CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47597/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono con atto unico di impugnazione avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Bergamo, ne ha confermato la condanna in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, rideterminando tuttavia in anni 4 la durata delle pene accessorie ex art. 216, ultimo comma, I. fall., agli stessi comminate; 2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che censura, sotto un primo profilo, l'erronea valutazione degli elementi di prova raccolti in dibattimento a carico degli imputati nonché la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dei prevenuti, denunciando la illogicità della motivazione sulla base di diversa lettura dei dati processuali acquisiti (documentali e testimoniali), non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260), a meno che la motivazione del provvedimento impugnato non si riveli manifestamente illogica o assente. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha esplicitato, con motivazione esente da vizi logici, le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza dei reati; 3. Ritenuto altresì che il medesimo motivo di ricorso, che sotto altro profilo contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 8 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am