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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 39274/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2018 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co 8 D.L. n. 137/20 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione uditajl_ci-eit-soFé-7 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 20..9.2018 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a GIANNETTI Massimo per i reati di appropriazione indebita aggravata, così qualificato dal primo giudice il reato di peculato di cui al capo A), e truffa (capo B).

2. Avverso detto provvedimento l'imputato ha proposto ricorso deducendo:

I. violazione di legge per l'erroneo rigetto del primo motivo di appello attinente alla doglianza dell'indebita integrazione del capo di imputazione avvenuta all'udienza del 30 ottobre 2013 nonostante la scelta del rito abbreviato non condizionato.

Sostiene che in presenza di un'istanza di giudizio abbreviato non condizionato il giudice non poteva, per il divieto di cui all'articolo 441 cod.proc.pen., autorizzare il pubblico ministero a modifiche di sorta del capo di imputazione.

Evidenzia, inoltre, che l'integrazione del capo di imputazione con le parole ".... appropriandosi lecitamente delle relative somme destinate ad Equitalia che peraltro ometteva di contabilizzare...", diversamente da quanto indicato dai giudici d'appello, costituisce una modifica essenziale dell'accusa tanto che senza quelle non avrebbe potuto configurarsi il reato di appropriazione indebita e di truffa per i quali è stata pronunciata condanna,

II. violazione di legge per impossibilità di sussistenza nel caso di specie di entrambi i reati di appropriazione indebita e truffa.

Sostiene che nel caso in esame non può ravvisarsi alcun artificio e raggiro compiuto dall'imputato in via anticipata rispetto alla consegna del denaro.

Rileva come sia di tutto evidenza che l'uso del cosiddetto timbro guller sia stato adottato dal ricorrente non per indurre in errore il malcapitato quanto per dissimulare l'avvenuto pagamento dei modelli F24.

Evidenzia che se dette circostanze consentono di sussumere il fatto contestato nella fattispecie dell'appropriazione indebita escludono però la possibilità della ritenuta consumazione del concorrente reato di truffa così come contestato nel capo B);

III. violazione di legge vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

E' vero che nel corso di un giudizio abbreviato non subordinato a integrazione probatoria, non è applicabile la disposizione di cui all'art. 423 in tema di modifica dell'imputazione, la cui ratio è quella di evitare di esporre l'imputato ad una fluidità dell'accusa incompatibile con la rinuncia alla prova che si cristallizza irritrattabilmente con la richiesta di abbreviato non condizionato.

E' stato già infatti affermato che, qualsivoglia modifica dell'impianto dell'accusa, intervenuta dopo la scelta del rito, che non si riduca ad una mera differente qualificazione giuridica di un fatto altrimenti immutato esporrebbe il prevenuto alle conseguenze di una scelta processuale maturata in relazione ad un diverso contesto accusatorio, senza poter più recuperare il proprio diritto costituzionale di difendersi (anche) provando (così Cass. N. 44574 del 2019 Rv. 277761; N. 35350 del 2010 Rv. 248544).

Ma è pur vero che tale esigenza non sussiste quando la modifica dell'accusa effettuata dal PM si limiti ad una specificazione che nessuna incidenza assume sul fatto enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio e quindi sul materiale probatorio già acquisito.

Nel caso in esame la puntualizzazione effettuata dal PM, lungi dall'integrare modifica dell'imputazione ai sensi dell'art. 423 c.p.p., come correttamente indicato dai giudici d'Appello, non ha comportato fluidità alcuna dell'imputazione né modifica della stessa nei suoi lineamenti essenziali, ma semplice esplicitazione della condotta appropriativa, del tutto neutra rispetto all'originaria contestazione, perché nella sostanza già emergente nella formulazione del capo di imputazione, sia laddove ha fatto riferimento al delitto di cui all'articolo 314 codice penale (che richiede l'appropriazione della res) , sia laddove ha descritto dettagliatamente le falsificazioni poste in essere dall'imputato, all'evidenza finalizzate all'appropriazione delle somme pagate dalle parti che non sono state contabilizzate.

2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.

Consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di discrimine tra le ipotesi di truffa ed appropriazione indebita, è incentrata sulla scansione temporale della condotta artificiosa.

