CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 gennaio 2021
Cassazione n. 07115/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 28/01/2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta, ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020, convertito in I. n. 176 del 2020, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente al denegato riconoscimento della continuazione con le condanne in precedenza inflitte e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto; lette le conclusioni presentate dal difensore della parte civile "[OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] inc.", avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso o che esso sia rigettato nella parte relativa al motivo fondato sull'asserita insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, rimettendosi alle valutazioni della Corte per la parte ulteriore del gravame e invocando la liquidazione delle spese come da nota depositata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del precedente 14/12/2017, con cui [OSCURATO:PERSONA], in esito a giudizio abbreviato, era stato ritenuto responsabile di due reati di commercializzazione come autentiche di opere pittoriche alla cui contraffazione aveva contribuito (previsti dall'art. 178, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 42 del 2004), così riqualificati i fatti originariamente rubricati anche in termini di ricettazione dei beni. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Rossignolo, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato due motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 178, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 42 del 2004, in punto di ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. In particolare, assume che la Corte distrettuale, nel confermare la pronunzia di condanna resa dal giudice di primo grado, avrebbe ritenuto l'imputato compartecipe nel reato, fondando l'assunto sull'erroneo presupposto che lo stesso fosse consapevole sia della falsificazione delle opere d'arte da parte del conoscente [OSCURATO:PERSONA] che del suo intento di commercializzarle come autentiche, ancorchè gli elementi di prova inducessero a ritenere quest'ultimo il solo responsabile dei fatti. Sostiene, infatti, che il Rossignolo, dopo aver inizialmente omesso di menzionare il nominativo del soggetto che gli aveva consegnato i dipinti falsi da commercializzare, lo avrebbe poi indicato, di lì a poco, nel Cansella, aggiungendo che le ulteriori circostanze fattuali da cui si è inferita la sua piena consapevolezza della contraffazione delle opere proverebbero, in realtà, l'esatto opposto, atteso che la diretta esposizione con la galleria d'arte londinese e la richiesta, a questa avanzata, di inviargli un certificato di autenticità di uno dei dipinti sarebbero fattori, all'evidenza, indicativi dalla sua buona fede, che la mancata assicurazione delle tele di cui aveva il possesso sarebbe un dato allo stesso ignoto e che non vi sarebbe stato, per il prevenuto, ragionevole motivo di fare foto ad alta risoluzione di uno dei dipinti falsi e di inviarle alla potenziale acquirente [OSCURATO:PERSONA], avendo egli la disponibilità di foto, di analoga qualità, dell'originale dell'opera. 2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., del vizio di motivazione per carenza e/o contraddittorietà in punto di denegato riconoscimento della continuazione tra i reati definiti con la sentenza gravata e quelli di analoga natura, oggetto delle condanne irrevocabili emesse dal Tribunale di Milano e dal Tribunale di Brescia. Sostiene, in specie, che le vicende delittuose de quibus sarebbero caratterizzate dal medesimo modus operandi e si collocherebbero in un contesto spazio-temporale omogeneo, sicchè risulterebbe del tutto illogico il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione. 3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Destituito di fondamento appare, innanzitutto, il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 178, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 42 del 2004, sostenendo che la decisione della Corte distrettuale, confermativa della condanna pronunziata in primo grado, avrebbe fondato l'affermata responsabilità dell'imputato, ritenuto compartecipe nel reato, sull'erroneo presupposto che il predetto fosse pienamente consapevole sia della falsificazione delle opere d'arte realizzata dal conoscente [OSCURATO:PERSONA] che del suo intento di commercializzarle come autentiche, ancorchè gli elementi di prova inducessero a ritenere quest'ultimo il solo autore degli illeciti. Osserva al riguardo il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto nell'atto di gravame, risulta corretta la decisione assunta dal giudice di appello in punto di ritenuta sussistenza, in capo all'imputato, dell'elemento soggettivo del reato. Ciò perché la Corte territoriale, richiamando e recependo integralmente le valutazioni espresse in proposito dal giudice di primo grado, ha inferito il consapevole coinvolgimento del Rossignolo nella delittuosa attività disvelata dalle indagini da molteplici elementi. Nello specifico, con riguardo all'opera "Study for homage to the square: R-2 E.B2", ha desunto la ricorrenza del prescritto coefficiente psicologico: a) dall'avere il predetto acquisito informazioni e ottenuto fotografie ad alta definizione dell'originale di tale dipinto, inviandole poi al coimputato e noto falsario [OSCURATO:PERSONA]; b) dall'essere stato lo stesso a conoscenza del valore dell'opera - indicato dalla galleria d'arte detentrice in $ 875.000,00 - e dall'averla, ciò nonostante, offerta in vendita dapprima per il prezzo di Euro 400.000,00 e poi per quello, ancor più vile, di Euro 200.000,00; c) dall'essere rimasta l'opera originale sempre presso la galleria d'arte londinese Waddington e dall'avere il predetto, ciò nonostante, ottenuto la consegna dal Cansella, presso la sede della ditta Bonvini, di altro esemplare del medesimo dipinto; d) dall'avere il predetto chiesto informazioni sul dipinto alla galleria d'arte Waddington in epoca in cui aveva la disponibilità del falso, consegnatogli dal Cansella presso la sede della ditta Bonvini; e) dall'essere il dipinto, ritirato dal predetto presso la sede della ditta Bonvini, privo di copertura assicurativa; f) dall'avere il predetto mutato più volte, in fase di indagini, la propria versione, asserendo di aver consegnato l'opera, dapprima, a una galleria d'arte parigina, poi, al fantomatico sig. [OSCURATO:PERSONA] e, da ultimo, al Cansella, che gli avrebbe intimato di non ritirarla, una volta appreso che la stessa sarebbe stata esaminata da incaricati dalla fondazione [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]; g) dall'avere il predetto incaricato [OSCURATO:PERSONA] di reperire un acquirente per l'opera, indicandole un prezzo di vendita talmente basso da risultare fuori mercato; h) dall'avere il predetto dichiarato di aver fatto fare, a proprie spese, fotografie ad alta definizione dell'opera per inviarle a [OSCURATO:PERSONA], nonostante fosse già in possesso di foto di analoga qualità dell'originale del dipinto, inviategli, su sua richiesta, dalla galleria d'arte Waddington; i) dall'essersi il predetto prodigato per ottenere dalla menzionata galleria d'arte il certificato di autenticazione dell'opera, fingendo di aver contattato in precedenza la fondazione. Con riguardo, invece, all'opera "Study for homage to the square: JAAF227", ha inferito la sussistenza dell'elemento soggettivo: I) dall'avere il predetto acquisito informazioni e ottenuto fotografie ad alta definizione dell'originale di tale dipinto, inviandole poi al coimputato e noto falsario [OSCURATO:PERSONA]; m) dall'essere stato lo stesso consapevole del fatto che l'opera era detenuta dalla [OSCURATO:PERSONA]; n) dall'essere il predetto a conoscenza dell'effettivo valore dell'opera - stimato in $ 450.000,00 - e dall'averla, ciò nonostante, venduta a [OSCURATO:PERSONA] per il prezzo, del tutto fuori mercato, di Euro 150.000,00; o) dall'essere rimasta l'opera originale sempre presso la galleria d'arte londinese Waddington e dall'avere il predetto, ciò nonostante, ottenuto la consegna dal Cansella, presso la sede della ditta Bonvini, di altro esemplare del medesimo dipinto; p) dall'essere la [OSCURATO:PERSONA] non adusa a servirsi di intermediari per la vendita delle proprie opere; q) dall'avere il predetto proposto l'opera a [OSCURATO:PERSONA], che, avvedutosi della sua falsità, gliene aveva fatto menzione, rimproverandolo r) dall'avere il predetto successivamente consegnato il dipinto a [OSCURATO:PERSONA] affinchè lo ponesse in vendita, dividendo poi con quest'ultimo i proventi dell'affare realizzato, mercè l'utilizzo, in due occasioni, di un prestanome, onde rendere più difficile la propria identificazione. Orbene, a fronte di una ricostruzione della vicenda lineare e incontroversa, alla cui stregua la Corte territoriale, attraverso un processo argomentativo logico e coerente, ha ritenuto l'imputato scientemente coinvolto nell'attività delittuosa di cui trattasi, appare di tutta evidenza che, con la proposta doglianza, si solleciti sostanzialmente una rivalutazione dei fatti, funzionale a escludere che il predetto abbia partecipato con atteggiamento consapevole alla commissione degli illeciti e a ritenere, quindi, che nel suo agire difetti la prescritta connotazione soggettiva dolosa. Ciò perché il ricorrente, al di là del formale inquadramento della dedotta censura nella categoria della violazione di legge, finisce, di fatto, per chiedere a questa Corte una diversa valutazione della vicenda concreta, come tale inammissibile, oltre che ingiustificata, in quanto preclusa al giudice di legittimità. 2. Egualmente privo di pregio risulta, poi, il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione per carenza e/o contraddittorietà in punto di denegato riconoscimento della continuazione tra i reati definiti con la sentenza gravata e quelli, di analoga natura, oggetto delle condanne emesse dal Tribunale di Milano e dal Tribunale di Brescia, divenute irrevocabili, sostenendo che tali pronunzie attengono a vicende delittuose caratterizzate dal medesimo modus operandi e collocate in un contesto spazio-temporale omogeneo, sicchè risulterebbe illogica la mancata applicazione del più benevolo trattamento sanzionatorio correlato all'esistenza di un unico disegno criminoso. Rileva in proposito il Collegio che la doglianza in oggetto risulta inficiata da un'evidente aspecificità, atteso che il ricorrente omette di confrontarsi con il percorso motivazionale della Corte distrettuale e si limita, di fatto, a riproporre, tal quali, argomenti già prospettati in sede di appello, che i giudici del merito avevano accuratamente scrutinato e confutato con una motivazione lineare, con cui avevano evidenziato che, a fronte di vicende caratterizzate dalla diversità dei luoghi di commissione dei reati, dalla pluralità di artisti le cui opere erano state contraffatte e dalla diversità dei correi con cui gli illeciti erano commessi, risultava indimostrata l'originaria unicità del disegno criminoso, configurabile solo nell'eventualità in cui i singoli episodi siano compresi in un programma di attività delinquenziali predeterminato nelle sue linee generali ed essenziali, in vista del raggiungimento di un fine specifico e non quando l'esistenza di una tale progettazione non trovi dimostrazione in concreti e specifici elementi, in quanto l'indicata unicità non può identificarsi con la generale tendenza a commettere reati di un certo tipo o, addirittura, con la scelta di vita del reo (così a pag. 16 della decisione gravata). La circostanza testè evidenziata vizia il proposto gravame, costituendo pacifica acquisizione della giurisprudenza di legittimità quella secondo cui con i motivi di doglianza non possono essere riprodotte le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice di appello, dovendosi, ove ciò accada, ritenere aspecifici i motivi stessi. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità dell'impugnazione (così, ex multis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01 e Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01). Né può sottacersi, per altro verso, che i reati oggetto delle condanne definitive, ai quali si chiedono di unificare in continuazione quelli giudicati dalla Corte di appello di Milano, risultano commessi in epoche diverse dall'estate del 2013 (quelli definiti dal Tribunale di Brescia antecedentemente al mese di ottobre del 2012 e quelli definiti dal Tribunale di Milano antecedentemente all'anno 2009), la qual cosa costituisce ulteriore ostacolo all'accoglimento del motivo di ricorso, essendo il distanziamento temporale tra gli illeciti il primo indice dell'insussistenza della medesimezza del disegno criminoso. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equítativa, di euro tremila. 4. Il tenore della presente pronunzia comporta, infine, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla costituita parte civile, che si liquidano in euro 3.500,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna inoltre l'imputato alla refusione delle spese di rappre