CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 44391/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, che si associa alle conclusioni del Procuratore generale e deposita conclusioni scritte e nota spese; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza al vaglio odierno di questa Corte è stata pronunziata il 20 maggio 2021 dalla Corte di appello di Roma, che ha ribalIato l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati di lesioni gravi (con prognosi superiore ai quaranta giorni) ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (contestato ad entrambi) e di danneggiamento aggravato del vetro dell'ambulanza giunta per soccorrere la vittima (contestato al solo Rosato). [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dall'unico addebito a suo carico per non aver commesso il fatto e Rosato era stato prosciolto dal reato di c:ui al capo A), con la formula 'perché il fatto non sussiste' e, dal reato di cui al capo B), con la formula 'perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato'. Adita dal pubblico ministero e dalla parte civile, la Corte di appello ha, come anticipato, sovvertito integralmente il verdetto liberatorio, condannando gli imputati alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno a favore di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Contro la sentenza di cui sopra entrambi gli imputati hanno proposto, a mezzo del comune difensore di fiducia, ricorso per cassazione, affidando i motivi a due distinti atti. 3. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di tre motivi. 3.1. Il primo motivo di ricorso lamenta manifesta illogicità della motivazione quanto al reato di cui al capo A) conseguente a mancata assunzione di prova decisiva. La Corte di merito avrebbe travisato le dichiarazioni del teste Campoccio (riportate in nota) rese in primo grado, teste che non solo non riconobbe gli imputati nel corso dell'individuazione fotografica eseguita durante le indagini, ma che affermò testualmente che la lite avvenne tra soli due soggetti extracomunitari o, comunque, di carnagione scura, mentre la condotta descritta dalla persona offesa coinvolgerebbe tre persone ed i prevenuti hanno un colorito chiaro. A seguire il ricorrente contesta la mancata assunzione della testimonianza Campoccio — prima ammessa e poi revocata — in sede di rinnovazione in appello, data l'incidenza di tale contributo dichiarativo sul percorso decisionale del Giudice di prime cure, in violazione dell'art. 6, par. 3, lett. d) della CEDU. 3.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla ritenuta esistenza della circostanza aggravante di cui all'art.583 cod. pen. perché il referto di pronto soccorso del [OSCURATO:PERSONA] I di Roma del 26 settembre 2016 recava una prognosi di soli venti giorni e la scheda di dimissioni del reparto di chirurgia maxillo facciale del medesimo Policlinico del primo ottobre 2016 consigliava solo di non esporsi a fonti di calore e di seguire una "dieta morbida" per trenta giorni. In totale, quindi, sarebbero, al più, trentasei giorni di prognosi. La Corte di merito avrebbe trascurato il dato documentale per attribuire rilievo ricostruttivo al racconto della persona offesa circa i postumi invalidanti permanenti. 3.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio. Una corretta applicazione dell'art. 133 cod. pen. avrebbe dovuto condurre ad infliggere una pena più mite anche quanto all'aumento per le circostanze aggravanti; si imponeva, inoltre, a cagione dell'incensuratezza e della giovane età del prevenuto, la concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti. 4. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di sei motivi. 4.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione d legge quanto alla notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato, che era stata eseguita ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], perché al domicilio ritenuto dichiarato (via [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.) l'imputato era risultato sconosciuto. Tale domicilio era però diverso da quello effettivamente dichiarato (via [OSCURATO:SOCIETA]. presso il ristorante [OSCURATO:PERSONA] bar) nonché dal luogo di residenza (via Cimarosa 12). L'imputato era rimasto assente nel giudizio di appello e, in assenza di qualsiasi dato processuale da cui desumere l'esistenza di un regolare rapporto informativo con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], la nullità deve ritenersi assoluta. 4.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e violazione di legge quanto alla conferma per la condanna concernente il reato di cui al capo a). Secondo il ricorrente errata sarebbe la decisione della Corte di merito in punto di concorso, atteso che le due condotte che gli sono imputate — avere sfilato la sigaretta dalla bocca della vittima ed averla immobilizzata — non sarebbero concausa dell'evento lesivo. L'azione di sfilare la sigaretta non sarebbe stata sintomo univoco della volontà di colpire il volto della vittima, giacché la condotta poteva avere altre causali; non può sostenersi che, quando Rosato pose in essere quella condotta, già si fosse accordato con [OSCURATO:PERSONA] per l'aggressione; sarebbe fantasioso ritenere che l'azione in discorso fosse servita a far offrire la mascella della vittima al pestaggio di [OSCURATO:PERSONA]; andrebbe esclusa la partecipazione di Rosato perché l'altro aggressore agì con dolo d'impeto. In conclusione, il giudizio della Corte territoriale sarebbe congetturale. Altro aspetto illogico del ragionamento riguarderebbe l'avere ritenuto che il "placcaggio" della persona offesa fosse concausa della lesione, ancorché quest'ultima derivasse dal colpo alla mascella che, a quel punto, [OSCURATO:PERSONA] aveva già inferto. La sentenza impugnata sarebbe altresì contraddittoria quando aveva ritenuto la colpevolezza dell'imputato sostenendo tuttavia che non avesse attinto la vittima con alcun colpo, salvo non voler ritenere che effettivamente Rosato fu mosso da intenti eterodifensivi. La decisione avversata sarebbe altresì viziata perché fondata sulle dichiarazioni della parte lesa che, in appello, aveva cambiato versione, affermando che il colpo gli fu sferrato una volta girato il volto verso la direzione del pugno, mentre in primo grado aveva affermato che il colpo gli era stato inferto da dietro. 4.3. Il terzo motivo di ricorso formula le stesse censure del primo motivo di ricorso del ricorso del coimputato, alla cui illustrazione si rinvia. 4.4. Lo stesso dicasi per il quarto motivo di ricorso, che corrisponde al secondo del coimputato. 4.5. Il quinto motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto al danneggiamento sub B), perché [OSCURATO:PERSONA] non è il soggetto passivo del reato, essendo un mero traportato e non il detentore del veicolo (l'ambulanza era detenuta — si legge nel ricorso — dagli operanti del 118), sicché è irrilevante, ai fini dell'integrazione del reato, che il danneggiamento sia avvenuto contestualmente alla violenza ed alla minaccia ai suoi danni. In subordine, il ricorrente lamenta che la violenza e la minaccia non siano state poste in essere contestualmente al danneggiamento, che è stato prodotto quando l'azione eteroaggressiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era terminata. 4.6. Il sesto motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio. La minorata capacità delinquenziale del prevenuto avrebbe imposto di applicare una pena più mite sia in relazione all'aumento per le aggravanti che quanto all'aumento per la continuazione. L'incensuratezza ed il ruolo marginale rivestito nella vicenda avrebbero dovuto valere al prevenuto la concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alle aggravanti. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono entrambi, nel loro complesso, infondati e vanno pertanto respinti. 1. Quanto al ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il Collegio osserva quanto segue. 1.1. Il primo motivo di ricorso — che lamenta un travisamento delle dichiarazioni del teste Campoccio, nonché la mancata riassunzione della sua testimonianza in appello — è infondato.1.1.1. Quanto al profilo della mancata rinnovazione, il Collegio ritiene che l'audizione di Campoccio non fosse dovuta ancorché il giudizio di appello sia stato attivato dal ricorso del pubblico ministero e della parte civile e la decisione della Corte territoriale sia consistita nel ribaltamento del verdetto assolutorio di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] ricorda che trovano applicazione, al caso di specie, sia l'art. 603, comma 3 -bis cod. proc. pen., sia i principi elaborati dalla giurisprudenza convenzionale e da quella di legittimità, anche a Sezioni Unite, a proposito della necessità, per il Giudice di appello, di riassumere la prova ciichiarativa prima di procedere al ribaltamento di una decisione liberatoria, quando la nuova valutazione di detto contributo sia decisiva nell'ottica della riforma. Va ricordato, in particolare, che le Sezioni Unite di questa Corte, fondando sull'elaborazione della giurisprudenza della Corte EDU a proposito della necessità, per il Giudice di appello, di rinnovare la prova cichiarativa prima di ribaltare la sentenza assolutoria di primo grado, hanno sostenuto che «È affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533, comma primo, cod. proc. pen., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilltà dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. peri.; ne deriva che, al di fuori dei casi di inammissibilità del ricorso, qualora il ricorrente abbia impugnato la sentenza di appello censurando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, pur senza fare specifico riferimento al principio contenuto nell'art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Corte di cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata» (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267489). Come pure sancito nell'occasione dalle Sezioni Unite, tali principi, oltre che nel caso di overturning agli effetti penali su impugnazione del pubblico ministero, vanno osservati anche nel caso di ribaltamento seguito a ricorso della parte civile agli effetti civili. Sempre alla luce di tale precedente, il criterio della decisività va interpretato nel senso che la prova suddetta può dirsi decisiva laddove si tratti di un elemento che, sulla base della sentenza di primo grado, ha determinato o anche soltanto contribuito a determinare un esito liberatorio e che, se espunto dal complesso del materiale probatorio, si rivela potenzialmente idoneo a incidere sull'esito del giudizio di appello. Costituiscono prove orali decisive anche quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti — da sole o insieme ad altri elementi di prova — ai fini dell'esito della condanna. Perfettamente in linea con i principi sanciti da Sezioni Unite Dasgupta è la successiva Sezioni Unite Patalano (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Rv. 269786), che ha esteso l'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa in appello anche al caso in cui il ribaltamento riguardi una decisione di primo grado avvenuta nelle forme del rito abbreviato non condizionato. In continuità con questa impostazione si colloca anche Sezioni Unite Pavan (Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Rv. 275112), che ha sancito l'obbligo di rinnovazione in appello, nel caso di ribaltamento della decisione assolutoria di prime cure, anche quanto all'escussione del perito. E' per recepire i principi sopra enunciati (come pure osservato dalle Sezioni Unite nella sentenza Pavan) che il legislatore, con l'art. 1 comma 58 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, ha, con decorrenza dal 3 agosto 2017, introdotto il comma 3 -bis dell'art. 603 cod. proc. peni., a norma del quale «Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale». Benché nella norma di nuovo conio non vi sia un riferimento espresso al concetto di decisività, la giurisprudenza successiva alla sua entrata in vigore, cui il Collegio intende prestare adesione, ha sancito il principio secondo cui, in caso di impugnazione della sentenza di assoluzione da parte del pubblico ministero, l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, previsto dall'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen. non riguarda tutte le prove dichiarative assunte in primo grado, ma solo quelle che, secondo le ragioni specificatamente prospettate nell'atto di impugnazione, siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità (Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C., Rv. 279425 ; Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018, dep. 2019, P, Rv. 276318). Venendo al caso di specie, nella sentenza di primo grado la testimonianza Campoccio è stata valutata ad adiuvandum per sostenere la tesi dell'incertezza circa la dinamica degli eventi e, soprattutto, il coinvolgimento degli imputati, il che potrebbe condurre a ritenere che, comunque, abbia avuto un'incidenza sulla pronunzia liberatoria. Sia nella prospettazione del pubblico ministero appellante, sia in quella della sentenza impugnata, invece, la deposizione del teste Campoccio non ha assunto alcuna decisività nell'alternativa proscioglimento/condanna, dal momento che la parte pubblica prima e la Corte territoriale poi si sono limitati a svalutarne il contrasto con la ricostruzione accusatoria (dato l'infelice punto di osservazione del teste rispetto a quello ove avvennero i fatti e data la natura deduttiva delle sue dichiarazioni circa i protagonisti dello scontro), mentre la Corte di merito ha costruito il giudizio di penale responsabilità su altri elementi, articolando un ragionamento probatorio solido rispetto al quale la testimonianza in discorso non ha alcuna incidenza. Da quanto esposto consegue, dunque, che la testimonianza Campoccio non doveva essere nuovamente acquisita in appello. 1.1.2 Quanto al lamentato travisamento della testimonianza Campoccio, è dalle stesse dichiarazioni di quest'ultimo riportate in nota nel ricorso che si evince che travisamento non vi fu, giacché effettivamente come ritenuto dalla Corte di merito — egli si trovava sul marciapiede opposto, l'orario rendeva scarsa la visibilità e l'idea che la lite fosse tra due extracomunitari fu una sua personale deduzione. 1.2. Il secondo motivo di ricorso — che attiene ai giorni di prognosi riportati dalla persona offesa, in tesi inferiori ai quaranta giorni — è inammissibile dal momento che la Corte ha affermato che la cartella clinica e la scheda di dimissioni agli atti attestavano di una prognosi di quarantacinque giorni e una valutazione di questo tipo non può essere censurata, così come ha fatto il ricorrente, mediante il mero richiamo alla documentazione sanitaria, neanche laddove quest'ultima è allegata al ricorso, trattandosi di una valutazione di merito sottratta al sindacato di legittimità. 1.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile sia per quanto attiene al trattamento sanzionatorio che al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Quanto al primo aspetto, la Corte di appello ha offerto una motivazione completa laddove ha commisurato la pena tenendo conto delle modalità del fatto, dell'intensità del dolo, della consistenza dei danni cagionati alla persona offesa e della particolare abilità lesiva manifestata da [OSCURATO:PERSONA], che è un pugile. Riguardo l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche il ricorso è parimenti inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale (gravità dei fatti, indole antisociale e le deprecabili motivazioni dell'agire) che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore, rimarcando la neutralità — testualmente prevista dall'art. 62 bis, comma 3, cod. pen. — dell'incensuratezza dell'imputato. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). 2. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è complessivamente infondato. 2.1. Il primo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge quanto alla notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato — è manifestamente infondato dal momento che la verifica degli atti processuali, possibile in ragione della natura della censura, ha consentito di accertare quanto segue. L'elezione di domicilio cui fa riferimento il difensore (quella a via [OSCURATO:SOCIETA]. presso il ristorante [OSCURATO:PERSONA] bar) risale al 21 novembre 2016, quando l'imputato fu sottoposto ad interrogatorio. Tuttavia, tale elezione di domicilio è stata superata dalla dichiarazione ex art. 161 cod. proc. pen. del 26 novembre 2016, quando l'allora indagato, nel ricevere la notifica dell'ordinanza di sostituzione della misura cautelare, dichiarò domicilio a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], come peraltro sostenuto dallo stesso ricorrente, è presso tale indirizzo che è stata tentata la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, il cui esito negativo ha condotto alla notifica presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. D'altra parte, il ricorrente non ha allegato altra e successiva elezione di domicilio che smentisca la ricostruzione appena svolta. Al giudizio di inammissibilità si giunge anche attraverso altra via. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], infatti, alle udienze dinanzi alla Corte di appello, non ha formulato alcuna eccezione, incorrendo, così, nella decadenza di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di una nullità a regime intermedio (Sez. 2, n. 48260 del 23/09/2016, Zinzi, Rv. 268431). 2.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per varie, concorrenti, ragioni. In primo luogo, esso è denso di riferimenti al materiale probatorio dietro i quali si cela il tentativo di indurre questa Corte ad una nuova valutazione delle prove; inoltre la doglianza propone un'interpretazione alternativa dei fatti ce non è consentita nel giudizio di legittimità. In disparte detto difetto di impostazione, il ricorso è inammissibile laddove muove da una prospettiva errata quanto alla ricostruzione dell'aggressione, parcellizzandone i momenti, mentre si è trattato di un'azione unica, ben ricostruita dalla parte lesa, che ha descritto la manovra diversiva di Rosato per fargli girare il volto, il colpo alla mascella da parte di [OSCURATO:PERSONA], ma anche l'intervento del ricorrente per impedirgli di difendersi dai colpi al capo che [OSCURATO:PERSONA] continuava a portargli. Affermare, secondo un approccio quasi "chirurgico" agli avvenimenti, che la lesioni per cui si procede sia frutto solo del primo pugno e che non siano state quantomeno aggravate dai successivi colpi alla testa, significa snaturare un'azione che è stata portata in pochi attimi e che ha interessato, sotto il profilo dell'obiettivo dell'aggressione, sempre la stessa sede corporale ove sono state registrate le lesioni. Azione cui Rosato ha contribuito sia sfilando la sigaretta alla persona offesa, sia tenendolo fermo per consentire all'altro di colpirlo, ponendo così in essere un contributo causale effettivo e tangibile all'evento lesivo. 2.3. Il terzo motivo di ricorso — che formula le stesse censure del primo motivo di ricorso del coimputato a proposito della testimonianza Campoccio — è infondato per le medesime ragioni illustrate sopra al § 1.1. del considerato in diritto, cui si rinvia. 2.4. Il quarto motivo di ricorso — che formula le stesse censure del secondo motivo di ricorso del coimputato a proposito dell'entità delle lesioni patite dalla vittima — è inammissibile per le medesime ragioni illustrate sopra al § 1.2. del considerato in diritto, cui si rinvia. 2.5. Il quinto motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto al danneggiamento sub B) — è inammissibile. In primo luogo, esso fonda su un assunto interpretativo errato, vale a dire che, per ritenere integrata la violenza essenziale per la configurabilità del reato di cui all'art. 635 cod. pen., occorre che tale violenza sia esercitata quantomeno nei confronti del detentore del bene danneggiato. [OSCURATO:SOCIETA], in primo luogo, tale aspetto della condotta penalmente rilevante non emerge dal dato testuale della norma, laddove il danneggiamento deve riguardare «cose mobili o immobili altrui» e l'atto deve essere compiuto con «violenza alla persona o minaccia», senza alcuna precisazione che autorizzi la lettura data alla norma dal ricorrente. In secondo luogo, un'interpretazione di tal fatta sarebbe del tutto irragionevole, laddove resterebbero impunite azioni di danneggiamento — come quella in discorso — accompagnate dalla violenza portata verso soggetti che hanno con il bene un rapporto sì precario e del tutto transitorio ma, nel momento in cui avviene il danneggiamento, effettivo. Quanto al versante del ricorso che lamenta la non contestualità tra violenza esercitata nei confronti della persona offesa e danneggiamento dell'ambulanza ove il medesimo era collocato, esso pare ignorare la ricostruzione in fatto della Corte territoriale, secondo cui l'azione era un unicum ed i due momenti erano immediatamente consequenziali, l'uno il danneggiamento — generato dall'impossibilità di effettuare l'altro — l'aggressione alla persona offesa per sottrarre il telefonino — a causa della provvidenziale chiusura del portellone dell'ambulanza.2.6. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile sia per quanto attiene al trattamento sanzionatorio che al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Come già osservato a proposito del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la motivazione della Corte di appello è immune da censure laddove ha reso una motivazione completa, commisurando la pena alla luce delle modalità del fatto, dell'intensità del dolo, della consistenza dei danni cagionati alla persona offesa e della particolare abilità lesiva manifestata da [OSCURATO:PERSONA] (pugile), di cui il coimputato ricorrente ha approfittato. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, del pari la sentenza impugnata si sottrae alle critiche del ricorrente, giacché, andando ben oltre il dovere argomentativo del Giudice di merito sul punto, la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale (gravità dei fatti, indole antisociale e le deprecabili motivazioni dell'agire) che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore, rimarcando la neutralità — testualmente prevista dall'art. 62 bis, comma 3, cod. pen. — dell'incensuratezza dell'imputato. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. rigetta i ricorsi e condanna i