CassazionedecretoSezione 6Decisione del 16 maggio 2022
Cassazione n. 15621/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32247-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 32247/2019 Numero sezionale 10043/2021 Numero di raccolta generale 15621/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 - controricorrente - avverso il decreto n. cronol. 8027/2019 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto l’opposizione allo stato passivo del Fallimento “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”, proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – quale mandataria della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a sua volta cessionaria di [OSCURATO:SOCIETA]. – contro la dichiarazione di inammissibilità della domanda ultratardiva proposta in data 25/09/2015 per l’ammissione al passivo del credito di Euro 186.084,31 (di cui Euro 142.451,05 con prelazione ipotecaria ed Euro 43.633,26 al chirografo), in forza del contratto di mutuo ipotecario stipulato nel 2002 dalla Cesarano con la BNL, che nel 2008 aveva promosso procedura esecutiva immobiliare a suo carico nella quale era intervenuta, in data 31/10/2014, la curatela fallimentare; 1.1. nel corso del giudizio di opposizione si è costituita la [OSCURATO:SOCIETA]. quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ai sensi dell’art. 111 c.p.c; 1.2. il Tribunale, rilevato che lo stato passivo delle domande tempestive era stato dichiarato esecutivo in data 13/06/2013 e che il creditore non aveva ricevuto l’avviso ex art. 92 l.fall., pur avendo pacificamente aveva avuto notizia dell’intervenuto fallimento in data 31/10/2014, ha concluso che il creditore, «essendo venuto a conoscenza del fallimento a far data dal 31.10.14, non avrebbe comunque potuto proporre “in tempo utile” le proprie pretese, posto che l’esecutività dello stato passivo è stata Ric. 2019 n. 32247 sez. M1 - ud. 16-11-2021 -2- F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 32247/2019 Numero sezionale 10043/2021 Numero di raccolta generale 15621/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 dichiarata con decreto del 13.06.13»; in altri termini, «non essendo intervenuta la proroga del termine ex art. 101, I comma LF, fino a 18 mesi, il creditore non avrebbe potuto agire diversamente da come ha fato, presentando cioè una domanda di ammissione ultratardiva, avvenuta nel caso di specie in data 25.09.15»; 1.3. la curatela fallimentare ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui la [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. 1.4. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio. Considerato che: 2. il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 101, ult.co., l.fall. nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, deducendo che il tribunale avrebbe dovuto accertare se, una volta venuto a conoscenza del fallimento, l’ulteriore ritardo nella presentazione della domanda ultratardiva (nel caso di specie di circa un anno) fosse dipeso da causa a lui non imputabile (nel caso di specie difficilmente giustificabile poiché la banca aveva già da tempo attivato la procedura esecutiva immobiliare per quello stesso credito); esso ha invece omesso quella valutazione, da effettuare in concreto, caso per caso (Cass. 23975/2015), limitandosi ad affermare che nel momento in cui il creditore ha avuto certezza del fallimento non avrebbe più potuto rispettare il termine annuale per le domande tardive; 3. la censura è fondata, poiché la motivazione del decreto impugnato risulta palesemente in contrasto con la lettura dell’art. 101 ult.co. l.fall. da parte della consolidata giurisprudenza di questa Corte, per non aver proceduto alla valutazione circa l’imputabilità del ritardo; 3.1. anche di recente è tato invero ribadito che il giudice di merito deve valutare in concreto la ragionevolezza del ritardo, avuto riguardo al lasso di tempo necessario – a partire dall’acquisizione della Ric. 2019 n. 32247 sez. M1 - ud. 16-11-2021 -3- F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 32247/2019 Numero sezionale 10043/2021 Numero di raccolta generale 15621/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 conoscenza del fallimento, in mancanza di avviso ex art. 92 l.fall. – per valutare l’opportunità (nel caso di specie scontata, in presenza di un immobile su cui gravava il muto concesso) di proporre insinuazione al passivo fallimentare (Cass. 12336/2021); 3.2. del resto, la valutazione della sussistenza di una causa non imputabile del ritardo implica accertamento di fatti rimesso al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità solo se congruamente e logicamente motivato (Cass. 16103/2018; cfr. Cass. 19017/2017, 23302/2015, 20868/2013); 4. il decreto va quindi cassato con rinvio, per una nuova valutazione alla luce dei principi richiamati, oltre che per la pronuncia sulle spese di lite. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16/11/2021 [OSCURATO:PERSONA]. 2019 n. 32247 sez. M1 - ud. 16-11-2021 -4- F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s