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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10804/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; osservato, in relazione al primo motivo, che pur in assenza di una risposta da parte della Corte d'appello, il motivo non può trovare accoglimento a fronte di una richiesta, formulata in maniera del tutto generica nella conclusioni inviate per l'udienza cartolare, senza alcun riferimento concreto al caso specifico, alle finalità perseguite con la pena sostitutiva, alle modalità ritenute necessarie per conseguirle, sì da lasciare il giudice sfornito di parametri valutativi (cfr. sulla necessaria specificità della richiesta di sostituzione della pena detentiva Sez.

U, n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125 — 01), integrando pertanto una causa di inammissibilità originaria della richiesta, che, non dichiarata in precedenza, può essere rilevata anche in cassazione; ritenuto che il secondo motivo di ricorso tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 1 della motivazione), esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); osservato che il giudizio sulla pena — oggetto del terzo motivo di ricorso — è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto (cfr. pag. 1 ove si richiama la non lieve entità del danno) in modo conforme alla legge e ai canoni della logica; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così déciso in Roma, il 17 dicembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; osservato, in relazione al primo motivo, che pur in assenza di una risposta da parte della Corte d'appello, il motivo non può trovare accoglimento a fronte di una richiesta, formulata in maniera del tutto generica nella conclusioni inviate per l'udienza cartolare, senza alcun riferimento concreto al caso specifico, alle finalità perseguite con la pena sostitutiva, alle modalità ritenute necessarie per conseguirle, sì da lasciare il giudice sfornito di parametri valutativi (cfr. sulla necessaria specificità della richiesta di sostituzione della pena detentiva Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125 — 01), integrando pertanto una causa di inammissibilità originaria della richiesta, che, non dichiarata in precedenza, può essere rilevata anche in cassazione; ritenuto che il secondo motivo di ricorso tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 1 della motivazione), esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); osservato che il giudizio sulla pena — oggetto del terzo motivo di ricorso — è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto (cfr. pag. 1 ove si richiama la non lieve entità del danno) in modo conforme alla legge e ai canoni della logica; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così déciso in Roma, il 17 dicembr
Sentenza Cassazione n. 10804/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris