CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41388/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso appare manifestamente infondato, in entrambi i connessi motivi in cui si articola, in quanto la condotta posta in essere (alterazione di documentazione reddituale rilasciata dal datore di lavoro, funzionale al rilascio del permesso di soggiorno) non appare soltanto esteriormente conforme alle fattispecie legale (art. 5, comma 8-bis, T.U. imm.), ma risulta concretamente idonea, nella prospettiva di cui all'art. 49, secondo comma, cod. pen., a pregiudicare l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice (scongiurare il pericolo che il titolo di permanenza sia ottenuto con la frode), avendo il giudice a quo escluso - con plausibile motivazione, facente leva sulla complessità dei riscontri che permisero, a distanza di tempo, di rilevare l'incongruità dei dato documentale - l'ipotesi della falsità grossolana; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i