CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2025
Cassazione n. 07393/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 7393/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 24/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 17500/2025* * CC 04/12/2025* * Relatore * 23789/2025* * MONACO* **ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a * * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 15/01/2025 del Tribunale di sorveglianza di Torinodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO* il ricorso proposto dal difensore di * * avverso l ordinanzacon cui in data 15.1.2025 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato una istanza didifferimento facoltativo dell esecuzione della pena eventualmente nelle forme delladetenzione domiciliare* altresì la memoria difensiva trasmessa in cancelleria successivamente allafissazione della data per la decisione in camera di consiglioRilevato che la motivazione del rigetto si fonda sulle risultanze della relazione sanitariadel carcere in data 16.12.2024 che a fronte della consulenza tecnica della difesa segnalauna patologia cardiovascolare cronica del detenuto il quale tuttavia versa in condizioni disalute discrete e non presenta acuzie in attoConsiderato che il ricorso avversa l ordinanza reiterando le osservazioni del consulentemedico legale di parte peraltro risalenti a giugno del 2024 che sono state già prese inconsiderazione dal Tribunale di sorveglianzaConsiderato in particolare che il rilievo del consulente della difesa circa la delicatezzadei primi mesi successivi all infarto subito da * è stato superato congruamentedall osservazione che l evento cardiovascolare acuto risaliva a quasi un anno e mezzo primadella decisione del Tribunale mentre il rischio di nuovo evento acuto che lo stessoconsulente di parte definisce “non prevedibile” dovrebbe essere necessariamentefronteggiato con il ricorso a presidi sanitari esterni che non è affatto precluso dalladetenzione in carcere giusta la previsione dell art. 11 ord. pen. peraltro già normalmenteutilizzato secondo il Tribunale per i controlli necessariRitenuto quindi che il ricorso solleciti al giudice di legittimità una non consentita letturaalternativa degli elementi di fatto su cui si basa la decisione impugnata e che pertantodebba essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della * delleammende* che si deve disporre che in caso di diffusione del presente provvedimentovengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art. 52 d.lgs. n.196/03 in quanto imposto dalla leggeCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 7393/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 24/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 17500/2025* * CC 04/12/2025* * Relatore * 23789/2025* * MONACO* **ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a * * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 15/01/2025 del Tribunale di sorveglianza di Torinodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO* il ricorso proposto dal difensore di * * avverso l ordinanzacon cui in data 15.1.2025 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato una istanza didifferimento facoltativo dell esecuzione della pena eventualmente nelle forme delladetenzione domiciliare* altresì la memoria difensiva trasmessa in cancelleria successivamente allafissazione della data per la decisione in camera di consiglioRilevato che la motivazione del rigetto si fonda sulle risultanze della relazione sanitariadel carcere in data 16.12.2024 che a fronte della consulenza tecnica della difesa segnalauna patologia cardiovascolare cronica del detenuto il quale tuttavia versa in condizioni disalute discrete e non presenta acuzie in attoConsiderato che il ricorso avversa l ordinanza reiterando le osservazioni del consulentemedico legale di parte peraltro risalenti a giugno del 2024 che sono state già prese inconsiderazione dal Tribunale di sorveglianzaConsiderato in particolare che il rilievo del consulente della difesa circa la delicatezzadei primi mesi successivi all infarto subito da * è stato superato congruamentedall osservazione che l evento cardiovascolare acuto risaliva a quasi un anno e mezzo primadella decisione del Tribunale mentre il rischio di nuovo evento acuto che lo stessoconsulente di parte definisce “non prevedibile” dovrebbe essere necessariamentefronteggiato con il ricorso a presidi sanitari esterni che non è affatto precluso dalladetenzione in carcere giusta la previsione dell art. 11 ord. pen. peraltro già normalmenteutilizzato secondo il Tribunale per i controlli necessariRitenuto quindi che il ricorso solleciti al giudice di legittimità una non consentita letturaalternativa degli elementi di fatto su cui si basa la decisione impugnata e che pertantodebba essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della * delleammende* che si deve disporre che in caso di diffusione del presente provvedimentovengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art. 52 d.lgs. n.196/03 in quanto imposto dalla legge *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 04/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 04/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *