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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 06003/2024

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la seguente ORDINANZA nel procedimento relativo a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], definito con sentenza di questa Corte resa in data 16/06/2021; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 37115/2021 emessa in data 16-06-2021, questa Sezione della Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Salerno del 15-12-2020 resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], disponendo per l'ulteriore corso la trasmissione degli atti alla medesima Corte di appello; con ordinanza del 6 novembre 2023, la Corte di appello di Salerno ha sollecitato questa Corte a promuovere la correzione dell'errore materiale della sentenza n. 37115/2021, con riferimento alla individuazione del giudice del rinvio, osservando che presso la Corte di appello di Salerno esiste un'unica Sezione Penale, per cui il rinvio doveva essere disposto alla Corte di appello più vicina; [OSCURATO:PERSONA] che rispetto all'individuazione del giudice del rinvio indicato nella richiamata sentenza n. 37115/2021 del 2021 non appare ravvisabile l'errore materiale invocato, dovendosi tenere conto che l'annullamento era stato disposto senza rinvio, essendo stato accertato un vizio sull'instaurazione del rapporto giuridico processuale destinato a riverberarsi sul provvedimento conclusivo del giudizio; il giudice del rinvio è stato pertanto individuato nella medesima Corte di appello di Salerno, dovendosi considerare inutiliter datum il giudizio di merito svolto, il che preclude l'operatività del criterio dettato dall'art. 623 lett. c) cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara non luogo a provvedere sulla segnalazione di errore materiale.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA nel procedimento relativo a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], definito con sentenza di questa Corte resa in data 16/06/2021; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 37115/2021 emessa in data 16-06-2021, questa Sezione della Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Salerno del 15-12-2020 resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], disponendo per l'ulteriore corso la trasmissione degli atti alla medesima Corte di appello; con ordinanza del 6 novembre 2023, la Corte di appello di Salerno ha sollecitato questa Corte a promuovere la correzione dell'errore materiale della sentenza n. 37115/2021, con riferimento alla individuazione del giudice del rinvio, osservando che presso la Corte di appello di Salerno esiste un'unica Sezione Penale, per cui il rinvio doveva essere disposto alla Corte di appello più vicina; [OSCURATO:PERSONA] che rispetto all'individuazione del giudice del rinvio indicato nella richiamata sentenza n. 37115/2021 del 2021 non appare ravvisabile l'errore materiale invocato, dovendosi tenere conto che l'annullamento era stato disposto senza rinvio, essendo stato accertato un vizio sull'instaurazione del rapporto giuridico processuale destinato a riverberarsi sul provvedimento conclusivo del giudizio; il giudice del rinvio è stato pertanto individuato nella medesima Corte di appello di Salerno, dovendosi considerare inutiliter datum il giudizio di merito svolto, il che preclude l'operatività del criterio dettato dall'art. 623 lett. c) cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara non luogo a provvedere sulla segnalazione di errore materiale. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 06003/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris