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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 33828/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17627/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliat o in Roma , piazza della Libertà, 20 presso lo studio dell’ [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. –controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA] (GIA’ [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.) –intimata – CARTELLA PAGAMENTOAvverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

L AZIO n. 7180/2017 depositata il07/12/2017.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del dal consigliereRosanna Angarano.

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA], con due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resistecon controricorso, e dell’ Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) avverso la sentenza in epigrafe che ha rigettato l’appello dal medesimoproposto avverso la sentenza con la quale la C.t.p. di Roma aveva respinto il ricorso avverso la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale ex art. 36- terd.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 relativamente all’anno di imposta 2008.

2. Il contribuente, per quanto ancora rileva,contestava la cartella nella parte in cui l’Ufficio aveva disconosciuto la spettanza della detrazione fiscale di cui all’art. 9, comma 2, legge 28 dicembre 2001, n. 448, per l’immobile acquistato nel 2005, assumendo che la stessa spettasse solo laddove, diversamente da quanto accaduto,l’immobile fosse stato acquistato dalla stessa impresache aveva eseguito i lavori di ristrutturazione.

3. La C.t.p. rigettava il ricorso con sentenza confermata in secondo grado.

La C.t.r. rilevava che l’interpretazione letterale della disposizione normativa induceva a ritenere che condizione del rimborso fosse l’identità soggettiva dell’impresa che aveva provveduto alla ristrutturazione con quella che aveva alienato l’immobile al contribuente.

4. Il ricorrente depositava memoria.5.

Con ordinanza n. 13880 del 2022 la sesta sezione civile di questa Corte disponeva la trasmissione alla sezione ordinaria. 6.Il ricorrente ha depositato ulteriore memoria.

Considerato che:

1. Con il primo motivo i l ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 9, comma 2, legge 28 dicembre 2001, n. 448, dell’art. 324 cod. proc. civ edell’art.2909 cod. civ.

Il motivo si articola in due diverse censure.

Con la prima il contribuente critica la sentenza impugnata nella parte in cui, reiterando l’errore della C.t.p, ha escluso il diritto alla detrazione in ragione di un’interpretazione restrittiva dell’art. 9 cit.

Con la seconda il ricorrente critica la sentenza per non aver tenuto conto del giudicato esterno formatosi sulla questione in ragione di quanto statuito dalla medesima C.t.r. con sentenza n. 1211/35/15, resa in controversia relativa ad altro contribuente,allegata all’atto di iscrizione a ruolo dell’appello quando era già passata in giudicato, e resa in controversia avente ad oggetto la medesima questione per diversa annualità. 2.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.

Censura la sentenza impugnata nella parte in cui lo aveva condannato al pagamento delle spese anche nei confronti della società di riscossione, sebbene le questioni relative ai vizi formali della cartella, oggetto del giudizio di primo grado, non fossero state riproposte in appello,sicché dovevano ritenersi rinunciate, e sebbene l’appello fosse stato notificato a detta ultima solo nella qualità di litisconsorte necessario.3.

In sede di memoria ex art. 380 - bis . 1 cod . proc. civ. il contribuente ha, altresì, eccepito il giudicato esterno formatosi in ragione della sentenza della C.t.r. n. 8056/6/18 del 19.11.2018.

4. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di giudicato esterno sollevatasia con la seconda censura di cui al primo motivo in ragione della sentenza n. 1211/35/15, sia nella memoria in ragione della successiva sentenza n. 8056/6/2018, entrambe della C.t.r. del Lazio.

4.1. Quanto alla prima sentenza, deve escludersi la sussistenza del giudicato esterno in quanto la medesima è state resa in controversia relativa ad altro contribuentementre l’efficacia soggettiva del giudicato resta circoscritta, ex art. 2909 cod. civ., alle parti, ai soggetti posti in condizione di intervenire nel processo, e a coloro che ad essi subentrano per successione o per atto tra vivi.

4.2. Quanto alla seconda sentenza, la parte ha versato in atti copia priva dell’attestazione di passaggio in giudicato.

Per giurisprudenza costante di questa Corte, la parte che eccepisce ilgiudicato esterno ha l'onere di fornirne la prova, non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ.dalla quale risulti che la stessa n on è soggetta ad impugnazione; si è, altresì, precisato che non può nemmenoritenersi che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio ingiudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza (Cass. 02/03/2022, n. 6868; Cass. 23/08/2018, n. 20974; Cass.09/03/2017, n. 6024)

5. La prima censura di cui al primo motivo è fondata.

4.1. L’art. 9, comma 3, legge 28 dicembre 2001, n. 441 (legge finanziaria del 2002) prevede che la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ivi richiamati spettino anche nel caso di interventi eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano alla successiva alienazione.

Successivamente l’art. 16-bis t.u.i.r., con disposizione di identico tenore,ha definitivamente introdotto la detrazione già prevista dall’art. 9 cit. che restaapplicabile alla fattispecie ratione temporis.

Detta disposizione, pur richiedendo che l’alienante sia impresa di costruzione o ristrutturazione, non prevede come ulteriore condizione chei lavori sino stati eseguiti dalla medesima.

Nulla, infatti, induce a ritenere che il legislatore, facend o riferimento ai lavori «eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie […] che provvedano alla successiva alienazione», abbia inteso richiedere, quale ulteriore requisito, che l’impresa abbia provveduto direttamente all’esecuzione, così escludendo dalla portata dellanorma i casi in cui l’impresa abbia eseguito i lavori avvalendosi di imprese terze.

