CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 16922/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 2655-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 26 - OSTIA, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale 2021 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 657 in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 326, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2688/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/07/2018 R.G.N. 4403/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/02/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. n. 2655/2019 RILEVATO che la Corte di Appello di Roma, con sentenza pubblicata in data 27.7.2018, ha respinto il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., avverso la sentenza del Tribunale di Velletri con la quale era stato rigettato il ricorso della lavoratrice - impiegata di primo livello con mansioni di cassiera -, diretto ad ottenere l'accertamento della illegittimità o della nullità del licenziamento alla stessa intimato, con lettera del 5.10.2011, dalla società datrice, e la condanna di quest'ultima alla reintegrazione nel posto di lavoro, «con conseguente risarcimento del danno e versamento della dovuta contribuzione previdenziale ed assistenziale obbligatoria per legge e per CCNL applicato, con un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto non inferiore a Euro 1.990,26 (netti) dal giorno del licenziamento fino al giorno dell'effettiva reintegrazione»; che la Corte di merito, per quanto ancora di rilievo in questa sede, ha osservato che «Riguardo all'esistenza di una "prassi" -asseritamente- rappresentata dal tollerare il datore di lavoro operazioni d'incasso dei titoli presentati allo sportello da prenditori non legittimati nonché dalla diffusa esecuzioni di dette operazioni da parte degli altri lavoratori, correttamente il Tribunale ha ritenuto gravante sulla Salvi l'onere di darne prova: tanto, infatti, le incombe ai sensi dell'art. 2697 c.c., trattandosi di circostanza destinata a neutralizzare o, almeno, ridimensionare l'elemento soggettivo della violazione ascrittale, integrato dalla consapevolezza di diversità tra beneficiario e intestatario del conto corrente, con scelta di compiere comunque l'operazione anomala e contra legem, tenuto conto che il detto elemento soggettivo è, per il vero, emergente dagli atti di causa e, per quanto si è detto, sufficiente a connotare l'inadempimento contestato dell'estrema gravità sanzionabile con il licenziamento»; e che «anzi, l'esistenza della pretesa prassi trova smentita proprio nella comunicazione mail del 29 marzo 2012, invocata dall'appellante a sostegno delle proprie ragioni. Infatti, con detta comunicazione il responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] aveva messo al corrente il Direttore dell'Area del perdurare dell'anomalia operativa del cambio a persona diversa dal titolare degli assegni bancari o circolari e, in particolare, di quelli muniti di clausola non trasferibile, dando atto che tanto accadeva nonostante la precedente comunicazione aziendale del 18 luglio 2011 vi avesse posto divieto. Si tratta, quindi, di un documento che esprime in modo piano l'intento datoriale di non transigere sul rispetto delle regole in materia di negoziazione dei titoli di credito, specularmente privo di qualsiasi manifestazione di acquiescenza datoriale alle condotte dei dipendenti contrarie alla legge ed alle procedure aziendali, da cui desumere la pretesa "tolleranza" verso le gravi condotte ascrivibili alla Salvi»; che per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo, cui resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.;che sono state comunicate memorie nell'interesse di entrambe le parti; che il P.G. non ha formulato richieste CONSIDERATO che, con il ricorso, si censura, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 188 c.p.c.», perché la sentenza della Corte territoriale risulterebbe «inficiata dalla violazione e/o falsa applicazione delle predette norme, in relazione alla prova della sussistenza di una prassi aziendale consistente nella negoziazione di assegni non trasferibili a persona diversa dall'intestatario degli stessi», avendo «la Corte d'Appello avallato la decisione del Giudice di primo grado laddove non ha ammesso le prove articolate dalla Salvi ed ha sottolineato che la medesima non avesse indicato i fatti che avrebbero dovuto dimostrare l'esistenza di una prassi consolidata di negoziazione di assegni non trasferibili a persona diversa dall'intestatario degli stessi», senza considerare che la lavoratrice «aveva specificamente esposto nei capitoli di prova i fatti e le circostanze atti a comprovare la detta prassi aziendale che avrebbe escluso la legittimità del comminato licenziamento, in quanto le restanti e meno gravi contestazioni avrebbero al limite potuto comportare l'applicazione di un'altra sanzione meno afflittiva di quella del licenziamento»;che il motivo è inammissibile sotto diversi e concorrenti profili; ed invero, innanzitutto, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di legittimità (cfr., per tutti, Cass., SS.UU., 15486/2017), «La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e, per analogia, anche delle corrispondenti norme processuali tipiche del rito del lavoro di cui agli artt. 420 e 437 c.pc., può essere dedotta come vizio di legittimità solo lamentando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli. A tanto va aggiunto che, in linea di principio, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (tra le varie, Cass. nn. 27415/2018; 24434/2016), dovendosi peraltro ribadire che, in relazione al nuovo testo di questa norma, qualora il giudice abbia preso in considerazione il fatto storico rilevante, l'omesso esame di elementi probatori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo (Cass., SS.UU. n. 8053/2014», e, nella fattispecie, i giudici del gravame hanno preso in esame tutte le circostanze dedotte in ricorso, valutandole - sulla base degli elementi delibatori hinc et inde dedotti - diversamente da come auspicato dalla ricorrente (v., in particolare, pagg. 4-6 e 9 della sentenza impugnata); che - ed ancora per ciò che attiene alla lamentata mancata ammissione di capitoli di prova - sulla ricorrente incombeva l'onere di dimostrare che, «con l'assunzione delle prove richieste, la decisione sarebbe stata diversa, in base ad un giudizio di certezza e non di mera probabilità, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove» (v., ex plurimis, Cass. n. 129/2020); mentre, nel caso di specie, la Salvi si è limitata a dolersi della valutazione operata nei gradi di merito, senza allegare le ragioni che avrebbero dovuto indurre i giudici ad ammettere le prove testimoniali addotte e senza «adempiere agli oneri di allegazione necessari ad individuare la decisività dei mezzi istruttori richiesti» (cfr., tra le molte, Cass.n. 129/2020, cit.; n. 12660/2019); ed anzi, omettendo di censurare un punto cardine della decisione impugnata (v. pag. 9, capoverso, della sentenza), in cui si afferma che «è la stessa allegazione dei fatti di causa operata dalla lavoratrice nel ricorso originario a contraddire quanto dalla stessa preteso, dal momento che è la stessa Salvi ad affermare che le predette anomalie operative erano da lei riservate in favore sempre e solo di due clienti, senza indicazione di altri nominativi né di clienti beneficiati da tali agevolazioni né di altri colleghi adusi a tanto sia nella filiale di sua adibizione sia in altre filiali»; che, per le considerazioni svolte, deve concludersi che la censura formulata tende, all'evidenza, ad ottenere una nuova valutazione delle prove, pacificamente estranea al giudizio di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014), poiché «il compito di valutare le prove e di controllarne l'attendibilità e la concludenza spetta in via esclusiva al giudice di , U, merito»; per la qual cosa neppure «la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito» (cfr., ex multis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014 citt.; Cass. n. 2056/2011); e, come anche innanzi evidenziato, la Corte distrettuale è pervenuta alla decisione impugnata attraverso un iter motivazionale del tutto condivisibile dal punto di vista logico- giuridico; che per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile; che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; che, avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nei termini specificati in dispositivo P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.450,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale dell'Il febbraio 2021 [OSCURATO:PERSONA]