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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 18020/2026

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ale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n.72/2020 depositata il 09/01/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27197/2020Numero sezionale 4602/2026Numero di raccolta generale 18020/2026Data pubblicazione 04/06/20261.

Il contribuente ha impugnato innanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Roma il preavviso di fermo amministrativo n.09780201600048623000, notificato il 13 aprile 2016 da [OSCURATO:PERSONA] SudS.p.A., relativo al mancato pagamento della cartella di pagamento n.09720150134829357000 per un importo complessivo di euro 2.863,42,riferito a imposta di registro su atti giudiziari e spese processuali risalentiall’anno 2011.

Nel ricorso introduttivo è stata dedotta la violazione dell’art.17 della legge n. 212/2000 per mancata instaurazione del contraddittorio,la decadenza del diritto alla riscossione, l’omessa o invalida notifica degli600/1973; art. 26 DPR 602/1973), la mancata indicazione della data diconsegna dei ruoli, nonché l’illegittimità della cartella per difetti dimotivazione e violazione dello Statuto del contribuente.2. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, con sentenza n.863/10/16, ha respinto il ricorso ritenendo infondata la doglianza relativaal contraddittorio preventivo, reputato necessario solo per gli atti diaccertamento e non per gli atti di riscossione basati su crediti già definitivi,e dichiarando inammissibili le restanti censure perché attinenti alla cartelladi pagamento, ritenuta ormai definitiva, essendo stata omessa la suatempestiva impugnazione.3.

Avverso tale pronuncia il contribuente ha proposto appello innanzialla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, deducendo la carenza dimotivazione della sentenza di primo grado per omessa considerazione delleulteriori censure proposte contro la cartella di pagamento, e riproponendointegralmente i vizi già dedotti in primo grado.

L’Agenzia delle EntrateRiscossione si è costituita nel giudizio d’appello chiedendone il rigetto erilevando, in particolare, l’intempestività delle censure avverso la cartella.3. [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, con sentenza n.72/13/2020 depositata il 9 gennaio 2020, ha rigettato l’appello,confermando che eventuali vizi della cartella di pagamento, quale attoNumero registro generale 27197/2020Numero sezionale 4602/2026Numero di raccolta generale 18020/2026Data pubblicazione 04/06/2026presupposto del preavviso di fermo, avrebbero dovuto essere fatti valerecon tempestiva autonoma impugnazione e che, in mancanza, il debitorisultava definitivo.4.

Avverso la suddetta sentenza il contribuente ha proposto ricorsoper cassazione affidato a n. cinque motivi, cui ha resistito con controricorsol’Agenzia delle Entrate.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, si deduce laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 39 d.P.R. 26ottobre 1972 n. 636 e dell’art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546,ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.Il ricorrente lamenta che la sentenza della CTR risulterebbe affetta daomessa pronuncia su una serie di questioni dedotte nell’atto di appello, tracui: l’eccezione di interruzione del processo per sopravvenuta estinzione diEquitalia, la mancata instaurazione del contraddittorio amministrativo, laviolazione delle norme sulle notifiche e la nullità della cartella presupposta.La CTR si sarebbe limitata ad aderire, in poche righe, alla decisione di primogrado senza esaminare in modo specifico i motivi dedotti, violando ilprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.1.1.

La censura non è fondata.Le argomentazioni offerte dal giudice del gravame in meritoall’omessa impugnazione dell’atto presupposto, in quanto risolutive edirimenti, esoneravano il giudice di appello dal pronunciarsi sulle ulterioricensure, le quali, conseguentemente, ne erano assorbite.Sul punto vi è stato, peraltro, un rigetto implicito, in quanto, ad avvisodei giudici di appello, non sussisteva alcun diritto al contraddittoriopreventivo, il processo non andava interrotto, e, in difetto di impugnazionedella cartella, gli ulteriori vizi erano insussistenti.Numero registro generale 27197/2020Numero sezionale 4602/2026Numero di raccolta generale 18020/2026Data pubblicazione 04/06/20262.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce laillegittimità dell'impugnata sentenza sotto il profilo della insufficientemotivazione su di un punto controverso decisivo ai fini della decisione dellacontroversia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., nonchéerrores in procedendo e violazione degli artt. 299 e 300 c.p.c.Il contribuente ha, eccepito, in sede di appello il difetto di iuspostulandi dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, sostenendo che si fossecostituita tramite un avvocato del libero foro senza valida procura specialee senza dimostrare i presupposti per derogare al patrocinio dell’Avvocaturadello Stato.

Secondo la tesi difensiva la costituzione sarebbe radicalmentenulla, con conseguente inutilizzabilità degli atti e dei documenti prodotti; lagiurisprudenza della Corte di Cassazione richiede, in questi casi, la provadel potere rappresentativo e delle ragioni che giustificano il ricorso a unavvocato esterno.

Viene, inoltre, sostenuto che la trasformazione daEquitalia ad Agenzia delle Entrate-Riscossione non poteva incidere sulprocesso, ma comporta comunque il rispetto delle regole pubblicistiche dirappresentanza; anche dopo il cosiddetto “Decreto Crescita” (art. 4-novies),resta il principio per cui il patrocinio deve essere principalmente interno odell’Avvocatura dello Stato, e solo eccezionalmente può essere affidato alegali del libero foro, a precise condizioni.Nel caso concreto, tali condizioni non sarebbero state rispettate(mancanza di procura e di atti organizzativi), per cui si insiste per ladeclaratoria di nullità della costituzione in giudizio dell’ente.2.1.

Il motivo non merita accoglimento, dovendosi ritenere rituale lacostituzione dell’ agente della riscossione.

La giurisprudenza di questa Corteha stabilito che ADER può scegliere liberamente tra Avvocatura dello Statoe avvocati esterni, specialmente quando l’Avvocatura non è disponibile onelle cause non riservate: ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio,l'Agenzia delle Entrate–Riscossione, impregiudicata la generale facoltà diavvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed alNumero registro generale 27197/2020Numero sezionale 4602/2026Numero di raccolta generale 18020/2026Data pubblicazione 04/06/2026giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsticome riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesidi conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, diapposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporreall'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massimao aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senzabisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d.cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteridi cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 deld.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed inquelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale,questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.

Quando la scelta tra ilpatrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero forodiscende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dallaConvenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità diquesta ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzodell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente lasussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazionee di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità (Cass.19/11/2019, n. 30008 (Rv. 656068 - 01).3.

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 17 della legge 212/2000, dell’art.26 dpr 602/1973, art. 60 d.P.R. 600/1973, nonché dell’art. 7 l. 212/2000,ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e 4 c.p.c. per la mancata notificadell’atto prodromico e omessa comunicazione di irregolarità.Il ricorrente denuncia l’inesistenza giuridica del procedimentonotificatorio relativo agli atti a monte della cartella e del preavviso di fermo,sostenendo che l’Agente della riscossione avrebbe proceduto senzaeffettuare la dovuta comunicazione preventiva al contribuente, in violazionedello Statuto del contribuente e dei principi elaborati dalla giurisprudenzaNumero registro generale 27197/2020Numero sezionale 4602/2026Numero di raccolta generale 18020/2026Data pubblicazione 04/06/2026(in particolare Cass.

SS.UU. 19667/2014 nel tema del contraddittorioendoprocedimentale).

Lamenta inoltre la totale mancanza di esame, daparte della CTR, della disciplina normativa che governa le notificazioni edella loro corretta sequenza.3.1.

Il motivo non è fondato.

Le censure relative alla omessanotificazione degli atti prodromici ed alla mancata comunicazione diirregolarità risultano, infatti, precluse dalla mancata tempestivaimpugnazione della cartella di pagamento, che ha determinato la definitivitàdella pretesa tributaria alla luce di quarto accertato dai giudici territoriali.Secondo consolidata giurisprudenza, eventuali vizi degli attipresupposti, ivi compresi quelli inerenti alla loro notificazione, devonoessere fatti valere mediante impugnazione della cartella, quale primo attoidoneo a portare a conoscenza del contribuente la pretesa erariale.

In difettodi tempestiva opposizione, resta preclusa ogni successiva contestazione deivizi derivati in sede di impugnazione degli atti della riscossionesuccessivamente notificati.

Né rileva il richiamo ai principi in materia dicontraddittorio endoprocedimentale, non essendo configurabile, nellariscossione mediante ruolo, un obbligo generalizzato di preventivainterlocuzione con il contribuente.4.

Con il quarto motivo di ricorso, si deduce laillegittimità dell’impugnata sentenza sotto il profilo della insufficientemotivazione su di un punto controverso decisivo ai fini della decisione dellacontroversia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. sulla eccezionedi decadenza.

Il ricorrente ribadisce che la CTR non ha adeguatamentemotivato il rigetto dell’eccezione di decadenza, insistendo sul fatto che,anche a voler ritenere definitiva la cartella, il giudice avrebbe comunquedovuto esaminare la questione, trattandosi di vizio che inciderebbe sullastessa esistenza del credito iscritto.Numero registro generale 27197/2020Numero sezionale 4602/2026Numero di raccolta generale 18020/2026Data pubblicazione 04/06/20264.2.

Il motivo non coglie nel segno posto che questione è preclusa,ancora una volta, in ragione della mancata impugnazione della cartella,come argomentato più ampiamente con riferimento al motivo che precede.5.

Con il quinto ed ultimo motivo di ricorso, si deduce laillegittimità dell’impugnata sentenza sotto il profilo della insufficientemotivazione su di un punto controverso decisivo ai fini della decisione dellacontroversia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., nonchél’illegittimità della cartella per gli importi iscritti per sanzioni ed interessi.Il ricorrente denuncia che la CTR non avrebbe minimamente valutatole censure riguardanti la mancata intelligibilità del calcolo degli interessi, laloro natura anatocistica, l’assenza di criteri trasparenti di determinazione ela violazione dei principi indicati dalla giurisprudenza (Cass. 4516/2012;Cass. 8934/2014; Cass. 8651/2009).

Tali vizi renderebbero la cartella nullaper difetto di motivazione.5.1.

La censura non merita accoglimento in quanto anche in questocaso la questione inerente agli interessi riguarda sempre la cartella nonimpugnata, e non può viceversa essere messa in discussione nella faseesecutiva.6.

Alla luce delle argomentazioni che precedono consegue l’integralerigetto del ricorso.7.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sonoliquidate nella misura indicata in dispositivo in favore della sola partecostituita.8.

In conseguenza dell’esito del giudizio va dichiarata la sussistenzadei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificatoprevisto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Numero registro generale 27197/2020Numero sezionale 4602/2026Numero di raccolta generale 18020/2026Data pubblicazione 04/06/2026Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in favore della parte controricorrente in euro 2.000,00 percompensi, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/05/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n.72/2020 depositata il 09/01/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27197/2020Numero sezionale 4602/2026Numero di raccolta generale 18020/2026Data pubblicazione 04/06/20261. Il contribuente ha impugnato innanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Roma il preavviso di fermo amministrativo n.09780201600048623000, notificato il 13 aprile 2016 da [OSCURATO:PERSONA] SudS.p.A., relativo al mancato pagamento della cartella di pagamento n.09720150134829357000 per un importo complessivo di euro 2.863,42,riferito a imposta di registro su atti giudiziari e spese processuali risalentiall’anno 2011. Nel ricorso introduttivo è stata dedotta la violazione dell’art.17 della legge n. 212/2000 per mancata instaurazione del contraddittorio,la decadenza del diritto alla riscossione, l’omessa o invalida notifica degli600/1973; art. 26 DPR 602/1973), la mancata indicazione della data diconsegna dei ruoli, nonché l’illegittimità della cartella per difetti dimotivazione e violazione dello Statuto del contribuente.2. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, con sentenza n.863/10/16, ha respinto il ricorso ritenendo infondata la doglianza relativaal contraddittorio preventivo, reputato necessario solo per gli atti diaccertamento e non per gli atti di riscossione basati su crediti già definitivi,e dichiarando inammissibili le restanti censure perché attinenti alla cartelladi pagamento, ritenuta ormai definitiva, essendo stata omessa la suatempestiva impugnazione.3. Avverso tale pronuncia il contribuente ha proposto appello innanzialla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, deducendo la carenza dimotivazione della sentenza di primo grado per omessa considerazione delleulteriori censure proposte contro la cartella di pagamento, e riproponendointegralmente i vizi già dedotti in primo grado. L’Agenzia delle EntrateRiscossione si è costituita nel giudizio d’appello chiedendone il rigetto erilevando, in particolare, l’intempestività delle censure avverso la cartella.3. [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, con sentenza n.72/13/2020 depositata il 9 gennaio 2020, ha rigettato l’appello,confermando che eventuali vizi della cartella di pagamento, quale attoNumero registro generale 27197/2020Numero sezionale 4602/2026Numero di raccolta generale 18020/2026Data pubblicazione 04/06/2026presupposto del preavviso di fermo, avrebbero dovuto essere fatti valerecon tempestiva autonoma impugnazione e che, in mancanza, il debitorisultava definitivo.4. Avverso la suddetta sentenza il contribuente ha proposto ricorsoper cassazione affidato a n. cinque motivi, cui ha resistito con controricorsol’Agenzia delle Entrate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 39 d.P.R. 26ottobre 1972 n. 636 e dell’art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546,ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.Il ricorrente lamenta che la sentenza della CTR risulterebbe affetta daomessa pronuncia su una serie di questioni dedotte nell’atto di appello, tracui: l’eccezione di interruzione del processo per sopravvenuta estinzione diEquitalia, la mancata instaurazione del contraddittorio amministrativo, laviolazione delle norme sulle notifiche e la nullità della cartella presupposta.La CTR si sarebbe limitata ad aderire, in poche righe, alla decisione di primogrado senza esaminare in modo specifico i motivi dedotti, violando ilprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.1.1. La censura non è fondata.Le argomentazioni offerte dal giudice del gravame in meritoall’omessa impugnazione dell’atto presupposto, in quanto risolutive edirimenti, esoneravano il giudice di appello dal pronunciarsi sulle ulterioricensure, le quali, conseguentemente, ne erano assorbite.Sul punto vi è stato, peraltro, un rigetto implicito, in quanto, ad avvisodei giudici di appello, non sussisteva alcun diritto al contraddittoriopreventivo, il processo non andava interrotto, e, in difetto di impugnazionedella cartella, gli ulteriori vizi erano insussistenti.Numero registro generale 27197/2020Numero sezionale 4602/2026Numero di raccolta generale 18020/2026Data pubblicazione 04/06/20262. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce laillegittimità dell'impugnata sentenza sotto il profilo della insufficientemotivazione su di un punto controverso decisivo ai fini della decisione dellacontroversia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., nonchéerrores in procedendo e violazione degli artt. 299 e 300 c.p.c.Il contribuente ha, eccepito, in sede di appello il difetto di iuspostulandi dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, sostenendo che si fossecostituita tramite un avvocato del libero foro senza valida procura specialee senza dimostrare i presupposti per derogare al patrocinio dell’Avvocaturadello Stato. Secondo la tesi difensiva la costituzione sarebbe radicalmentenulla, con conseguente inutilizzabilità degli atti e dei documenti prodotti; lagiurisprudenza della Corte di Cassazione richiede, in questi casi, la provadel potere rappresentativo e delle ragioni che giustificano il ricorso a unavvocato esterno. Viene, inoltre, sostenuto che la trasformazione daEquitalia ad Agenzia delle Entrate-Riscossione non poteva incidere sulprocesso, ma comporta comunque il rispetto delle regole pubblicistiche dirappresentanza; anche dopo il cosiddetto “Decreto Crescita” (art. 4-novies),resta il principio per cui il patrocinio deve essere principalmente interno odell’Avvocatura dello Stato, e solo eccezionalmente può essere affidato alegali del libero foro, a precise condizioni.Nel caso concreto, tali condizioni non sarebbero state rispettate(mancanza di procura e di atti organizzativi), per cui si insiste per ladeclaratoria di nullità della costituzione in giudizio dell’ente.2.1. Il motivo non merita accoglimento, dovendosi ritenere rituale lacostituzione dell’ agente della riscossione. La giurisprudenza di questa Corteha stabilito che ADER può scegliere liberamente tra Avvocatura dello Statoe avvocati esterni, specialmente quando l’Avvocatura non è disponibile onelle cause non riservate: ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio,l'Agenzia delle Entrate–Riscossione, impregiudicata la generale facoltà diavvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed alNumero registro generale 27197/2020Numero sezionale 4602/2026Numero di raccolta generale 18020/2026Data pubblicazione 04/06/2026giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsticome riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesidi conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, diapposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporreall'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massimao aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senzabisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d.cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteridi cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 deld.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed inquelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale,questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra ilpatrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero forodiscende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dallaConvenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità diquesta ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzodell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente lasussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazionee di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità (Cass.19/11/2019, n. 30008 (Rv. 656068 - 01).3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 17 della legge 212/2000, dell’art.26 dpr 602/1973, art. 60 d.P.R. 600/1973, nonché dell’art. 7 l. 212/2000,ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e 4 c.p.c. per la mancata notificadell’atto prodromico e omessa comunicazione di irregolarità.Il ricorrente denuncia l’inesistenza giuridica del procedimentonotificatorio relativo agli atti a monte della cartella e del preavviso di fermo,sostenendo che l’Agente della riscossione avrebbe proceduto senzaeffettuare la dovuta comunicazione preventiva al contribuente, in violazionedello Statuto del contribuente e dei principi elaborati dalla giurisprudenzaNumero registro generale 27197/2020Numero sezionale 4602/2026Numero di raccolta generale 18020/2026Data pubblicazione 04/06/2026(in particolare Cass. SS.UU. 19667/2014 nel tema del contraddittorioendoprocedimentale). Lamenta inoltre la totale mancanza di esame, daparte della CTR, della disciplina normativa che governa le notificazioni edella loro corretta sequenza.3.1. Il motivo non è fondato. Le censure relative alla omessanotificazione degli atti prodromici ed alla mancata comunicazione diirregolarità risultano, infatti, precluse dalla mancata tempestivaimpugnazione della cartella di pagamento, che ha determinato la definitivitàdella pretesa tributaria alla luce di quarto accertato dai giudici territoriali.Secondo consolidata giurisprudenza, eventuali vizi degli attipresupposti, ivi compresi quelli inerenti alla loro notificazione, devonoessere fatti valere mediante impugnazione della cartella, quale primo attoidoneo a portare a conoscenza del contribuente la pretesa erariale. In difettodi tempestiva opposizione, resta preclusa ogni successiva contestazione deivizi derivati in sede di impugnazione degli atti della riscossionesuccessivamente notificati. Né rileva il richiamo ai principi in materia dicontraddittorio endoprocedimentale, non essendo configurabile, nellariscossione mediante ruolo, un obbligo generalizzato di preventivainterlocuzione con il contribuente.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce laillegittimità dell’impugnata sentenza sotto il profilo della insufficientemotivazione su di un punto controverso decisivo ai fini della decisione dellacontroversia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. sulla eccezionedi decadenza. Il ricorrente ribadisce che la CTR non ha adeguatamentemotivato il rigetto dell’eccezione di decadenza, insistendo sul fatto che,anche a voler ritenere definitiva la cartella, il giudice avrebbe comunquedovuto esaminare la questione, trattandosi di vizio che inciderebbe sullastessa esistenza del credito iscritto.Numero registro generale 27197/2020Numero sezionale 4602/2026Numero di raccolta generale 18020/2026Data pubblicazione 04/06/20264.2. Il motivo non coglie nel segno posto che questione è preclusa,ancora una volta, in ragione della mancata impugnazione della cartella,come argomentato più ampiamente con riferimento al motivo che precede.5. Con il quinto ed ultimo motivo di ricorso, si deduce laillegittimità dell’impugnata sentenza sotto il profilo della insufficientemotivazione su di un punto controverso decisivo ai fini della decisione dellacontroversia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., nonchél’illegittimità della cartella per gli importi iscritti per sanzioni ed interessi.Il ricorrente denuncia che la CTR non avrebbe minimamente valutatole censure riguardanti la mancata intelligibilità del calcolo degli interessi, laloro natura anatocistica, l’assenza di criteri trasparenti di determinazione ela violazione dei principi indicati dalla giurisprudenza (Cass. 4516/2012;Cass. 8934/2014; Cass. 8651/2009). Tali vizi renderebbero la cartella nullaper difetto di motivazione.5.1. La censura non merita accoglimento in quanto anche in questocaso la questione inerente agli interessi riguarda sempre la cartella nonimpugnata, e non può viceversa essere messa in discussione nella faseesecutiva.6. Alla luce delle argomentazioni che precedono consegue l’integralerigetto del ricorso.7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sonoliquidate nella misura indicata in dispositivo in favore della sola partecostituita.8. In conseguenza dell’esito del giudizio va dichiarata la sussistenzadei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificatoprevisto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Numero registro generale 27197/2020Numero sezionale 4602/2026Numero di raccolta generale 18020/2026Data pubblicazione 04/06/2026Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in favore della parte controricorrente in euro 2.000,00 percompensi, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/05/2026.Il Presidente
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