CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 marzo 2024
Cassazione n. 12426/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta ase del diniego di riconoscimento in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle circostanze aggravanti tenuto conto del comportamento collaborativo del prevenuto, è manifestamente infondato alla luce del dettato normativo. L'imputato è stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 con la recidiva ex art. 99 comma 4 cod.pen. per cui, ai sensi dell'art. 69 comma 4 cod.pen. vige il divieto di prevalenze sulle circostanze attenuanti. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] e e 9ensore Il Presidente