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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41073/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 06ZXZXS ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria del difensore del ricorrente con la quale si è insistito sull'ammissibilità del ricorso e per la sua assegnazione alla Sezione ordinaria; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il primo e secondo motivo non sono consentiti in quanto, come risulta sia dalla sentenza impugnata che dal contenuto dell'atto di appello riprodotto all'interno del ricorso in esame, investono questioni (riqualificazione della condotta e natura del contributo del ricorrente) non devolute alla Corte territoriale.

Come emerge sia dalla sentenza impugnata che dalle pagine da 1 a 4 del ricorso, nelle quali è stato trascritto l'atto di appello, l'impugnazione è stata proposta esclusivamente in relazione ai punti concernenti l'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 e la quantificazione della pena, mentre solo con la memoria di replica, il ricorrente ha invocato la riqualificazione della condotta ai sensi del reato di cui all'art. 56 e 378 cod. pen.

Sulla base di tale ricostruzione delle questioni devolute con l'atto di impugnazione, ritiene il Collegio che tutte le questioni introdotte sia con i motivi nuovi che con la memoria di replica in merito al giudizio di responsabilità, dovevano ritenersi precluse in quanto prive di correlazione con i punti oggetto dell'atto di appello (cfr. Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 272821); ii) il terzo motivo è meramente reiterativo della censura sulla quantificazione della pena già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine da 5 a 7 ); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 nov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 06ZXZXS ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria del difensore del ricorrente con la quale si è insistito sull'ammissibilità del ricorso e per la sua assegnazione alla Sezione ordinaria; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il primo e secondo motivo non sono consentiti in quanto, come risulta sia dalla sentenza impugnata che dal contenuto dell'atto di appello riprodotto all'interno del ricorso in esame, investono questioni (riqualificazione della condotta e natura del contributo del ricorrente) non devolute alla Corte territoriale. Come emerge sia dalla sentenza impugnata che dalle pagine da 1 a 4 del ricorso, nelle quali è stato trascritto l'atto di appello, l'impugnazione è stata proposta esclusivamente in relazione ai punti concernenti l'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 e la quantificazione della pena, mentre solo con la memoria di replica, il ricorrente ha invocato la riqualificazione della condotta ai sensi del reato di cui all'art. 56 e 378 cod. pen. Sulla base di tale ricostruzione delle questioni devolute con l'atto di impugnazione, ritiene il Collegio che tutte le questioni introdotte sia con i motivi nuovi che con la memoria di replica in merito al giudizio di responsabilità, dovevano ritenersi precluse in quanto prive di correlazione con i punti oggetto dell'atto di appello (cfr. Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 272821); ii) il terzo motivo è meramente reiterativo della censura sulla quantificazione della pena già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine da 5 a 7 ); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 nov
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