CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 aprile 2025
Cassazione n. 34495/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19530/2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]s.r.l., in persona del legale rappres. p.t. rappresentat a e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],per procura speciale in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 1904 s.r.l., in persona del legale rappres. p.t.;[OSCURATO:SOCIETA]. e per essa, quale mandataria per la gestione del credito [OSCURATO:PERSONA] s.p.a; -intimate - avverso l’ordinanza n. 18514 /202 4 pronu nciata dalla Corte di Cassazione, pubblicata in data 08/07/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12.11.2025 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha chiesto la correzione di varierrori materiali contenuti nell’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione, n. 18514/2024. In particolare, la ricorrente assume che: a) al punto n. 1 di pagina 2, nella frase “con sentenza del 2019 il Tribunale di Teramo rigettava la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., poi confluita nella [OSCURATO:SOCIETA].” vi sono i seguenti errori: la sentenza di che trattasi è riferibile all’anno 2017 e non 2019, ed il Tribunale è quello di Cassino enon di Teramo; la domanda è stata proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., non dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] s .p.a ., e per essa quale mandataria per la gestione del credito [OSCURATO:SOCIETA]., non nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., (poi confluita nellaMPS s.p.a.); b) al punto n. 1 di pagina 2, vanno espunte le parole “pari a euro 21.142,57”; c) al punto n. 3 di pagina 2, nella frase “con sentenza del 12.11.19, la Corte territoriale rigettava l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] srl”, vi sono i seguenti errori: la sentenza della Corte di Appello di Roma è datata 04/06/2020 e non 12/11/2019 (n. 2838/2020) e la Corte territoriale accoglieva (non rigettava) l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]; d) al punto n. 4 di pagina 3, nella frase “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre in cassazione con quattro motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. non spiega difese” vi sono due errori: il primo riguarda la parteche ricorre in Cassazione, in quanto è la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e non la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; il secondo riguarda la parte resistente che è la [OSCURATO:SOCIETA]. e non la [OSCURATO:SOCIETA]. e) a pagina 7, nella frase “Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione” è errata la Corte territorialmentecompetente; la causa deve essere rinviata dinnanzi la Corte d’Appello diRoma e non quella de L’Aquila. Con ordinanza interlocutoria depositata il 4.4.2025 il collegio rinviava la causa a nuovo ruolo, fissando termine di gg. 30 per la notifica del ricorso. Non spiegano difese le parti intimate, alle quali il ricorso è stato regolarmente notificato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va accolto, emergendochiaramente dall’ordinanza impugnata tutti gli errori materiali segnalati. Al riguardo, non è dubbio che vengano in rilievo errori materiali, trattandosi di sviste o lapsus calami circa l’indicazione delle parti in causa, del provvedimento impugnato in appello e dei dati di causa, come si evince agevolmente dalla lettura degli atti di causa. Pertanto, deve procedersi alla correzione dei suddetti errori materiali, come da dispositivo. P.Q.M La Corte, in accoglimento del ricorso, dispone la correzione dei seguenti errori materiali contenuti nell’ordinanza della Corte di Cassazione, n. 18514/2024, depositata in data 08.07.2024: a) al punto n. 1 di pagina 2laddove è scritto “2019”e “Teramo”, deve leggersi ed intendersi “2017”e “Cassino”; laddove è scritto “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], poi confluita nella [OSCURATO:SOCIETA].”, deve leggersi ed intendersi “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] s .p.a., e per essa quale mandataria per la gestione del credito,[OSCURATO:SOCIETA].”; b)al punto n. 1 di pagina 2, vanno espunte le parole “pari a euro 21.142,57”; c) al punto n. 3 di pagina 2, laddove è scritto“con sentenza del 12.11.19, la Corte territoriale rigettava l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] srl”, deve leggersi ed intendersi “con sentenza del 4.6.2020, la Corte territoriale accoglieva l’appello dell’Unicredits.p.a.”; d) al punto n. 4 di pagina 3, laddove è scritto“[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” e “ [OSCURATO:SOCIETA].”, deve leggersi ed intendersi “L’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” e“[OSCURATO:SOCIETA]”; e) a pagina 7, laddove è scritto “Corte d’appello dell’Aquila”, deve leggersi ed intendersi“Corte d’appello di Roma”. Manda alla cancelleria per l'annotazione della presente ordinanza a margine del provvedimento oggetto di correzione. Così d