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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22062/2023

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ere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del 09/10/2019 del Tribunale di Torino di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed C 428,00 di multa per i reati di truffa e di indebito utilizzo di una carta PostePay.

Secondo i capi d'imputazione, i predetti reati erano stati contestati al [OSCURATO:PERSONA]: a) quello di truffa (capo a dell'imputazione), «per avere procurato a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno altrui, con artifizi e raggiri, consistiti nel pubblicare un annuncio sul sito www.subito.it, inducendo in tal modo in errore [OSCURATO:PERSONA], che effettuava un bonifico all'Iban 1T5810760105138268363568365 della somma pari ad eurO 300,00, come caparra per prenotazione di un appartamento a Riccione, nell'erronea convinzione di conseguire quanto pattuito, ma non essendo poi riuscito nell'intento, in quanto l'imputato si rendeva irreperibile. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]»; b) quello di indebito utilizzo di una carta F'ostepay (capo b dell'imputazione), «per avere indebitamente utilizzato la carta [OSCURATO:PERSONA] n. 5333171031695097 avente cod.

Iban 1T5810760105138268363568365 intestata ad [OSCURATO:PERSONA] per conseguire i proventi illeciti di cui al capo a). [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]».

2. Avverso la menzionata sentenza della Corte d'appello di Torino, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per essere stata emessa all'esito di un procedimento in cui si era verificata una violazione del diritto di difesa, con conseguenl:e nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., per essere stata erroneamente indicata, nell'avviso della conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., la data del fatto (indicata come 14 febbraio 2016 anziché come 9 agosto 2016), elemento che, a norma nel predetto art. 415-bis, deve essere enunciato nell'avviso.

Il ricorrente contesta la motivazione con la quale la Corte d'appello di Torino ha ritenuto la legittimità dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Torino con la quale era stata respinta l'eccezione di nullità, per la ragione detta, dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, rappresentando in proposito che: a) non sarebbe conferente la sentenza della Prima sezione della Corte di cassazione, richiamata dalla Corte d'appello di Torino, n. 42751 del 10/10/2007, Mauro, Rv. 237865-01, in quanto relativa a una fattispecie in cui gli imputati erano stati arrestati in flagranza di reato; b) sarebbe «del tutto irrilevante che il Provvedimento notificato al [OSCURATO:PERSONA] presentasse, correttamente,, gli altri elementi contemplati dalla norma», atteso che gli stessi, «pur concorrendo a specificare l'illecito non permettono di individuarne il momento di verificazione», come è richiesto dall'art. 415-bis, cod. proc. pen., così come sarebbe irrilevante che «la successiva richiesta di rinvio a giudizio fosse state emendata dell'errore circa la data di commissione del reato»; c) la violazione del diritto di difesa emergerebbe anche dal fatto che, alla data indicata nell'avviso della conclusione delle indagini preliminari come quella del fatto, egli si trovava detenuto in carcere per altra causa, il che avrebbe comportato l'elaborazione di una linea difensiva frutto della sottovalutazione dell'effettiva possibilità di un coinvolgimento nell'illecito; d) se messo a conoscenza dell'esatta data del fatto, egli avrebbe potuto chiedere di essere sottoposto a interrogatorio e «offrire spunti investigativi non più rappresentabili con la medesima utilità nel corso del Giudizio».

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen. e dell'art. 55 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (ora dell'art. 493-ter cod. pen.) e la contraddittorietà della motivazione.

Il ricorrente contesta le argomentazioni con le quali la Corte d'appello di Torino ha ritenuto la sua responsabilità, quale autore materiale o quale concorrente nell'altrui condotta, nei reati di truffa e di indebito utilizzo della carta Postepay.

Sotto il primo profilo, il ricorrente censura la sentenza impugnata là dove afferma che «era [OSCURATO:PERSONA] ad avere la disponibilità della [...] carta [Postepay], nel frangente temporale in contestazione, e ad utilizzarla per conseguire il profitto illecito», atteso che sarebbero «manca[ti] riscontri sul punto».

Sotto il secondo profilo, del concorso nella condotta posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente censura la sentenza impugnata là dove afferma che la «pacifica illiceità della cessione [della carta Postepay], a persone diverse dal suo legittimo proprietario» comporterebbe la conseguenza della «verosimile intenzione [...] di perseguire, in concorso con il cessionario della carta [cioè il Barsotto], dei profitti illeciti», rappresentando in proposito che il compendio probatorio escluderebbe «qualsivoglia intervento del [OSCURATO:PERSONA] nella trattativa con la persona offesa», non contraddirebbe le affermazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] circa la consegna della carta Postepay al Barsotto per consentirgli il pagamento delle utenze in ragione dell'impossibilità di attivarne una a proprio nome in quanto protestato e non evidenzierebbe «profili dai quali poter logicamente desumere che il [OSCURATO:PERSONA] si fosse rappresentato in termini di ragionevole certezza l'intenzione del predetto [Barsotto] di farne [della carta Pastepay] l'uso illecito in imputazione», con la conseguente assenza anche del dolo, anche nella forma eventuale, atteso che tale forma richiederebbe che «l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta». [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

1.1. In tema di incidenza dell'erronea indicazione del tempus commissi delicti sull'identificazione del fatto, la Corte di cassazione ha statuito che non costituisce motivo di nullità del decreto di citazione a giudizio l'erronea indicazione della data del commesso reato, trattandosi di mera irregolarità che non impedisce all'imputato di articolare in modo computo le proprie difese (Sez. 1, n. 38703 del 31/01/2013, Pasqualini, Rv. 256758, relativa a una fattispecie in cui l'errore nell'indicazione della data del commesso reato aveva riguardato, oltre che il decreto di citazione a giudizio, anche l'avviso della conclusione delle indagini preliminari; Sez. 1, n. 17888 del 30/03/2004, iCavina, Rv. 228283).

Pertanto, si deve ritenere che, quando il fatto sia stato compiutamente descritto, così da definire i lineamenti fondamentali della fattispecie concreta - sui quali non residui, perciò, dubbio - la mera erronea indicazione della data del commesso reato non violi il diritto di difesa (Sez. 5, n. 1060 del 08/10/2021, dep. 2022, Fumarola, Rv. 282469, in motivazione).

1.2. Nel caso in esame, dall'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari, risulta che i fatti per i quali si stava procedendo erano stati enunciati dal pubblico ministero nei seguenti termini: a) quello di truffa, «per aver procurato a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno altrui, con artifizi o raggiri, consistiti nel pubblicare un annuncio su un noto sito internet dedicato alle aste, agli acquisti e agli affitti on line, "subito.it", inducendo [OSCURATO:PERSONA] ad effettuare un bonifico all'iban [OSCURATO:IBAN] intestato ad Andreacc:hio Roberto della somma pari ad euro 300,00, come caparra per la prenotazione di un appartamento a Riccione, nell'erronea convinzione di conseguire quanto pattuito ma non essendo poi più riuscito ad avere contatti con lo stesso resosi irreperibile»; b) quello di indebito utilizzo di una carta Postepay, «per avere indebitamente utilizzato la carta [OSCURATO:PERSONA] nr. 5333171031695097 avente cod. iban [OSCURATO:IBAN] intestata al cugino [OSCURATO:PERSONA] per introitare e prelevare i proventi illeciti di cui al capo a)».

A fronte di tale compiuta descrizione dei fatti, la quale, in tutta evidenza, definiva, senza che potessero residuare dubbi al riguardo, i lineamenti fondamentali delle fattispecie concrete per le quali si stava procedendo, del tutto correttamente, alla luce dei principi affermati dalla Corte di cassazione che si sono ricordati al punto 1.1, la Corte d'appello di Torino ha escluso la sussistenza dell'eccepita nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, in quanto l'irregolarità nell'indicazione della data del commesso reato, non aveva - stante, appunto, la predetta compiuta descrizione dei fatti - violato il diritto di difesa.

2. Il secondo motivo non è consentito.

2.1. Costituisce un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).

2.2. Nel caso in esame, le conformi sentenze dei giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per i reati a lui attribuiti di truffa e di indebito utilizzo di una carta Postepay sulla base: da un lato, del contenuto della deposizione del testimone [OSCURATO:PERSONA] (sull'attendibilità delle cui dichiarazioni il Tribunale di Torino ha adeguatamente motivato al secondo capoverso della sentenza di primo grado), dalle quali era emerso come lo stesso Andreacchio avesse consegnato la carta Postepay a sé intestata al proprio cugino [OSCURATO:PERSONA], il quale si doveva perciò ritenere avere la disponibilità della predetta carta, cui corrispondeva l'IBAN che era stato fornito alla persona offesa della truffa perché vi effettuasse il versamento della somma che ha costituito il profitto di tale reato; dall'altro lato, della ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'asserita perdita di disponibilità della menzionata carta Postepay e, in particolare, dell'inattendibilità dell'asserzione del [OSCURATO:PERSONA] di avere ceduta la stessa carta a tale [OSCURATO:PERSONA], atteso che il [OSCURATO:PERSONA] non era stato in grado né di identificare in maniera sufficientemente precisa il Barsotto, fornendone le restanti generalità e l'indirizzo di residenza, né le circostanze in cui gli avrebbe ceduto la carta, con la conseguenza che il coinvolgimento nella vicenda del Barsotto e, prima ancora, la sua stessa esistenza, erano rimasti privi di alcun riscontro.

Tale motivazione appare priva di contraddizioni o di manifeste illogicità, mentre le censure del ricorrente si traducono, nella sostanza, nella sollecitazione, nei confronti di questa Corte, di una differente valutazione del significato probatorio da attribuire alle diverse prove, il che - come si è visto al punto 2.1 - non è ammissibile in questa sede di legittimità.

3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso il ricorso e condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del 09/10/2019 del Tribunale di Torino di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed C 428,00 di multa per i reati di truffa e di indebito utilizzo di una carta PostePay. Secondo i capi d'imputazione, i predetti reati erano stati contestati al [OSCURATO:PERSONA]: a) quello di truffa (capo a dell'imputazione), «per avere procurato a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno altrui, con artifizi e raggiri, consistiti nel pubblicare un annuncio sul sito www.subito.it, inducendo in tal modo in errore [OSCURATO:PERSONA], che effettuava un bonifico all'Iban 1T5810760105138268363568365 della somma pari ad eurO 300,00, come caparra per prenotazione di un appartamento a Riccione, nell'erronea convinzione di conseguire quanto pattuito, ma non essendo poi riuscito nell'intento, in quanto l'imputato si rendeva irreperibile. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]»; b) quello di indebito utilizzo di una carta F'ostepay (capo b dell'imputazione), «per avere indebitamente utilizzato la carta [OSCURATO:PERSONA] n. 5333171031695097 avente cod. Iban 1T5810760105138268363568365 intestata ad [OSCURATO:PERSONA] per conseguire i proventi illeciti di cui al capo a). [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]». 2. Avverso la menzionata sentenza della Corte d'appello di Torino, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per essere stata emessa all'esito di un procedimento in cui si era verificata una violazione del diritto di difesa, con conseguenl:e nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., per essere stata erroneamente indicata, nell'avviso della conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., la data del fatto (indicata come 14 febbraio 2016 anziché come 9 agosto 2016), elemento che, a norma nel predetto art. 415-bis, deve essere enunciato nell'avviso. Il ricorrente contesta la motivazione con la quale la Corte d'appello di Torino ha ritenuto la legittimità dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Torino con la quale era stata respinta l'eccezione di nullità, per la ragione detta, dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, rappresentando in proposito che: a) non sarebbe conferente la sentenza della Prima sezione della Corte di cassazione, richiamata dalla Corte d'appello di Torino, n. 42751 del 10/10/2007, Mauro, Rv. 237865-01, in quanto relativa a una fattispecie in cui gli imputati erano stati arrestati in flagranza di reato; b) sarebbe «del tutto irrilevante che il Provvedimento notificato al [OSCURATO:PERSONA] presentasse, correttamente,, gli altri elementi contemplati dalla norma», atteso che gli stessi, «pur concorrendo a specificare l'illecito non permettono di individuarne il momento di verificazione», come è richiesto dall'art. 415-bis, cod. proc. pen., così come sarebbe irrilevante che «la successiva richiesta di rinvio a giudizio fosse state emendata dell'errore circa la data di commissione del reato»; c) la violazione del diritto di difesa emergerebbe anche dal fatto che, alla data indicata nell'avviso della conclusione delle indagini preliminari come quella del fatto, egli si trovava detenuto in carcere per altra causa, il che avrebbe comportato l'elaborazione di una linea difensiva frutto della sottovalutazione dell'effettiva possibilità di un coinvolgimento nell'illecito; d) se messo a conoscenza dell'esatta data del fatto, egli avrebbe potuto chiedere di essere sottoposto a interrogatorio e «offrire spunti investigativi non più rappresentabili con la medesima utilità nel corso del Giudizio». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen. e dell'art. 55 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (ora dell'art. 493-ter cod. pen.) e la contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente contesta le argomentazioni con le quali la Corte d'appello di Torino ha ritenuto la sua responsabilità, quale autore materiale o quale concorrente nell'altrui condotta, nei reati di truffa e di indebito utilizzo della carta Postepay. Sotto il primo profilo, il ricorrente censura la sentenza impugnata là dove afferma che «era [OSCURATO:PERSONA] ad avere la disponibilità della [...] carta [Postepay], nel frangente temporale in contestazione, e ad utilizzarla per conseguire il profitto illecito», atteso che sarebbero «manca[ti] riscontri sul punto». Sotto il secondo profilo, del concorso nella condotta posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente censura la sentenza impugnata là dove afferma che la «pacifica illiceità della cessione [della carta Postepay], a persone diverse dal suo legittimo proprietario» comporterebbe la conseguenza della «verosimile intenzione [...] di perseguire, in concorso con il cessionario della carta [cioè il Barsotto], dei profitti illeciti», rappresentando in proposito che il compendio probatorio escluderebbe «qualsivoglia intervento del [OSCURATO:PERSONA] nella trattativa con la persona offesa», non contraddirebbe le affermazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] circa la consegna della carta Postepay al Barsotto per consentirgli il pagamento delle utenze in ragione dell'impossibilità di attivarne una a proprio nome in quanto protestato e non evidenzierebbe «profili dai quali poter logicamente desumere che il [OSCURATO:PERSONA] si fosse rappresentato in termini di ragionevole certezza l'intenzione del predetto [Barsotto] di farne [della carta Pastepay] l'uso illecito in imputazione», con la conseguente assenza anche del dolo, anche nella forma eventuale, atteso che tale forma richiederebbe che «l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 1.1. In tema di incidenza dell'erronea indicazione del tempus commissi delicti sull'identificazione del fatto, la Corte di cassazione ha statuito che non costituisce motivo di nullità del decreto di citazione a giudizio l'erronea indicazione della data del commesso reato, trattandosi di mera irregolarità che non impedisce all'imputato di articolare in modo computo le proprie difese (Sez. 1, n. 38703 del 31/01/2013, Pasqualini, Rv. 256758, relativa a una fattispecie in cui l'errore nell'indicazione della data del commesso reato aveva riguardato, oltre che il decreto di citazione a giudizio, anche l'avviso della conclusione delle indagini preliminari; Sez. 1, n. 17888 del 30/03/2004, iCavina, Rv. 228283). Pertanto, si deve ritenere che, quando il fatto sia stato compiutamente descritto, così da definire i lineamenti fondamentali della fattispecie concreta - sui quali non residui, perciò, dubbio - la mera erronea indicazione della data del commesso reato non violi il diritto di difesa (Sez. 5, n. 1060 del 08/10/2021, dep. 2022, Fumarola, Rv. 282469, in motivazione). 1.2. Nel caso in esame, dall'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari, risulta che i fatti per i quali si stava procedendo erano stati enunciati dal pubblico ministero nei seguenti termini: a) quello di truffa, «per aver procurato a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno altrui, con artifizi o raggiri, consistiti nel pubblicare un annuncio su un noto sito internet dedicato alle aste, agli acquisti e agli affitti on line, "subito.it", inducendo [OSCURATO:PERSONA] ad effettuare un bonifico all'iban [OSCURATO:IBAN] intestato ad Andreacc:hio Roberto della somma pari ad euro 300,00, come caparra per la prenotazione di un appartamento a Riccione, nell'erronea convinzione di conseguire quanto pattuito ma non essendo poi più riuscito ad avere contatti con lo stesso resosi irreperibile»; b) quello di indebito utilizzo di una carta Postepay, «per avere indebitamente utilizzato la carta [OSCURATO:PERSONA] nr. 5333171031695097 avente cod. iban [OSCURATO:IBAN] intestata al cugino [OSCURATO:PERSONA] per introitare e prelevare i proventi illeciti di cui al capo a)». A fronte di tale compiuta descrizione dei fatti, la quale, in tutta evidenza, definiva, senza che potessero residuare dubbi al riguardo, i lineamenti fondamentali delle fattispecie concrete per le quali si stava procedendo, del tutto correttamente, alla luce dei principi affermati dalla Corte di cassazione che si sono ricordati al punto 1.1, la Corte d'appello di Torino ha escluso la sussistenza dell'eccepita nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, in quanto l'irregolarità nell'indicazione della data del commesso reato, non aveva - stante, appunto, la predetta compiuta descrizione dei fatti - violato il diritto di difesa. 2. Il secondo motivo non è consentito. 2.1. Costituisce un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). 2.2. Nel caso in esame, le conformi sentenze dei giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per i reati a lui attribuiti di truffa e di indebito utilizzo di una carta Postepay sulla base: da un lato, del contenuto della deposizione del testimone [OSCURATO:PERSONA] (sull'attendibilità delle cui dichiarazioni il Tribunale di Torino ha adeguatamente motivato al secondo capoverso della sentenza di primo grado), dalle quali era emerso come lo stesso Andreacchio avesse consegnato la carta Postepay a sé intestata al proprio cugino [OSCURATO:PERSONA], il quale si doveva perciò ritenere avere la disponibilità della predetta carta, cui corrispondeva l'IBAN che era stato fornito alla persona offesa della truffa perché vi effettuasse il versamento della somma che ha costituito il profitto di tale reato; dall'altro lato, della ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'asserita perdita di disponibilità della menzionata carta Postepay e, in particolare, dell'inattendibilità dell'asserzione del [OSCURATO:PERSONA] di avere ceduta la stessa carta a tale [OSCURATO:PERSONA], atteso che il [OSCURATO:PERSONA] non era stato in grado né di identificare in maniera sufficientemente precisa il Barsotto, fornendone le restanti generalità e l'indirizzo di residenza, né le circostanze in cui gli avrebbe ceduto la carta, con la conseguenza che il coinvolgimento nella vicenda del Barsotto e, prima ancora, la sua stessa esistenza, erano rimasti privi di alcun riscontro. Tale motivazione appare priva di contraddizioni o di manifeste illogicità, mentre le censure del ricorrente si traducono, nella sostanza, nella sollecitazione, nei confronti di questa Corte, di una differente valutazione del significato probatorio da attribuire alle diverse prove, il che - come si è visto al punto 2.1 - non è ammissibile in questa sede di legittimità. 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso il ricorso e condanna
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