiamente motivato la propria decisione, descrivendo e risaltando l'intera attività investigativa che ha condotto a individuare Martinoli quale autore della rapina perpetrata in danno di [OSCURATO:PERSONA].

Tra gli elementi valorizzati rientra - peraltro- anche una ricognizione personale raccolta con incidente probatorio.

Con riguardo alle esigenze cautelari, il tribunale ha risaltato la gravità del fatto (caratterizzato anche da una lesione provocata con arma da taglio) e la personalità dell'indagato, gravato da plurimi precedenti per rapina, lesioni, stupefacenti, furto e ricettazione.

Ha altresì sottolineato come non fosse possibile una misura fiduciaria, alla luce di un'annotazione di servizio da cui risulta che l'indagato, durante un controllo di Polizia e pur in presenza degli operanti, inveiva contro i passanti provocandoli e urlando, si metteva a torso nudo e si gettava a terra.

Gli argomenti spesi per contrastare l'ordinanza impugnata si risolvono in mere -quanto generiche e assertive- questioni di merito, intese a offrire una valutazione alternativa degli elementi presenti in atti.

Va a tal proposito ricordato che in tema di misure cautelari personali è stato precisato che « il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito», (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, [OSCURATO:PERSONA]. 252178).

Ciò premesso, va rilevato come i motivi di ricorso innanzi sintetizzati rimangano al di fuori del perimetro di giudizio riservato al giudice di legittimità così demarcato, in quanto sollevano questioni che bersagliano -in maniera parziale- la valutazione operata dal tribunale, basata su una disamina puntuale e ,) .)n)n.N1,/\_,, approfondita degli elementi messi a sua disposizione, in nessun modo -censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, accompagnata da apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabile in questa sede.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

4. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.

Att.

Cod.

Proc. Pen.

Così deciso in data 8 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma che ha rigettato l'istanza di riesame proposta avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. dello stesso Tribunale, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di rapina aggravata ai sensi dell'art. 628, comma 3, n. 1 (utilizzo di un coltello) e n. 3-quater (fatto commesso nei confronti di un utente di uno sportello bancario ATM). Deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione.A tal riguardo denuncia la mancata considerazione delle argomentazioni esposte con l'istanza di riesame e l'omessa valutazione dei requisiti di attualità e concretezza delle esigenze cautelari e della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Denuncia altresì il vizio di motivazione in relazione alla richiesta di applicare la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, in ragione dell'errata valutazione dei suoi presupposti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché aspecifico e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il tribunale ha ampiamente motivato la propria decisione, descrivendo e risaltando l'intera attività investigativa che ha condotto a individuare Martinoli quale autore della rapina perpetrata in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Tra gli elementi valorizzati rientra - peraltro- anche una ricognizione personale raccolta con incidente probatorio. Con riguardo alle esigenze cautelari, il tribunale ha risaltato la gravità del fatto (caratterizzato anche da una lesione provocata con arma da taglio) e la personalità dell'indagato, gravato da plurimi precedenti per rapina, lesioni, stupefacenti, furto e ricettazione. Ha altresì sottolineato come non fosse possibile una misura fiduciaria, alla luce di un'annotazione di servizio da cui risulta che l'indagato, durante un controllo di Polizia e pur in presenza degli operanti, inveiva contro i passanti provocandoli e urlando, si metteva a torso nudo e si gettava a terra. Gli argomenti spesi per contrastare l'ordinanza impugnata si risolvono in mere -quanto generiche e assertive- questioni di merito, intese a offrire una valutazione alternativa degli elementi presenti in atti. Va a tal proposito ricordato che in tema di misure cautelari personali è stato precisato che « il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito», (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, [OSCURATO:PERSONA]. 252178). Ciò premesso, va rilevato come i motivi di ricorso innanzi sintetizzati rimangano al di fuori del perimetro di giudizio riservato al giudice di legittimità così demarcato, in quanto sollevano questioni che bersagliano -in maniera parziale- la valutazione operata dal tribunale, basata su una disamina puntuale e ,) .)n)n.N1,/\_,, approfondita degli elementi messi a sua disposizione, in nessun modo -censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, accompagnata da apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabile in questa sede. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 4. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. Att. Cod. Proc. Pen. Così deciso in data 8 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente A
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