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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 dicembre 2021

Cassazione n. 42208/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza emessa il 14 gennaio 2020 confermava la sentenza del Tribunale palermitano, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo per due delitti di furto in continuazione alla pena di mesi quattro e giorni dieci di reclusione ed euro 140,00 di multa, riconosciuta la recidiva e riconosciuta con giudizio di equivalenza la sola circostanza attenuante dell'art. 62 n. 6 cod. pen. 2.

Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il motivo deduce violazione dell'art. 178, comma 1 lett. c) e 179 cod. proc. pen.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata — dopo aver ricapitolato di aver presentato appello per il mancato riconoscimento della tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., delle circostanze attenuanti generiche e del giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti contestate — rappresentando che né il difensore né l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ebbero a ricevere rituale avviso dell'atto di citazione per il giudizio di appello.

Lamenta la difesa che [OSCURATO:PERSONA] aveva eletto domicilio presso il proprio difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palermo, e che le notifiche per l'udienza d'appello furono inviate a mezzo pec per l'imputato presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Palermo ([OSCURATO:EMAIL] ), mentre per il difensore all'indiritto pec dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Parma ([OSCURATO:EMAIL]è.it ).

Il processo in appello veniva trattato assenti l'imputato e il difensore di fiducia e di ciò il [OSCURATO:PERSONA] aveva contezza solo quando gli agenti del [OSCURATO:PERSONA], in Palermo il 16 novembre 2021, gli notificavano la richiesta di informazioni in ordine al rispetto delle condizioni cui era subordinata la sospensione condizionale della pena.

Il 21 dicembre 2021 il difensore di fiducia, avvisato dall'imputato, accertava presso la cancelleria della Corte di appello che il giudizio era stato celebrato e verificava l'erronea notifica, come in precedenza indicato, dell'avviso di citazione per l'udienza.

Il ricorrente deduce, quindi, la nullità del giudizio di appello per violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. chiedendo di essere rimesso in termini per la proposizione del ricorso in cassazione.

4. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, rappresentando per un verso il difetto di autosufficienza del ricorso, per altro verso che lo stesso sarebbe stato proposto oltre il decimo giorno, previsto dall'art. 175 cod. proc. pen. 5.

In data 6 settembre 2022 il difensore del ricorrente faceva pervenire memoria difensiva, concludendo per l'accoglimento del ricorso.

6. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, Yln 2 comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'ad. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. A ben vedere il termine per proporre l'istanza di rimessione in termini ex art. 175 cod. proc. pen. è quello di dieci giorni da quello in cui è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore.

Nel caso in esame, seguendo la prospettazione del ricorrente, la sentenza di appello diventava conoscibile per [OSCURATO:PERSONA] — facendo venir meno la 'forza maggiore' sostanziatasi nell'omessa citazione — in data 16 dicembre 2021, come attestato dalla relata di notifica allegata al ricorso al n. 2.

Il ricorso per cassazione è stato depositato il 22 dicembre 2021, dunque nei dieci giorni prescritti.

Pertanto l'istanza di rimessione in termini è tempestiva e conseguentemente il ricorso proposto è ammissibile e fondato, in quanto — Sez. 5, Ordinanza n. 29884 del 15/09/2020 Nocera, Rv. 279738 - 01 — integra un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che giustifica la restituzione in termini, ai sensi dell'ad. 175, comma 1, cod. proc. pen., la mancata citazione per il giudizio di appello dell'imputato e del suo difensore, che ne abbia di fatto impedito la partecipazione al processo.

3. Il motivo di ricorso lamenta, poi, fondatamente l'omessa citazione in giudizio di appello dell'imputato e del suo difensore di fiducia, documentato dagli atti allegati dal ricorrente in ossequio al principio di autosufficienza.

Emerge infatti anche dall'esame del fascicolo, consentito a questa Corte vedendosi in tema di invalidità di atti processuali, che [OSCURATO:PERSONA] avesse eletto domicilio presso la propria abitazione in occasione dell'interrogatorio in sede di giudizio direttissimo, che la notifica della citazione per il giudizio di appello non fu possibile, che fu disposta la notifica ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. al difensore, che però erroneamente fu inviata all'indirizzo p.e.c. di altro difensore e non all'indirizzo - cfr. certificazione in all. 4 al ricorso - del difensore di fiducia, [OSCURATO:EMAIL] .

Anche l'avviso per il difensore fu inviato all'indirizzo di altro difensore.

Pertanto, l'omessa citazione del difensore di fiducia per il giudizio di appello integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01), che, essendosi verificata nell'ambito del giudizio di cognizione, non può essere fatta valere con l'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., non riguardando la regolarità della formazione del titolo esecutivo, bensì deve essere eccepita con ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello (Sez. 3, n. 17402 del 10/03/2021, Nyabally, Rv. 281071 - 01).

Ciò ha provveduto a fare il ricorrente con atto unico con il quale ha chiesto la remissione in termini e proposto ricorso per cassazione, che ben può essere valutato congiuntamente in ossequio al principio della ragionevole durata del processo, senza dover distinguere la fase di rimessione in termini e quella di proposizione del ricorso.

