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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 1975

Cassazione n. 10649/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/06/1975 avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta la carenza di prova in ordine alla somministrazione di Rivotril alla persona offesa per indurla in condizioni di sonnolenza e derubarla, è generico e manifestamente infondato in quanto non si confronta con la motivazione della Corte di merito, che ha valorizzato le dichiarazioni degli agenti operanti e della persona offesa e gli effetti evidenti e immediati cagionati dalla somministrazione della sostanza nella bevanda offerta alla persona offesa e da lui assunta poco prima di perdere conoscenza; la seconda censura con cui si contesta la qualificazione della rapina come consumata e non tentata, essendosi svolta sotto la costante osservazione degli agenti che sono intervenuti solo dopo l'impossessamento del denaro, è generica poiché non si confronta con la esaustiva motivazione resa sul punto dalla Corte che ha fatto corretta applicazione dei principi affermati in tema dalla giurisprudenza di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 18 febbraio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/06/1975 avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta la carenza di prova in ordine alla somministrazione di Rivotril alla persona offesa per indurla in condizioni di sonnolenza e derubarla, è generico e manifestamente infondato in quanto non si confronta con la motivazione della Corte di merito, che ha valorizzato le dichiarazioni degli agenti operanti e della persona offesa e gli effetti evidenti e immediati cagionati dalla somministrazione della sostanza nella bevanda offerta alla persona offesa e da lui assunta poco prima di perdere conoscenza; la seconda censura con cui si contesta la qualificazione della rapina come consumata e non tentata, essendosi svolta sotto la costante osservazione degli agenti che sono intervenuti solo dopo l'impossessamento del denaro, è generica poiché non si confronta con la esaustiva motivazione resa sul punto dalla Corte che ha fatto corretta applicazione dei principi affermati in tema dalla giurisprudenza di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 febbraio 202