CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00962/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30385/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo legale rappresentante e amministratore delegato, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di mandataria con rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale exlege; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n. 1480/2022 depositata il 25/10/2022, notificata in data 26 ottobre 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Italia [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di mandataria con rappresentanza dei sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], conveniva avanti al Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. perché fosse condannata al pagamento di complessivi euro 1.200,00 a titolo di compensazione pecuniaria ex artt. 6 e 7 Reg. Ce n. 261/2004, atteso che il volo aereo NO3813 con tratta Sal (SID) - [OSCURATO:PERSONA] MXP in partenza il giorno 09.10.2019 alle ore 12:30 aveva subito un ritardo superiore alle tre ore. La convenuta, che non negava il ritardo del volo, assumeva che i passeggeri erano stati preventivamente avvertiti della riprogrammazione in posticipo del volo e, pertanto, non si erano recati in aeroporto all’orario originariamente comunicato per il check-in, donde l’insussistenza di snervanti attese e disagi in aerostazione, e aggiungeva che la riprogrammazione in posticipo del volo era dovuta ad una circostanza eccezionale a sé non imputabile, vale a dire le condizioni meteorologiche avverse che l’avevano obbligata ad operare il volo su una rotta non prevista, con necessità di uno scalo extra a Fuerteventura per effettuare un rifornimento di carburante non preventivato. Con la sentenza n. 803/2021, il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] rigettava la domanda attorea. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1480, resa pubblica il 25 ottobre 2022, ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., e, per l’effetto, ha ritenuto che ai passeggeriValerio Ditta e [OSCURATO:PERSONA] spettasse il diritto alla compensazione pecuniaria, perché l’art. 3, par. 2, lett. a) del Reg. CE n. 261/2004 non impone al passeggero del volo ritardato la necessaria presenza all’imbarco all’ora «precedentemente» comunicata bensì la sola presentazione al check-in all’ora « successivamente » comunicata in seguito alla riprogrammazione. Ha, inoltre, reputato non dimostrata la sussistenza di una circostanza eccezionale di cui all’art. 5, par. 3, del Reg. n. 261/2004 che aveva reso necessaria la riprogrammazione del volo ed ha escluso che il vettore aereo avesse provato di aver adottato misure volte ad elidere le conseguenze dell’evento eccezionale. [OSCURATO:SOCIETA]. ha presentato ricorso per la cassazione di detta sentenza, formulando tre motivi. Italia [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. Si dà atto che la presente decisione è stata assunta con la partecipazione del Consigliere relatore tramite videoconferenza disposta sul canale Teams, in forza del decreto, ex art. 140 - bis disp. att. cod.proc.civ., del Presidente del Collegio del 21 novembre 2025. [OSCURATO:PERSONA] Va pregiudizialmente dato atto che in data 17 novembre 2025 [OSCURATO:SOCIETA]. ha fatto pervenire, tramite i suoi rappresentanti legali a ciò legittimati dalla procura loro conferita, un atto di formale rinuncia al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese del giudizio di cassazione, malgrado la mancata accettazione della rinuncia dalla resistente, data la novità della questione relativa alla spettanza del diritto alla compensazione pecuniaria ai passeggeri che non si presentano in aeroporto in tempo per essere imbarcati sul volo ritardato. Con il medesimo atto [OSCURATO:SOCIETA]. ha eccepito l’inammissibilità del controricorso di Italia [OSCURATO:SOCIETA]., per difetto di procura speciale: non solo la procura allegata al controricorso riguarderebbe solo i gradi di merito (Giudice di pace e Tribunale) e non anche il giudizio di legittimità, ma essa risulterebbe rilasciata su separato atto, privo di data, senza alcuna indicazione degli estremi del giudizio in Cassazione, né del provvedimento impugnato. 6) L’eccezione di inammissibilità del controricorso sollevata da [OSCURATO:SOCIETA]. è infondata. La società Italia [OSCURATO:SOCIETA] ha ottenuto la procura a rappresentare e difendere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] «in ogni fase e grado del procedimento (controricorso) dinanzi la Suprema Corte di Cassazione in Roma, incoato dalla compagnia aerea [OSCURATO:SOCIETA].». Risulta dunque evidente che detta procura possiede i requisiti di specialità di cui all’art. 372 cod.proc.civ. 7) Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia al ricorso. 8) Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporsi la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione. La questione dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per conseguire la compensazione pecuniaria di cui all’art. 7 del Reg. n. 261/2004 era invero nuova all’epoca della proposizione del ricorso per cassazione, avendo questa Corte affermato la debenza della compensazione pecuniaria anche in favore dei passeggeri non presentatisi in aeroporto per imbarcarsi sul volo in ritardo con l’ordinanza Cass. n. 6446 del 2024. 10) La declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 19560 e successiva giurisprudenza conforme). P.Q.M La Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinuncia. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.