CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12318/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso propostc nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il cui difensore ha presentato memoria, e inammissibile apparendo rivalutativo di dati e di censure peraltro correttamente affrontate con la sentenza impugnata, coerente nella esposizione e valutazione dei dati e come tale priva di vizi logici, nonchè ispirata a consolidati e chiari orientamenti di legittimità non superabili dalle deduzioni del C12 E-440 ricorrente. trascuraEl un comoendio motivazionale che oltre a citare convergenti dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].-ina e del marito f. ampio richiamo ai contenuti, congrui, articolati e coerenti, del PVC, in cui si rappresentano plurimi dati, non considerati dal ricorrente, convergenti anche essi nella ricostruzione del suo ruolo di amministratore di fatto. Corretta è anche la valorizzazione, nel contesto motivazionale di cui sopra, di dati oggetto di ricostruzioni induttive, valorizzate non separatamente ma nel quadro complessivo degli elementi disponibili, e motivatarnente. Inammissibile è poi la lamentela di mancato esame di motivi di si, 4 ,‘"e gravame genericamente richiamati e non spiegati nella loro decisività. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento dehe spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurc tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso