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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2021

Cassazione n. 28522/2022

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pronunciata in data 12/05/2021, la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza emessa, all'esito di giudizio abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Udine in data 12/06/2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati dichiarati responsabili del reato di cui agli artt, 110 cod.pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990 (per illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina) e condannati alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso la sentenza, gli imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, tramite il difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento e articolando entrambi motivo con il quale si lamenta violazione di legge in relazione all'articolo 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza.

2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini del riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l'azione -mezzi, modalità e circostanze della stessa-, sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato -quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa (Sez.0 n.51063 del 27/09/2018; Sez. un., 24 giugno 2010, n 35737, Rv.247911; Sez.4, n.6732 del 22/12/2011, dep.20/02/2012, Rv.251942; Sez.3, n. 23945 del 29/04/2015, Rv.263651, Sez.3, n.32695 del 27/03/2015,P.v.264490; Sez.3, n.32695 del 27/03/2015, Rv.264491).

Facendo buon governo di tale principio, la Corte territoriale ha ritenuto che il giudice di prime cure avesse correttamente escluso, nella fattispecie in esame, l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 DPR n. 309/1990, rimarcando non solo il complessivo dato ponderale della sostanza stupefacente sequestrata (quaranta grammi di cocaina pura idonea al confezionamento di complessive 283 dosi medie singole) ma anche le modalità della condotta dimostrative della non estemporaneità della stessa (attività ben organizzata con base attrezzata in località balneare in piena stagione estiva e stabile e ben avviato canale di spaccio); sulla base di tali considerazioni è stato, quindi, ritenuto, con argomentazioni congrue e logiche, che la condotta non consentiva di ritenere minima l'offesa al bene giuridico protetto dalla norma, che si connette al rischio di diffusività delle sostanze stupefacenti.

3. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella 2 Ldeterminazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in euro tremila.

P.Q.MIN Cf\iCE.-ILLERIA i 20 LUG 2022 [OSCURATO:PERSONA] A inistrativo Dott. [OSCURATO:PERSONA] aluinbo / 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 12/05/2021, la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza emessa, all'esito di giudizio abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Udine in data 12/06/2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati dichiarati responsabili del reato di cui agli artt, 110 cod.pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990 (per illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina) e condannati alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la sentenza, gli imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, tramite il difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento e articolando entrambi motivo con il quale si lamenta violazione di legge in relazione all'articolo 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza. 2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini del riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l'azione -mezzi, modalità e circostanze della stessa-, sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato -quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa (Sez.0 n.51063 del 27/09/2018; Sez. un., 24 giugno 2010, n 35737, Rv.247911; Sez.4, n.6732 del 22/12/2011, dep.20/02/2012, Rv.251942; Sez.3, n. 23945 del 29/04/2015, Rv.263651, Sez.3, n.32695 del 27/03/2015,P.v.264490; Sez.3, n.32695 del 27/03/2015, Rv.264491). Facendo buon governo di tale principio, la Corte territoriale ha ritenuto che il giudice di prime cure avesse correttamente escluso, nella fattispecie in esame, l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 DPR n. 309/1990, rimarcando non solo il complessivo dato ponderale della sostanza stupefacente sequestrata (quaranta grammi di cocaina pura idonea al confezionamento di complessive 283 dosi medie singole) ma anche le modalità della condotta dimostrative della non estemporaneità della stessa (attività ben organizzata con base attrezzata in località balneare in piena stagione estiva e stabile e ben avviato canale di spaccio); sulla base di tali considerazioni è stato, quindi, ritenuto, con argomentazioni congrue e logiche, che la condotta non consentiva di ritenere minima l'offesa al bene giuridico protetto dalla norma, che si connette al rischio di diffusività delle sostanze stupefacenti. 3. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella 2 Ldeterminazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in euro tremila. P.Q.MIN Cf\iCE.-ILLERIA i 20 LUG 2022 [OSCURATO:PERSONA] A inistrativo Dott. [OSCURATO:PERSONA] aluinbo / 3
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