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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021

Cassazione n. 39942/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale in ragione dei precedenti penali e delle informazioni di polizia da cui si trae un giudizio di pericolosità sociale consistente.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto difetto di motivazione, asserendo che vi erano tutte le condizioni per applicare la misura.

3. Il ricorso è genericamente articolato.

Il ricorrente si duole della decisione ma non prospetta, con la necessaria specificità dei motivi, i vizi asseritamene esistenti.

L'ordinanza ha dato conto delle ragioni del diniego e, a fronte di quanto dedotto, il ricorrente tende a proporre una diversa valutazione del merito della vicenda, che è operazione non consentita nel giudizio di legittimità.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 23 settembre 2021 Il co igliere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] ntalucia [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale in ragione dei precedenti penali e delle informazioni di polizia da cui si trae un giudizio di pericolosità sociale consistente. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto difetto di motivazione, asserendo che vi erano tutte le condizioni per applicare la misura. 3. Il ricorso è genericamente articolato. Il ricorrente si duole della decisione ma non prospetta, con la necessaria specificità dei motivi, i vizi asseritamene esistenti. L'ordinanza ha dato conto delle ragioni del diniego e, a fronte di quanto dedotto, il ricorrente tende a proporre una diversa valutazione del merito della vicenda, che è operazione non consentita nel giudizio di legittimità. 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il co igliere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] ntalucia [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39942/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris