CassazionedecretoSezione LDecisione del 23 marzo 2023
Cassazione n. 17309/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
242-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (INPS) , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difeso, in forza di procura conferita in calce a l ricorso per cassazione , dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] – intimat a – per la cassazione della sentenza n. 2615 del 201 8 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il 2 8 giugn o 2018 (R.G.N. 4282/2016). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 3 marzo2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.34242/2018 Cron. Rep. C.C. 23/03/2023 giurisdizione Pensione di vecchiaia anticipata e differimento dell’erogazione della pensione -2 - 1.– Il Tribunale di Velletri, dopo aver espletato una consulenza tecnica d’ufficio, ha riconosciuto il diritto del la signor a [OSCURATO:PERSONA] di percepire la pensione di vecchiaia prevista dall’art. 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e ha condannatol’INPS a erogare i relativi importi a decorrere dal 1° aprile 2015, senza il differimento stabilito dall’art. 12, comma 1, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 2.–Con sentenza n. 2615 del 2018, depositata il 2 8 giugno 2018, la Corte d’appello diRoma ha respinto il gravame dell’INPS. A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha osservato che il differimento della decorrenza della pensione di vecchiaia si applica soltanto a chi acquista il diritto a tale trattamento a sessantacinque anni (gli uomini) e a sessant’anni (le donne). La liquidazione della pensione di vecchiaia non è differita, invece, per gl’invalidi in misura non inferiore all’80%, in quanto «un ulteriore ritardo nella liquidazione» li pregiudicherebbe. 3.–L’INPS ricorre per cassazione, sulla base di un motivo. 4.– La signor a Ma ddaloni non ha svolto in questa sede attività difensiva. 5.–Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in conformità all’art. 380-bis.1., primocomma, cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis. 6.–Il Pubblico Ministero non ha depositato in cancelleria conclusioni scritte,in vista dell’adunanza in camera di consiglio. 7.–Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio (art. 380-bis.1, secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce violazione dell’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 -3 - e lamenta che la sentenza impugnata abbia escluso l’applicabilità dello «slittamento dell’erogazione del trattamento pensionistico»,rivolto alla «generalità dei destinatari», come conferma «la tassativa indicazione di ipotesiderogatorie». 1.1.–Il motivo è fondato. 1.2.– Questa Corte è costante nell ’ affermare che il differimento dell’erogazione del trattamento di vecchiaia, disposto dall’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, presenta una valenza generale, corroborata da elementi di ordine letterale e teleologico (Cass., sez. lav., 19 ottobre 2022, n. 30791). 1.3.–Dal punto di vista testuale, lo “slittamento” di dodici mesi per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia opera non solo per i soggetti che, a far tempo dal gennaio 2011, maturino tale diritto a sessantacinque anni (uomini) e a sessant ’ anni (donne), ma anche nei confronti di tutti gli altri assicurati che lo maturino alle età previste dalle norme di riferimento. La norma, difatti, non contempla alcuna esclusione a favore dei titolari di pensione di vecchiaia anticipata (Cass., sez. VI-L, 3 febbraio 2020, n. 2382). Come emerge dalla formulazione onnicomprensiva , che s’accompagna alla previsione di deroghe tassative, la disposizione richiamata si estende anche a tale platea di pensionati (Cass., sez. lav., 13 novembre 2018, n. 29191). Questa Corte ha rilevato, inoltre, che«A favore di tali conclusioni militano le caratteristiche della pensione di vecchiaia anticipata, che non si configura come “una pensione diretta di invalidità”, ma rientra a pieno titolo tra i trattamenti di vecchiaia contemplati dalla normativa sulle “finestre”. La prestazione di cui all’art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992si atteggia come “una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un’integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai -4 - limiti di età per il normale pensionamento”(Cass., sez. VI-L, 8 giugno 2015, n. 11750; negli stessi termini, Cass., sez. lav., 27 novembre 2019, n. 31001)»(ordinanza n. 30791 del 2022, cit., punto 4). 1.4.– Dal punto di vista teleologico , si deve evidenziare che le previsioni in esame si prefiggono di contenere la spesa previdenziale, in una prospettiva di razionalizzazione e di riequilibrio (sentenza n. 29191 del 2018, cit., punto 9), che ne impone l’applicazione nei termini più ampi (ordinanza n. 30791 del 2022, cit., punto 4). 1.5.–Né giova richiamare, in senso contrario, la speciale disciplina di favore che il legislatore appresta per chi presenti minorazioni di particolare gravità. Su tale argomento fa leva la sentenza impugnata (pagina 5), che pone in risalto le peculiari «condizioni fisiche» dei beneficiari. Come argomenta la parte ricorrente (pagin e 7 e 8 del ricorso ), permane immutato il diritto degl’invalidi in misura non inferiore all’80% di accedere alla pensione di vecchiaia in anticipo rispetto alla generalità degli assicurati. Al regime così delineato fa riscontro la generale operatività del meccanismo di “slittamento”congegnato dall’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (Cass., sez. lav., 28 gennaio 2021, n. 1931). Si attua così un bilanciamento non irragionevole tra i contrapposti interessi, che non lede né l’adeguatezza della tutela previdenziale né le esigenze di speciale protezione che la legge persegue (ordinanza n. 30791 del 2022, cit.). 1.6.–Da tale orientamento, ribadito anche di recente da questa Corte (fra le molte, Cass., sez. lav., 21 febbraio 2023, n. 5325 e n. 5324), non vi sono ragioni di discostarsi. 2.– Il ricorso, in conclusione, dev’essere accolto e la pronuncia d’appello vadunque cassata. La causa è rinviata alla Corte d’appello di Roma che, in diversa composizione, riesaminerà la fattispecie controversa e svolgerà i -5 - necessari accertamenti di fatto in conformità ai principi enunciati nella presente ordinanza. Al giudice di rinvio è rimessa anche la pronuncia sulle spese dell’odierno giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione dellespese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.