CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2025
Cassazione n. 22178/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto: --che con sentenza del 21/02/2024, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Bari in data 14/06/2021 di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309 del 1990; 19(.7-g I'Lk t3 2iR (L kinik 41,1n:\ eits itc,5 --che, con un unico motivo, il ricorrent deduce la nullità della sentenza in relazione agli artt.444 e 125 cod. proc. pen. per non aver la Corte di appello motivato in ordine alla congruità della pena e alla riunione dei reati contestati sotto il vincolo della continuazione, essendosi il giudice limitato ad una mera valutazione di vicinanza temporale tra i fatti contestati senza ulteriori approfondimenti; -- che l'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un'assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum. L'inosservanza del disposto dell'art 581 lett. c) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art 591 lett. c) cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità; -- che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile; -- che, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente e tric),11 Ali rea Gftili [OSCURATO:PERSONA]