CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2021
Cassazione n. 07970/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Tribunale che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, condannandola, per l'effetto, alla pena di mesi 8 di reclusione. 2. Ricorre l'imputata, a mezzo del difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza sulla base di un unico motivo con cui lamenta l'illogicità della motivazione posta a fondamento della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo proposto non è consentito ed è comunque manifestamente inf o ndato. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, ed è, pertanto, insindacabile nel giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). La Corte territoriale, al riguardo, ha pertinentemente osservato che non erano rilevabili elementi positivi e che comunque era ostativa al riconoscimento del beneficio la gravità della condotta. A tale argomentazione la ricorrente nulla di concreto oppone non i'aicando nemmeno quali elementi fattuali potevano essere valutato- In favore della condannata 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati allirritualità dell'impugnazione (C. Cost. n, 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. ... Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]