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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 11 febbraio 1972

Cassazione n. 37821/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/02/1972 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito ubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] e ha conci o chiedendo [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, in epigrafe indicata, che ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Padova in relazione a plurimi episodi riguardanti la detenzione illecita e la cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish.

2. La difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

I) Violazione di norme processuali previste a pena d'inutilizzabilità.

Inutilizzabilità dell'intercettazione ambientale svolta in data 25 settembre 2021 nell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (progressivo 1139 RIS 318/20) Tale intercettazione, lamenta la difesa, non risulterebbe autorizzata.

Nella parte dispositiva del decreto si autorizzano "le intercettazion di conversazioni sulla precitata utenza"; non viene fatta menzione dell'intercettazione ambientale effettuata nella predetta auto.

In relazione al capo 1) della imputazione, la inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali comporta la mancanza di elementi di prova a sostegno della colpevolezza dell'imputato in ordine alla cessione di un chilogrammo di hashish ad [OSCURATO:PERSONA].

II) In relazione ai fatti di cui ai punti 5 e 8 della rubrica la motivazione della sentenza sarebbe del tutto carente e inadeguata.

Non sono indicati elementi specifici in base ai quali ritenere che si tratti di fatti diversi rispetto a quelli contestati ai punti 6 e

9. Non può escludersi che gli episodi indicati nei punti 5 e 8 siano ricompresi in quelli contestati ai punti 6 e 9 della rubrica.

III) La Corte di merito ha negato la concessione delle attenuanti generiche facendo leva sulla mancanza di ammissione degli addebiti.

In spregio al dettato normativo, la decisione si è fondata sulla valorizzazione negativa dell'esercizio di un diritto pienamente riconosciuto dall'ordinamento all'imputato.

Non si è tenuto conto di aspetti idonei a consentire la concessione del beneficio, quali la donazione di 300 euro ad una Comunità di recupero di persone con problematiche correlate all'abuso di droghe e la dipendenza dell'imputato dal consumo di stupefacenti.

3. Il Procuratore Generale presso la Code di Cessazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

Il primo motivo di doglianza è stato correttamente esaminato dai giudici di merito e disatteso con motivazione congrua.

La Corte di appello ha evidenziato che l'errore nel dispositivo del decreto è frutto di un refuso e che il provvedimento deve essere letto nel suo insieme.

Nella parte motiva del decreto si richiama infatti la nota del P.M., datata 13 agosto 2020, in cui viene avanzata richiesta di attivazione dell'intercettazione nella vettura di [OSCURATO:PERSONA].

La motivazione offerta dalla Corte di merito non soffre dei vizi lamentati dalla difesa.

2. Il secondo motivo è del pari infondato.

Nelle due sentenze conformi si indicano in modo chiaro e puntuale gli elementi risultanti a carico dell'imputato in relazione a ciascuno degli episodi contestati, la cui dimostrazione è stata desunta dai servizi di osservazione effettuati dal personale di polizia (reati sub capo 5 e 8 della rubrica) e dalle dichiarazioni rese dagli acquirenti della sostanza stupefacente (fatti di cui ai capi 6 e 9 della rubrica).

La Corte di merito ha fornito adeguata risposta al motivo riguardante l'invocato assorbimento, evidenziando come i fatti di cui si tratta, sebbene commessi nel medesimo arco temporale, abbiano riguardato distinti episodi.

3. Il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è dipeso esclusivamente dal rilievo attribuito alla mancata ammissione dell'addebito contestato al capo 1 della imputazione, ma è stato incentrato anche sulla gravità del fatto.

Si precisa in motivazione come l'imputato movimentasse quantitativi rilevanti di sostanza stupefacente, essendo inserito nell'ambiente del narcotraffico a livelli non marginali.

La giustificazione è conforme ai criteri stabiliti in questa sede.

Invero, in tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione anche di un solo elemento di preponderante rilevanza ritenuto ostativo alla concessione del beneficio (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente'').

4. Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.ibk P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA], così deciso in data 1 g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/02/1972 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito ubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] e ha conci o chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, in epigrafe indicata, che ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Padova in relazione a plurimi episodi riguardanti la detenzione illecita e la cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish. 2. La difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). I) Violazione di norme processuali previste a pena d'inutilizzabilità. Inutilizzabilità dell'intercettazione ambientale svolta in data 25 settembre 2021 nell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (progressivo 1139 RIS 318/20) Tale intercettazione, lamenta la difesa, non risulterebbe autorizzata. Nella parte dispositiva del decreto si autorizzano "le intercettazion di conversazioni sulla precitata utenza"; non viene fatta menzione dell'intercettazione ambientale effettuata nella predetta auto. In relazione al capo 1) della imputazione, la inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali comporta la mancanza di elementi di prova a sostegno della colpevolezza dell'imputato in ordine alla cessione di un chilogrammo di hashish ad [OSCURATO:PERSONA]. II) In relazione ai fatti di cui ai punti 5 e 8 della rubrica la motivazione della sentenza sarebbe del tutto carente e inadeguata. Non sono indicati elementi specifici in base ai quali ritenere che si tratti di fatti diversi rispetto a quelli contestati ai punti 6 e 9. Non può escludersi che gli episodi indicati nei punti 5 e 8 siano ricompresi in quelli contestati ai punti 6 e 9 della rubrica. III) La Corte di merito ha negato la concessione delle attenuanti generiche facendo leva sulla mancanza di ammissione degli addebiti. In spregio al dettato normativo, la decisione si è fondata sulla valorizzazione negativa dell'esercizio di un diritto pienamente riconosciuto dall'ordinamento all'imputato. Non si è tenuto conto di aspetti idonei a consentire la concessione del beneficio, quali la donazione di 300 euro ad una Comunità di recupero di persone con problematiche correlate all'abuso di droghe e la dipendenza dell'imputato dal consumo di stupefacenti. 3. Il Procuratore Generale presso la Code di Cessazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. Il primo motivo di doglianza è stato correttamente esaminato dai giudici di merito e disatteso con motivazione congrua. La Corte di appello ha evidenziato che l'errore nel dispositivo del decreto è frutto di un refuso e che il provvedimento deve essere letto nel suo insieme. Nella parte motiva del decreto si richiama infatti la nota del P.M., datata 13 agosto 2020, in cui viene avanzata richiesta di attivazione dell'intercettazione nella vettura di [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione offerta dalla Corte di merito non soffre dei vizi lamentati dalla difesa. 2. Il secondo motivo è del pari infondato. Nelle due sentenze conformi si indicano in modo chiaro e puntuale gli elementi risultanti a carico dell'imputato in relazione a ciascuno degli episodi contestati, la cui dimostrazione è stata desunta dai servizi di osservazione effettuati dal personale di polizia (reati sub capo 5 e 8 della rubrica) e dalle dichiarazioni rese dagli acquirenti della sostanza stupefacente (fatti di cui ai capi 6 e 9 della rubrica). La Corte di merito ha fornito adeguata risposta al motivo riguardante l'invocato assorbimento, evidenziando come i fatti di cui si tratta, sebbene commessi nel medesimo arco temporale, abbiano riguardato distinti episodi. 3. Il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è dipeso esclusivamente dal rilievo attribuito alla mancata ammissione dell'addebito contestato al capo 1 della imputazione, ma è stato incentrato anche sulla gravità del fatto. Si precisa in motivazione come l'imputato movimentasse quantitativi rilevanti di sostanza stupefacente, essendo inserito nell'ambiente del narcotraffico a livelli non marginali. La giustificazione è conforme ai criteri stabiliti in questa sede. Invero, in tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione anche di un solo elemento di preponderante rilevanza ritenuto ostativo alla concessione del beneficio (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente''). 4. Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.ibk P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA], così deciso in data 1 g
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