CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 settembre 2026
Cassazione n. 25916/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] nei confronti diAgenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,-intimata-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Puglia n. 1005/04/25 depositata il 25/03/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza n. 1005/04/25 del 25/03/2025, la Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Puglia (di seguito CGT2) accoglievaparzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza n. 1209/09/20 della Commissione tributaria provinciale di Bari(di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso del contribuente neiNumero registro generale 21069/2025Numero sezionale 6171/2026Numero di raccolta generale 25916/2026Data pubblicazione 29/09/2026confronti di quattro cartelle di pagamento di cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] eravenuto a conoscenza «per il tramite di estratti ruolo rilasciati dallaresistente Agenzia delle Entrate Riscossione in data 11.3.2020».1.1. La CTR accoglieva parzialmente l’appello del sig. [OSCURATO:PERSONA] la regolare notificazione di una sola cartella di pagamentorispetto alle quattro impugnate.2. L’Agenzia delle entrate - Riscossione (di seguito AER) impugnava lasentenza della CGT2 con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.3. [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle entrate (di seguito AE)restavano intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso di AER è affidato a quattro motivi, di seguito riassunti.1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazionedell’art. 112 cod. proc. civ., avendo il giudice di appello omesso dipronunciarsi sulla questione dell‘inammissibilità dell’originario ricorso,accolta dal giudice di prime cure e riproposta in appello, per nonimmediata impugnabilità dell’estratto di ruolo.1.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenzaimpugnata per violazione dell’art. 100 cod. proc. civ. e dell’art. 12, co. 4bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per avere il giudice di appelloomesso di accertare la sussistenza dell’interesse ad agire del contribuenteavverso gli estratti di ruolo, interesse nel presente caso insussistente, conconseguente originaria inammissibilità del ricorso.1.3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2909 cod. civ.,per avere la CGT2 omesso di rilevare che le cartelle di pagamento n.01420130026625454/000 e n. 01420150012440387/000 erano già stateautonomamente impugnate dal contribuente e tali impugnazioni eranoNumero registro generale 21069/2025Numero sezionale 6171/2026Numero di raccolta generale 25916/2026Data pubblicazione 29/09/2026state respinte con sentenza della CTP n. 2534/04/2017, passata ingiudicato.1.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 60, primo comma,lett. b bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, avendo la sentenzaimpugnata erroneamente affermato la nullità della notifica delle cartelle dipagamento per mancata produzione dell’avviso di ricevimento delleraccomandate informative dell’avvenuta notifica delle suddette cartelle.2. Il primo e il secondo motivo, che possono essere congiuntamenteesaminati, sono fondati e assorbenti degli altri motivi.2.1. Invero il ricorrente ha proposto ricorso avverso l’estratto di ruolo,assumendo la mancata notificazione delle cartelle di pagamento in dettoestratto indicate.2.2. Orbene, l’estratto di ruolo non avrebbe potuto essere impugnatodal sig. [OSCURATO:PERSONA] in ragione del divieto previsto dall’art. 12, comma 4bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l.21 ottobre 2021, n. 146, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2021, n.215), applicabile, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai processipendenti (cfr. Cass. S.U. n. 26283 del 06/09/2022).2.3. Del resto, non risulta che l’intimato abbia dedotto e fornito laprova della sussistenza di uno dei casi in cui la legge (art. 12 della l. 29luglio 2024, n. 110) ha previsto la possibilità di impugnazione dell’estrattodi ruolo in presenza di specifici pregiudizi (per la partecipazione ad unaprocedura di appalto; per la riscossione di somme allo stesso dovute daparte della pubblica amministrazione; per la perdita di un beneficio neirapporti con una pubblica amministrazione; nell’ambito delle procedurepreviste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza; in relazione adoperazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; nell’ambitodella cessione d’azienda tenuto conto di quanto previsto dall’art. 14 deld.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472).Numero registro generale 21069/2025Numero sezionale 6171/2026Numero di raccolta generale 25916/2026Data pubblicazione 29/09/20262.4. Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata senza rinvio inragione dell’inammissibilità del ricorso originario proposto dalla ricorrentee senza necessità di esaminare gli ulteriori motivi di ricorso.3. L’applicazione di una disposizione di legge sopravvenuta giustifica lacompensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso e, per l’effetto,dichiara inammissibile l’originario ricorso proposto dal controricorrente;cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara compensate tra leparti le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/09/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]