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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15774/2026

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ANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la manifesta illogicità della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità per il reato di truffa, anche in relazione all'omessa disamina delle doglianze proposte, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); .che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata dalla norma, avendo rilevato, in conformità con i principi della giurisprudenza di legittimità ivi richiamati, come la condotta posta in essere dall'imputato integrasse, tanto sotto al profilo materiale quanto a quello soggettivo, la fattispecie di reato di cui all'art. 640 cod. pen. (si veda pagina 2 della sentenza impugnata, ove si rileva, tra l'altro, come gli artifici e raggiri richiesti dalla norma fossero ravvisabili nella indicazione sulla piattaforma online di riferimenti apparentemente attribuibili al venditore - mail e utenza telefonica, poi risultate inservibili - chiaramente finalizzati a creare nell'acquirente il legittimo affidamento in merito al buon esito della compravendita); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la manifesta illogicità della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità per il reato di truffa, anche in relazione all'omessa disamina delle doglianze proposte, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); .che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata dalla norma, avendo rilevato, in conformità con i principi della giurisprudenza di legittimità ivi richiamati, come la condotta posta in essere dall'imputato integrasse, tanto sotto al profilo materiale quanto a quello soggettivo, la fattispecie di reato di cui all'art. 640 cod. pen. (si veda pagina 2 della sentenza impugnata, ove si rileva, tra l'altro, come gli artifici e raggiri richiesti dalla norma fossero ravvisabili nella indicazione sulla piattaforma online di riferimenti apparentemente attribuibili al venditore - mail e utenza telefonica, poi risultate inservibili - chiaramente finalizzati a creare nell'acquirente il legittimo affidamento in merito al buon esito della compravendita); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 15774/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris