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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 giugno 2021

Cassazione n. 31008/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] S'ANI; ftlf-* co Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO lalie ha concluso chiedendo to g6tAit 4), rmli A fourrit toilriGNTArrl bf,titiUr. 1).1. p'1D ft 4ucc- rtlon DRU-Aftilf°K 0) ik/A rittuM ictql PriC ()Per, 3ffifui c9w,fieur,frziatt [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, resa il 15 gennaio 2021, la Corte di appello di Bari ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari il 9 maggio 2015, con cui, all'esito di giudizio abbreviato, lo aveva condannato, per il reato di cui all'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, alla pena di anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione.

La Corte di appello ha rilevato che, a fronte di sentenza emessa in via contestuale il 9 giugno 2015, l'interposizione dell'impugnazione con atto del 22 luglio 2015 era stata tardiva, operando il termine di quindici giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nella specie scaduto il 24 giugno 2015.

2. Avverso la decisione ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] affidando l'impugnazione a un unico motivo con cui lamenta la violazione degli artt. 544 e 595 cod. proc. pen.

Si sostiene, da parte del ricorrente, che nella specie il termine per impugnare avrebbe dovuto essere rettamente individuato in quello di trenta giorni dalla scadenza di quello, pari a quindici giorni dalla lettura del dispositivo in udienza con riserva di deposito della motivazione senza indicazione di termine, sicché tempestivamente l'appello era stato presentato il 24 luglio 2015.

3. Il Procuratore generale, nella requisitoria rassegnata ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre del 2020, n. 176, come richiamato dall'art. 16 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha prospettato la declaratoria di inammissibilità del ricorso, segnalando le - insuperate - risultanze del verbale di udienza del 9 giugno 2015, in cui si è dato atto del deposito della motivazione in via contestuale alla decisione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e ne va, quindi, dichiarata l'inammissibilità.

2. L'esame degli atti, imposto dalla natura della doglianza, conferma le notazioni espresse in modo determinante dalla Corte territoriale. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, dopo lo svolgimento del giudizio di primo grado con il rito abbreviato, aveva pronunciato la sentenza di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 9 giugno 2015 contestualmente provvedendo alla redazione della motivazione.

Era stato, dunque, adottato dal primo giudice il modulo decisorio disciplinato dall'art. 544, comma 1, cod. proc. pen., al lume del quale, conclusa la deliberazione, il giudice redige e sottoscrive il dispositivo e subito dopo redige la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata.

Il contenuto del verbale di udienza non autorizza a nutrire alcun dubbio in merito: "Il giudice decide come da separato dispositivo letto in udienza, che si allega al presente verbale con motivazione contestuale".

Il rilievo di questa verifica è dirimente: l'adempimento della lettura della sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione, ove questa sia contestuale, deve risultare con certezza, ai fini della pubblicazione e, quindi, della decorrenza del termine di impugnazione, dal verbale di udienza, che costituisce unico dato rilevante ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, mentre è superflua l'eventuale indicazione della motivazione contestuale nel dispositivo (Sez. 1, n. 28610 del 11/05/2021, Bevilacqua, Rv. 281641 - 01).

In questo caso, la certezza della contestualità sussiste.

Dal testo della sentenza di primo grado si trae, ad ogni buon fine, che l'imputato era stato presente in udienza e il relativo verbale lo conferma.

In ogni caso, si ricorda che, con riferimento specifico al rito abbreviato, da parte dell'elaborazione condivisa dal Collegio si è esclusa la perdurante vigenza dell'art. 442, comma 3, cod. proc. pen.: in tal senso, la sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve essere notificata per estratto all'imputato assente, giacché, a seguito della riforma della disciplina sulla contumacia, non trovano più applicazione le disposizioni di cui agli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen e 134 disp. att. cod. proc. pen., già tacitamente abrogate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, che, estendendo al giudizio abbreviato l'istituto della contumacia, ne aveva determinato la sostituzione con la previsione dell'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., in seguito espressamente abrogata dalla disciplina del processo in absentia, introdotta con legge 28 aprile 2014, n. 67 (Sez.

U, n. 698 del 24/10/2019, dep. 2020, Sinito, Rv. 277470 - 01).

3. Assodato quanto precede, la natura contestuale della motivazione annessa alla sentenza di primo grado aveva determinato che, in virtù del disposto dell'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in relazione all'art. 544, comma 1, cod. proc. pen., il termine per proporre l'appello era pari a quindici giorni: sicché, essendo stata emessa la sentenza il 9 giugno 2021, il termine per proporre l'impugnazione andava a scadere il 24 giugno 2021.

Invece l'appello era stato proposto il 22 luglio 2021, sul presupposto - all'evidenza, erroneo - che la motivazione della sentenza di primo grado fosse stata depositata in modo scisso dal dispositivo, per avere il primo giudice riservato di depositarla successivamente e, non avendo indicato alcun termine, dovendo depositarla nei quindici giorni stabiliti dall'art. 544, comma 2, cod. proc. pen., con conseguente evenienza del termine per impugnare di trenta giorni dalla scadenza del suddetto termine di deposito, secondo la disciplina di cui all'art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

L'apodittica reiterazione di tale tesi nel ricorso oggetto di valutazione - tesi palesemente smentita dalle indicate risultanze - impone di rilevare la manifesta infondatezza di essa e, con essa, della doglianza che l'ha veicolata.

4. L'unico motivo di impugnazione si rivela, pertanto, inammissibile.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in rapporto alle questioni dedotte, si reputa equo fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] S'ANI; ftlf-* co Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO lalie ha concluso chiedendo to g6tAit 4), rmli A fourrit toilriGNTArrl bf,titiUr. 1).1. p'1D ft 4ucc- rtlon DRU-Aftilf°K 0) ik/A rittuM ictql PriC ()Per, 3ffifui c9w,fieur,frziatt [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, resa il 15 gennaio 2021, la Corte di appello di Bari ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari il 9 maggio 2015, con cui, all'esito di giudizio abbreviato, lo aveva condannato, per il reato di cui all'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, alla pena di anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione. La Corte di appello ha rilevato che, a fronte di sentenza emessa in via contestuale il 9 giugno 2015, l'interposizione dell'impugnazione con atto del 22 luglio 2015 era stata tardiva, operando il termine di quindici giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nella specie scaduto il 24 giugno 2015. 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] affidando l'impugnazione a un unico motivo con cui lamenta la violazione degli artt. 544 e 595 cod. proc. pen. Si sostiene, da parte del ricorrente, che nella specie il termine per impugnare avrebbe dovuto essere rettamente individuato in quello di trenta giorni dalla scadenza di quello, pari a quindici giorni dalla lettura del dispositivo in udienza con riserva di deposito della motivazione senza indicazione di termine, sicché tempestivamente l'appello era stato presentato il 24 luglio 2015. 3. Il Procuratore generale, nella requisitoria rassegnata ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre del 2020, n. 176, come richiamato dall'art. 16 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha prospettato la declaratoria di inammissibilità del ricorso, segnalando le - insuperate - risultanze del verbale di udienza del 9 giugno 2015, in cui si è dato atto del deposito della motivazione in via contestuale alla decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e ne va, quindi, dichiarata l'inammissibilità. 2. L'esame degli atti, imposto dalla natura della doglianza, conferma le notazioni espresse in modo determinante dalla Corte territoriale. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, dopo lo svolgimento del giudizio di primo grado con il rito abbreviato, aveva pronunciato la sentenza di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 9 giugno 2015 contestualmente provvedendo alla redazione della motivazione. Era stato, dunque, adottato dal primo giudice il modulo decisorio disciplinato dall'art. 544, comma 1, cod. proc. pen., al lume del quale, conclusa la deliberazione, il giudice redige e sottoscrive il dispositivo e subito dopo redige la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata. Il contenuto del verbale di udienza non autorizza a nutrire alcun dubbio in merito: "Il giudice decide come da separato dispositivo letto in udienza, che si allega al presente verbale con motivazione contestuale". Il rilievo di questa verifica è dirimente: l'adempimento della lettura della sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione, ove questa sia contestuale, deve risultare con certezza, ai fini della pubblicazione e, quindi, della decorrenza del termine di impugnazione, dal verbale di udienza, che costituisce unico dato rilevante ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, mentre è superflua l'eventuale indicazione della motivazione contestuale nel dispositivo (Sez. 1, n. 28610 del 11/05/2021, Bevilacqua, Rv. 281641 - 01). In questo caso, la certezza della contestualità sussiste. Dal testo della sentenza di primo grado si trae, ad ogni buon fine, che l'imputato era stato presente in udienza e il relativo verbale lo conferma. In ogni caso, si ricorda che, con riferimento specifico al rito abbreviato, da parte dell'elaborazione condivisa dal Collegio si è esclusa la perdurante vigenza dell'art. 442, comma 3, cod. proc. pen.: in tal senso, la sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve essere notificata per estratto all'imputato assente, giacché, a seguito della riforma della disciplina sulla contumacia, non trovano più applicazione le disposizioni di cui agli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen e 134 disp. att. cod. proc. pen., già tacitamente abrogate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, che, estendendo al giudizio abbreviato l'istituto della contumacia, ne aveva determinato la sostituzione con la previsione dell'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., in seguito espressamente abrogata dalla disciplina del processo in absentia, introdotta con legge 28 aprile 2014, n. 67 (Sez. U, n. 698 del 24/10/2019, dep. 2020, Sinito, Rv. 277470 - 01). 3. Assodato quanto precede, la natura contestuale della motivazione annessa alla sentenza di primo grado aveva determinato che, in virtù del disposto dell'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in relazione all'art. 544, comma 1, cod. proc. pen., il termine per proporre l'appello era pari a quindici giorni: sicché, essendo stata emessa la sentenza il 9 giugno 2021, il termine per proporre l'impugnazione andava a scadere il 24 giugno 2021. Invece l'appello era stato proposto il 22 luglio 2021, sul presupposto - all'evidenza, erroneo - che la motivazione della sentenza di primo grado fosse stata depositata in modo scisso dal dispositivo, per avere il primo giudice riservato di depositarla successivamente e, non avendo indicato alcun termine, dovendo depositarla nei quindici giorni stabiliti dall'art. 544, comma 2, cod. proc. pen., con conseguente evenienza del termine per impugnare di trenta giorni dalla scadenza del suddetto termine di deposito, secondo la disciplina di cui all'art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. L'apodittica reiterazione di tale tesi nel ricorso oggetto di valutazione - tesi palesemente smentita dalle indicate risultanze - impone di rilevare la manifesta infondatezza di essa e, con essa, della doglianza che l'ha veicolata. 4. L'unico motivo di impugnazione si rivela, pertanto, inammissibile. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in rapporto alle questioni dedotte, si reputa equo fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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