CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2021
Cassazione n. 00612/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza in data 22 ottobre 2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa città del 23 aprile 2018, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il delitto di furto aggravato di energia elettrica, concessegli le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alle contestate aggravanti, ivi compresa la recidiva specifica. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, denunciando, con un solo motivo, la violazione di legge, in relazione agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen., e il vizio di motivazione, in riferimento all'omesso esame delle plurime deduzioni articolate con i motivi di appello, con le quali si era evidenziato, per un verso, come non vi fosse prova che la Blandino dimorasse stabilmente nell'appartamento alimentato dall'energia elettrica frutto di abusivo e violento prelievo dalla rete di adduzione, per altro verso, che quest'ultima fosse stata danneggiata, tanto dovendo essere valorizzato almeno per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il motivo è generico, oltre che manifestamente infondato. Le doglianze di omessa specifica risposta alle deduzioni di gravame, con le quali si era evidenziato come non vi fosse prova che l'imputata dimorasse stabilmente nell'appartamento abusivamente alimentato con l'energia elettrica sottratta alla rete di adduzione, non tengono conto del pacifico principio di diritto secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice d'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013 - dep. 25/02/2014, Rv. 258962; Sez. 6, n. 21858 del 19/12/2006 - dep. 05/06/2007, Rv. 236689). D' altro canto è jus receptum che, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Rv. 276741; Sez. 2, n. 33577 del 26/05/2009, Rv. 245238). Donde, poiché nel caso al vaglio, sia la Corte di appello che il Tribunale, nelle loro conformi decisioni, suscettibili di reciprocamente integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), hanno indicato con adeguatezza e logicità le circostanze ed emergenze processuali rivelatesi determinanti per la formazione del loro convincimento (segnatamente la decisiva circostanza che la Blandino, al momento del sopralluogo, era stata trovata all'interno dell'appartamento, aveva firmato la scheda di verifica e non aveva fornito alcuna spiegazione per escludere il suo coinvolgimento nella vicenda), sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione. Consegue che le spiegate doglianze, in quanto dirette a sollecitare questa Corte a compiere una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, risultano estranee al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944). 3.2. Le ulteriori doglianze sono aspecifiche, in quanto nulla di concreto adducono a sostegno della concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza. Devesi, al riguardo, fare applicazione del principio di diritto secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931); il che è quanto accaduto nel caso al vaglio, in cui si è dato atto, nella sentenza impugnata, di come l'imputata fosse recidiva nella commissione della violazione ascrittale. 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]