CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31155/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato, riducendo la pena principale ed eliminando la pena accessoria, la sentenza del 7 luglio 2016 del Tribunale di Bari che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione aggravato dalla recidiva specifica ed infraquinquennale, condannandolo alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che la recidiva qualificata, in quanto circostanza aggravante ad effel:to speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi de,l'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721); - che anche laddove si tenesse conto del limite fissato dall'art. 99, sesto comma, cod. pen. (Sez. 5, n. 44099 del 24/09/2019, Graniello, Rv. 277607), tenuto conto delle pene inflitte con le sentenze di condanna per delitto già irrevocabili alla data del commesso reato, ossia al 18 luglio 2010, la pena edittale risulta pari ad anni otto, mesi dieci e giorni 7 di reclusione, oltre alla multa, cosicché il termine minimo di prescrizione ha pari durata; - che detto termine deve essere aumentato della metà, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 161 cod. pen., e quindi ad anni 13, mesi 3 e giorni dieci, cosicché esso non risulta ancora decorso; - che il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto diretto ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità e comunque questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di prova penale, che il rilievo, in un appartamento ove sia stato commesso un furto, di impronte papillari, costituisce sufficiente prova di colpevolezza nei riguardi di colui cui le impronte si riferiscono e solo da costui, pertanto, può provenire una eventuale contraria dimostrazione (Sez. 4, n. 792 del 09/11/1988, dep. 1989, Bernaus, Rv. 180247; conf. Rv. 143833 e Rv. 23778); - che il terzo motivo è inammissibile, avendo la Corte territoriale fornito adeguata motivazione in ordine al rigetto del motivo di appello volto ad ottenere l'esclusione della recidiva;- che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende