CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 aprile 1993
Cassazione n. 12212/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 04/04/1993 avverso la sentenza del 18/10/2002 del [OSCURATO:PERSONA] di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lett-ci-sentite le~~ieni dal-P-G-MARGQ-991~ cdo.t.t -13e4t."--4-Q_ e, 't.o..e.u. otk. ? tru "2-Fr [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso in esame, proposto avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Mantova in data 18 ottobre 2022, va dichiarato inammissibile perchè proposto da difensore non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (ai sensi dell'art. 613 comma 1 cod.proc.pen.). 1.1 La inammissibilità va rilevata e dichiarata de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., trattandosi di caso che rientra nell'ambito di applicazione di tale forma semplificata di trattazione. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 dicembre 2023 Il Consigliere estensore ,\ Il Presidente