CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38290/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] O Visti gli atti. Esaminati li ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che le censure dedotte da [OSCURATO:PERSONA] nei due motivi di impugnazione, che possono essere trattate congiuntamente in rag one iella loro connessione logica, non superano il vaglio preliminare di ammis ibilità perché sollecitano apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e prc spettano vizi del percorso motivazionale senza nemmeno confron arsi con le argomentazioni, nient'affatto illogiche, della sentenza impugnata. La Corte distrettuale ha fondato il giudizio di penale 7spoisabilità, escludendo la buona fede dell'imputato, non solo sulle dichiarazion rese da quest'ultimo nel corso del procedimento, valutate contraddittori , illcgiche ed incostanti, ma soprattutto su osservazioni di carattere logico strelamente ancorate alla documentazione in atti e sui filmati registrati qal e te ecamere installate all'aeroporto. A tali evidenze, di per sé ritenute decisive, il ricorrente null ha opposto, dolendosi genericamente dell'impiego di ipotesi e deduzioni. Altrettanto generica è l'eccezione di illegittimità costituzionale che ripn indica né le disposizioni censurate né i parametri costituzionali violati. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inarrimiss; bile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciella 2omma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paOamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Ca:;sa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 settembre