Ne consegue la nullità del giudizio di appello e l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per il giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza emessa il 14 gennaio 2020 confermava la sentenza del Tribunale palermitano, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo per due delitti di furto in continuazione alla pena di mesi quattro e giorni dieci di reclusione ed euro 140,00 di multa, riconosciuta la recidiva e riconosciuta con giudizio di equivalenza la sola circostanza attenuante dell'art. 62 n. 6 cod. pen. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo deduce violazione dell'art. 178, comma 1 lett. c) e 179 cod. proc. pen. Il ricorrente censura la sentenza impugnata — dopo aver ricapitolato di aver presentato appello per il mancato riconoscimento della tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., delle circostanze attenuanti generiche e del giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti contestate — rappresentando che né il difensore né l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ebbero a ricevere rituale avviso dell'atto di citazione per il giudizio di appello. Lamenta la difesa che [OSCURATO:PERSONA] aveva eletto domicilio presso il proprio difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palermo, e che le notifiche per l'udienza d'appello furono inviate a mezzo pec per l'imputato presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Palermo ([OSCURATO:EMAIL] ), mentre per il difensore all'indiritto pec dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Parma ([OSCURATO:EMAIL]è.it ). Il processo in appello veniva trattato assenti l'imputato e il difensore di fiducia e di ciò il [OSCURATO:PERSONA] aveva contezza solo quando gli agenti del [OSCURATO:PERSONA], in Palermo il 16 novembre 2021, gli notificavano la richiesta di informazioni in ordine al rispetto delle condizioni cui era subordinata la sospensione condizionale della pena. Il 21 dicembre 2021 il difensore di fiducia, avvisato dall'imputato, accertava presso la cancelleria della Corte di appello che il giudizio era stato celebrato e verificava l'erronea notifica, come in precedenza indicato, dell'avviso di citazione per l'udienza. Il ricorrente deduce, quindi, la nullità del giudizio di appello per violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. chiedendo di essere rimesso in termini per la proposizione del ricorso in cassazione. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, rappresentando per un verso il difetto di autosufficienza del ricorso, per altro verso che lo stesso sarebbe stato proposto oltre il decimo giorno, previsto dall'art. 175 cod. proc. pen. 5. In data 6 settembre 2022 il difensore del ricorrente faceva pervenire memoria difensiva, concludendo per l'accoglimento del ricorso. 6. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, Yln 2 comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'ad. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. A ben vedere il termine per proporre l'istanza di rimessione in termini ex art. 175 cod. proc. pen. è quello di dieci giorni da quello in cui è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore. Nel caso in esame, seguendo la prospettazione del ricorrente, la sentenza di appello diventava conoscibile per [OSCURATO:PERSONA] — facendo venir meno la 'forza maggiore' sostanziatasi nell'omessa citazione — in data 16 dicembre 2021, come attestato dalla relata di notifica allegata al ricorso al n. 2. Il ricorso per cassazione è stato depositato il 22 dicembre 2021, dunque nei dieci giorni prescritti. Pertanto l'istanza di rimessione in termini è tempestiva e conseguentemente il ricorso proposto è ammissibile e fondato, in quanto — Sez. 5, Ordinanza n. 29884 del 15/09/2020 Nocera, Rv. 279738 - 01 — integra un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che giustifica la restituzione in termini, ai sensi dell'ad. 175, comma 1, cod. proc. pen., la mancata citazione per il giudizio di appello dell'imputato e del suo difensore, che ne abbia di fatto impedito la partecipazione al processo. 3. Il motivo di ricorso lamenta, poi, fondatamente l'omessa citazione in giudizio di appello dell'imputato e del suo difensore di fiducia, documentato dagli atti allegati dal ricorrente in ossequio al principio di autosufficienza. Emerge infatti anche dall'esame del fascicolo, consentito a questa Corte vedendosi in tema di invalidità di atti processuali, che [OSCURATO:PERSONA] avesse eletto domicilio presso la propria abitazione in occasione dell'interrogatorio in sede di giudizio direttissimo, che la notifica della citazione per il giudizio di appello non fu possibile, che fu disposta la notifica ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. al difensore, che però erroneamente fu inviata all'indirizzo p.e.c. di altro difensore e non all'indirizzo - cfr. certificazione in all. 4 al ricorso - del difensore di fiducia, [OSCURATO:EMAIL] . Anche l'avviso per il difensore fu inviato all'indirizzo di altro difensore. Pertanto, l'omessa citazione del difensore di fiducia per il giudizio di appello integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01), che, essendosi verificata nell'ambito del giudizio di cognizione, non può essere fatta valere con l'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., non riguardando la regolarità della formazione del titolo esecutivo, bensì deve essere eccepita con ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello (Sez. 3, n. 17402 del 10/03/2021, Nyabally, Rv. 281071 - 01). Ciò ha provveduto a fare il ricorrente con atto unico con il quale ha chiesto la remissione in termini e proposto ricorso per cassazione, che ben può essere valutato congiuntamente in ossequio al principio della ragionevole durata del processo, senza dover distinguere la fase di rimessione in termini e quella di proposizione del ricorso. Ne consegue la nullità del giudizio di appello e l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per il giudizio
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