Si è infatti affermato che sussiste il delitto di truffa e non quello di appropriazione indebita quando l'artificio e il raggiro risultino necessari alla appropriazione (Sez. 2, n. 35798 del 18/06/2013 , Actis, Rv. 257340) mentre ricorre l'appropriazione indebita quando gli artifizi e raggiri sono posti in essere dall'agente dopo l'appropriazione del denaro a soli fini dissimulatori (Sez. 2, n. 3924 del 17/12/2003, Castelli, Rv. 227504).

L'elemento differenziale tra i due reati riposa, quindi, su un accertamento di fatto che attrae la condotta nell'ambito dell'art. 640 c.p. quando la consegna della cosa è stata ottenuta mediante l'inganno mentre se il possesso della cosa da parte dell'agente è frutto di una volontà non viziata della p.o. si verte nell'ipotesi di cui all'art. 646 c.p.

Nella specie l'inganno non precede la consegna del denaro ma è adoperato successivamente allo scopo di dissimulare la conversione fattane in proprio profitto dal ricorrente, circostanza che consente di sussumere l'intero fatto nel solo paradigma legale dell'appropriazione indebita.

3. Il terzo motivo è palesemente inammissibile.

La motivazione offerta dai giudici d'appello in tema di diniego delle attenuanti generiche si rivela del tutto coerente e congrua.

Questa Corte ha avuto modo di affermare che "in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la rneritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza.

Al contrario, è proprio la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, come è stato fatto nel caso in esame, a fronte di specifica richiesta dell'imputato, volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda" (così, ex plurimis n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610; n. 39566 del 2017 Rv. 270986; n. 24128 del 2021 Rv. 281590).

4. Deve aggiungersi che, come affermato da Sez.

U n. 6903 del 2017 Rv 268966, Aiello, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili (nel caso in esame l'appropriazione indebita), con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione, quando, come nel caso di specie, è maturata dopo la sentenza di appello

5. Alla luce delle considerazioni espresse la sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di truffa di cui al capo B) ed eliminata la relativa pena pari a mesi 4 di reclusione e dichiarato inammissibile nel resto il ricorso.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di truffa di cui al capo B) ed eliminaala relativa pena pari a mesi 4 di reclusione.

Così deciso il 13.7.2021 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2018 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co 8 D.L. n. 137/20 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione uditajl_ci-eit-soFé-7 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 20..9.2018 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a GIANNETTI Massimo per i reati di appropriazione indebita aggravata, così qualificato dal primo giudice il reato di peculato di cui al capo A), e truffa (capo B). 2. Avverso detto provvedimento l'imputato ha proposto ricorso deducendo: I. violazione di legge per l'erroneo rigetto del primo motivo di appello attinente alla doglianza dell'indebita integrazione del capo di imputazione avvenuta all'udienza del 30 ottobre 2013 nonostante la scelta del rito abbreviato non condizionato. Sostiene che in presenza di un'istanza di giudizio abbreviato non condizionato il giudice non poteva, per il divieto di cui all'articolo 441 cod.proc.pen., autorizzare il pubblico ministero a modifiche di sorta del capo di imputazione. Evidenzia, inoltre, che l'integrazione del capo di imputazione con le parole ".... appropriandosi lecitamente delle relative somme destinate ad Equitalia che peraltro ometteva di contabilizzare...", diversamente da quanto indicato dai giudici d'appello, costituisce una modifica essenziale dell'accusa tanto che senza quelle non avrebbe potuto configurarsi il reato di appropriazione indebita e di truffa per i quali è stata pronunciata condanna, II. violazione di legge per impossibilità di sussistenza nel caso di specie di entrambi i reati di appropriazione indebita e truffa. Sostiene che nel caso in esame non può ravvisarsi alcun artificio e raggiro compiuto dall'imputato in via anticipata rispetto alla consegna del denaro. Rileva come sia di tutto evidenza che l'uso del cosiddetto timbro guller sia stato adottato dal ricorrente non per indurre in errore il malcapitato quanto per dissimulare l'avvenuto pagamento dei modelli F24. Evidenzia che se dette circostanze consentono di sussumere il fatto contestato nella fattispecie dell'appropriazione indebita escludono però la possibilità della ritenuta consumazione del concorrente reato di truffa così come contestato nel capo B); III. violazione di legge vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. E' vero che nel corso di un giudizio abbreviato non subordinato a integrazione probatoria, non è applicabile la disposizione di cui all'art. 423 in tema di modifica dell'imputazione, la cui ratio è quella di evitare di esporre l'imputato ad una fluidità dell'accusa incompatibile con la rinuncia alla prova che si cristallizza irritrattabilmente con la richiesta di abbreviato non condizionato. E' stato già infatti affermato che, qualsivoglia modifica dell'impianto dell'accusa, intervenuta dopo la scelta del rito, che non si riduca ad una mera differente qualificazione giuridica di un fatto altrimenti immutato esporrebbe il prevenuto alle conseguenze di una scelta processuale maturata in relazione ad un diverso contesto accusatorio, senza poter più recuperare il proprio diritto costituzionale di difendersi (anche) provando (così Cass. N. 44574 del 2019 Rv. 277761; N. 35350 del 2010 Rv. 248544). Ma è pur vero che tale esigenza non sussiste quando la modifica dell'accusa effettuata dal PM si limiti ad una specificazione che nessuna incidenza assume sul fatto enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio e quindi sul materiale probatorio già acquisito. Nel caso in esame la puntualizzazione effettuata dal PM, lungi dall'integrare modifica dell'imputazione ai sensi dell'art. 423 c.p.p., come correttamente indicato dai giudici d'Appello, non ha comportato fluidità alcuna dell'imputazione né modifica della stessa nei suoi lineamenti essenziali, ma semplice esplicitazione della condotta appropriativa, del tutto neutra rispetto all'originaria contestazione, perché nella sostanza già emergente nella formulazione del capo di imputazione, sia laddove ha fatto riferimento al delitto di cui all'articolo 314 codice penale (che richiede l'appropriazione della res) , sia laddove ha descritto dettagliatamente le falsificazioni poste in essere dall'imputato, all'evidenza finalizzate all'appropriazione delle somme pagate dalle parti che non sono state contabilizzate. 2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di discrimine tra le ipotesi di truffa ed appropriazione indebita, è incentrata sulla scansione temporale della condotta artificiosa. Si è infatti affermato che sussiste il delitto di truffa e non quello di appropriazione indebita quando l'artificio e il raggiro risultino necessari alla appropriazione (Sez. 2, n. 35798 del 18/06/2013 , Actis, Rv. 257340) mentre ricorre l'appropriazione indebita quando gli artifizi e raggiri sono posti in essere dall'agente dopo l'appropriazione del denaro a soli fini dissimulatori (Sez. 2, n. 3924 del 17/12/2003, Castelli, Rv. 227504). L'elemento differenziale tra i due reati riposa, quindi, su un accertamento di fatto che attrae la condotta nell'ambito dell'art. 640 c.p. quando la consegna della cosa è stata ottenuta mediante l'inganno mentre se il possesso della cosa da parte dell'agente è frutto di una volontà non viziata della p.o. si verte nell'ipotesi di cui all'art. 646 c.p. Nella specie l'inganno non precede la consegna del denaro ma è adoperato successivamente allo scopo di dissimulare la conversione fattane in proprio profitto dal ricorrente, circostanza che consente di sussumere l'intero fatto nel solo paradigma legale dell'appropriazione indebita. 3. Il terzo motivo è palesemente inammissibile. La motivazione offerta dai giudici d'appello in tema di diniego delle attenuanti generiche si rivela del tutto coerente e congrua. Questa Corte ha avuto modo di affermare che "in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la rneritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è proprio la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, come è stato fatto nel caso in esame, a fronte di specifica richiesta dell'imputato, volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda" (così, ex plurimis n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610; n. 39566 del 2017 Rv. 270986; n. 24128 del 2021 Rv. 281590). 4. Deve aggiungersi che, come affermato da Sez. U n. 6903 del 2017 Rv 268966, Aiello, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili (nel caso in esame l'appropriazione indebita), con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione, quando, come nel caso di specie, è maturata dopo la sentenza di appello 5. Alla luce delle considerazioni espresse la sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di truffa di cui al capo B) ed eliminata la relativa pena pari a mesi 4 di reclusione e dichiarato inammissibile nel resto il ricorso. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di truffa di cui al capo B) ed eliminaala relativa pena pari a mesi 4 di reclusione. Così deciso il 13.7.2021 I
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