Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2024

Cassazione n. 16283/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha rigettato il suo reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di Udine pronunciata il 23/09/2020, la quale rigettava l'istanza, dal medesimo presentata, volta al risarcimento da inumana detenzione ex art. 35-ter ord. pen. per il trattamento contrario all'art. 3 CEDU asseritarnente subito presso l'Istituto di Cuneo dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 04/11/2014; Rilevato che il ricorrente deduce la violazione degli artt. 3 CEDU, 27 comma 3 Cost., 35-ter e 41-bis ord. pen., avendo il Tribunale fondato la propria decisione sulla erronea convinzione che il giudicato esecutivo derivante dalla precedente decisione sul medesimo oggetto non fosse superabile, non essendo intervenuto un mutamento di giurisprudenza a chiarire che la mancata fruizione di due ore d'aria distinte da quelle riservate alla socialità e il divieto di cuocere cibi per i detenuti in regime carcerario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis ord. pe.n. possa costituire un trattamento contrario all'art. 3 CEDU, in tal modo non considerando che la sent. n. 186/2018 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa che poneva il suddetto divieto; Ritenuto che il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, non confrontandosi adeguatamente con il provvedimento impugnato, il quale non ha dichiarato inammissibile il reclamo sulla scorta del ritenuto giudicato esecutivo, ma ha esaminato i rilievi difensivi nel merito, ritenendo insuss stenti i presupposti del rimedio alla luce delle complessive - ed adeguatamente valutate - condizioni di detenzione; Ritenuto che sul punto il ricorso è conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale "non ogni lesione astrattamente tutelabile con l'azione inibitoria di cui all'art. 35-bis ord. pen., può costituire la base giuridica per il riconoscimento dello speciale rimedio compensativo, ma solo quelle che sono idonee a provocare all'interessato uno sconforto e un'afflizione di intensità tale da eccedere l'inevitabile sofferenza legata alla detenzione" (Sez. 1, n. 11602 del 27/01/2021, Vitale, Rv. 280681, principio affermato rispetto alla mancata fruizione, da parte di un detenuto in regime detentivo differenziato, di due ore effettive d'aria per tutto l'arco della detenzione); Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 7 marzo 2024 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha rigettato il suo reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di Udine pronunciata il 23/09/2020, la quale rigettava l'istanza, dal medesimo presentata, volta al risarcimento da inumana detenzione ex art. 35-ter ord. pen. per il trattamento contrario all'art. 3 CEDU asseritarnente subito presso l'Istituto di Cuneo dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 04/11/2014; Rilevato che il ricorrente deduce la violazione degli artt. 3 CEDU, 27 comma 3 Cost., 35-ter e 41-bis ord. pen., avendo il Tribunale fondato la propria decisione sulla erronea convinzione che il giudicato esecutivo derivante dalla precedente decisione sul medesimo oggetto non fosse superabile, non essendo intervenuto un mutamento di giurisprudenza a chiarire che la mancata fruizione di due ore d'aria distinte da quelle riservate alla socialità e il divieto di cuocere cibi per i detenuti in regime carcerario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis ord. pe.n. possa costituire un trattamento contrario all'art. 3 CEDU, in tal modo non considerando che la sent. n. 186/2018 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa che poneva il suddetto divieto; Ritenuto che il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, non confrontandosi adeguatamente con il provvedimento impugnato, il quale non ha dichiarato inammissibile il reclamo sulla scorta del ritenuto giudicato esecutivo, ma ha esaminato i rilievi difensivi nel merito, ritenendo insuss stenti i presupposti del rimedio alla luce delle complessive - ed adeguatamente valutate - condizioni di detenzione; Ritenuto che sul punto il ricorso è conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale "non ogni lesione astrattamente tutelabile con l'azione inibitoria di cui all'art. 35-bis ord. pen., può costituire la base giuridica per il riconoscimento dello speciale rimedio compensativo, ma solo quelle che sono idonee a provocare all'interessato uno sconforto e un'afflizione di intensità tale da eccedere l'inevitabile sofferenza legata alla detenzione" (Sez. 1, n. 11602 del 27/01/2021, Vitale, Rv. 280681, principio affermato rispetto alla mancata fruizione, da parte di un detenuto in regime detentivo differenziato, di due ore effettive d'aria per tutto l'arco della detenzione); Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 marzo 2024 Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 16283/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris