CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2026
Cassazione n. 08727/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato le istanze avanzate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volte ad ottenere l'affidamento in prova ai servizi sociali o in subordine la detenzione domiciliare; [OSCURATO:PERSONA] che si lamenta vizio della motivazione, ma in realtà si richiede un'alternativa lettura degli elementi che già compiutamente il giudice di merito ha esaminato e che lo hanno condotto ad assumere, con percorso logico immune da fratture, la decisione impugnata; che il ricorrente si limita a sollevare questione su profili meramente valutativi e di merito del comportamento oggettivamente incompatibile con le prescrizioni imposte dalle misure alternative richieste; in particolare il Tribunale di sorveglianza, nella ricostruzione dell'andamento complessivo delle condotte tenute dalla ricorrente, ha evidenziato tutti gli elementi obiettivi che depongono per inaffidabilità della condannata rispetto alle misura alternative, ha sottolineato la gravità delle condotte per le quali deve espiare la pena, le reiterate violazioni durante la precedente sottoposizione a misura cautelare e infine l'indisponibilità di risorse di origine lecita per far fronte al pagamento del canone di locazione e alle sue altre necessità; che la completa analisi degli elementi acquisiti, contenuta nel provvedimento, è sorretta da congrue considerazioni non sindacabili in sede di legittimità e a fronte delle quali le censure si risolvono in mere proteste di dissenso. Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 febbraio 2026 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il