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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18270/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/03/1.962 avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catanzaro, quale giudice del giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte di questa Corte di cassazione, in parziale riforma della pronunzia del giudice di primo grado, ha rideterminato la pena complessiva inflitta all'imputato, confermando quella per i reati di minaccia pluriaggravata in concorso (capo A) e di porto abusivo di arma comune da sparo (capo B), per i quali non vi era stato annullamento, nonché quantificando l'aumento per la continuazione per la minaccia aggravata (capo C); Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio, anche in relazione alla misura dell'aumento di pena in continuazione per il reato di minaccia aggravata di cui al capo C), è in parte non consentito e in parte manifestamente infondato; quanto al primo profilo la doglianza relativa alla correzione dell'errore operato dal Tribunale in vero non ha alcun rilievo, in quanto è determinazione del tutto sganciata e non rilevante al fine del presente giudizio, cosicchè il riferimento all'errore materiale, commesso dal giudice di primo grado e qui denunziato dal ricorrente, risulta non sorretto da un concreto interesse da parte del ricorrente medesimo, che deve invece confrontarsi con la nuova determinazione della pena; infatti la Corte territoriale ha confermato, la pena di anni quattro di reclusione ed euro quattromila di multa per il più grave capo B), aumentata ad anni quattro e mesi sei ed euro 5000 di multa per la continuazione con il capo A); infine aumentata per il capo C) — (oggetto dell'annullamento era la l'aumento di anni uno di reclusione ed euro 1000,00 di multa) — alla pena di mesi due di reclusione ed euro 100,00 per una pena complessiva di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 5100,00 di multa, ridotta per il rito ad anni tre, mesi uno e giorni 10 di reclusione ed euro 3400,00 di multa; in relazione alla doglianza per l'aumento determinato per il delitto di minaccia aggravata, in ossequio alla sentenza rescindente, lo stesso è assolutamente contenuto e risulta adeguatamente motivato - richiamando la Corte di merito le modalità del fatto e il contesto in cui è maturata l'azione - considerato altresì che, in tema di reato continuato, se il giudice deve motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, tuttavia il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi (cfr. Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269) e nel caso in esame l'aumento è certamente prossimo al minimo e come tale non richiede un ulteriore onere motivazionale rispetto a quello già assicurato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/03/1.962 avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catanzaro, quale giudice del giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte di questa Corte di cassazione, in parziale riforma della pronunzia del giudice di primo grado, ha rideterminato la pena complessiva inflitta all'imputato, confermando quella per i reati di minaccia pluriaggravata in concorso (capo A) e di porto abusivo di arma comune da sparo (capo B), per i quali non vi era stato annullamento, nonché quantificando l'aumento per la continuazione per la minaccia aggravata (capo C); Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio, anche in relazione alla misura dell'aumento di pena in continuazione per il reato di minaccia aggravata di cui al capo C), è in parte non consentito e in parte manifestamente infondato; quanto al primo profilo la doglianza relativa alla correzione dell'errore operato dal Tribunale in vero non ha alcun rilievo, in quanto è determinazione del tutto sganciata e non rilevante al fine del presente giudizio, cosicchè il riferimento all'errore materiale, commesso dal giudice di primo grado e qui denunziato dal ricorrente, risulta non sorretto da un concreto interesse da parte del ricorrente medesimo, che deve invece confrontarsi con la nuova determinazione della pena; infatti la Corte territoriale ha confermato, la pena di anni quattro di reclusione ed euro quattromila di multa per il più grave capo B), aumentata ad anni quattro e mesi sei ed euro 5000 di multa per la continuazione con il capo A); infine aumentata per il capo C) — (oggetto dell'annullamento era la l'aumento di anni uno di reclusione ed euro 1000,00 di multa) — alla pena di mesi due di reclusione ed euro 100,00 per una pena complessiva di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 5100,00 di multa, ridotta per il rito ad anni tre, mesi uno e giorni 10 di reclusione ed euro 3400,00 di multa; in relazione alla doglianza per l'aumento determinato per il delitto di minaccia aggravata, in ossequio alla sentenza rescindente, lo stesso è assolutamente contenuto e risulta adeguatamente motivato - richiamando la Corte di merito le modalità del fatto e il contesto in cui è maturata l'azione - considerato altresì che, in tema di reato continuato, se il giudice deve motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, tuttavia il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi (cfr. Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269) e nel caso in esame l'aumento è certamente prossimo al minimo e come tale non richiede un ulteriore onere motivazionale rispetto a quello già assicurato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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