Una diversa interpretazione non sarebbe conforme all a ratio normativache è volta ad agevolare il rec upero del pat rimonio edilizio ed a favorire la ripresa del mercato immobiliare restando, pertanto, irrilevante che l’alienante, titolare di impresa di costruzione o ristrutturazione, abbia provveduto ai lavori direttamente o mediante appalto ai terzi.La stessa, inoltre, creerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra le imprese che eseguono i lavori di ristrutturazione direttamente e quelle che, pur potendoli astrattamente realizzare, li effettuano tramite imprese appaltatrici.

Infine, va aggiunto che tale interpretazione è quella successivamente seguita dall’Agenzia delle Entrate che, pronunciandosi in merito all’art. 16-bis t.u.i.r. di identico tenore, ha ritenuto che vadano inclusenon solo le imprese che e seguono i lavori di costruzione o ristrutturazione direttamente ma anche quelle che, pur potendoli astrattamente realizzare, li effettuano tramite imprese appaltatrici(Risposta a d interpello 19 luglio 2019, n. 279 richiamata in memoria).

4.2. La sentenzanon è conforme a questi principi.

La C.t.r., sebbene fosse incontroverso che l’alienante rivestisse la qualifica di impresa di costruzione e ristrutturazione,ha ritenuto che il riferimento contenuto nell’art. 16-bis cit. all’impresa costruttrice o ristrutturatrice che successivamente provvede all’alienazione , non potesse che portare ad escludere dall’ambito di applicazione della norma le cessioni effettuate, come nel caso di specie, da imprese diverse da quelle che materialmente hanno costruito e/o ristrutturato il fabbricato di cui è parte l’immobile oggetto di acquisto.

5. In ragione dell’accoglimento del primo motivo di ricorso resta assorbito il secondo relativo al capo delle spese.

Non occorrendo ulteriori accertamenti di merito la causa può essere decisa exart. 384 cod. proc. civ. accogliendo l’originario ricorso del contribuente. 7.Le spese delle fasi del giudizio di merito, avuto riguardo all'andamento del giudizio, possono essere integralmente compensate.

Lespese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie l'originario ricor so della contribuente .

Compensa integralmente tra le parti le spese delle fasi del giudizio di merito.

C ondanna l'Agenzia delle entrate e l’ Agenzia delle entrate riscossione (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in solido,al pagamento in favore delricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17627/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliat o in Roma , piazza della Libertà, 20 presso lo studio dell’ [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. –controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA] (GIA’ [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.) –intimata – CARTELLA PAGAMENTOAvverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. L AZIO n. 7180/2017 depositata il07/12/2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del dal consigliereRosanna Angarano. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], con due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resistecon controricorso, e dell’ Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) avverso la sentenza in epigrafe che ha rigettato l’appello dal medesimoproposto avverso la sentenza con la quale la C.t.p. di Roma aveva respinto il ricorso avverso la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale ex art. 36- terd.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 relativamente all’anno di imposta 2008. 2. Il contribuente, per quanto ancora rileva,contestava la cartella nella parte in cui l’Ufficio aveva disconosciuto la spettanza della detrazione fiscale di cui all’art. 9, comma 2, legge 28 dicembre 2001, n. 448, per l’immobile acquistato nel 2005, assumendo che la stessa spettasse solo laddove, diversamente da quanto accaduto,l’immobile fosse stato acquistato dalla stessa impresache aveva eseguito i lavori di ristrutturazione. 3. La C.t.p. rigettava il ricorso con sentenza confermata in secondo grado. La C.t.r. rilevava che l’interpretazione letterale della disposizione normativa induceva a ritenere che condizione del rimborso fosse l’identità soggettiva dell’impresa che aveva provveduto alla ristrutturazione con quella che aveva alienato l’immobile al contribuente. 4. Il ricorrente depositava memoria.5. Con ordinanza n. 13880 del 2022 la sesta sezione civile di questa Corte disponeva la trasmissione alla sezione ordinaria. 6.Il ricorrente ha depositato ulteriore memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo i l ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 9, comma 2, legge 28 dicembre 2001, n. 448, dell’art. 324 cod. proc. civ edell’art.2909 cod. civ. Il motivo si articola in due diverse censure. Con la prima il contribuente critica la sentenza impugnata nella parte in cui, reiterando l’errore della C.t.p, ha escluso il diritto alla detrazione in ragione di un’interpretazione restrittiva dell’art. 9 cit. Con la seconda il ricorrente critica la sentenza per non aver tenuto conto del giudicato esterno formatosi sulla questione in ragione di quanto statuito dalla medesima C.t.r. con sentenza n. 1211/35/15, resa in controversia relativa ad altro contribuente,allegata all’atto di iscrizione a ruolo dell’appello quando era già passata in giudicato, e resa in controversia avente ad oggetto la medesima questione per diversa annualità. 2.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui lo aveva condannato al pagamento delle spese anche nei confronti della società di riscossione, sebbene le questioni relative ai vizi formali della cartella, oggetto del giudizio di primo grado, non fossero state riproposte in appello,sicché dovevano ritenersi rinunciate, e sebbene l’appello fosse stato notificato a detta ultima solo nella qualità di litisconsorte necessario.3. In sede di memoria ex art. 380 - bis . 1 cod . proc. civ. il contribuente ha, altresì, eccepito il giudicato esterno formatosi in ragione della sentenza della C.t.r. n. 8056/6/18 del 19.11.2018. 4. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di giudicato esterno sollevatasia con la seconda censura di cui al primo motivo in ragione della sentenza n. 1211/35/15, sia nella memoria in ragione della successiva sentenza n. 8056/6/2018, entrambe della C.t.r. del Lazio. 4.1. Quanto alla prima sentenza, deve escludersi la sussistenza del giudicato esterno in quanto la medesima è state resa in controversia relativa ad altro contribuentementre l’efficacia soggettiva del giudicato resta circoscritta, ex art. 2909 cod. civ., alle parti, ai soggetti posti in condizione di intervenire nel processo, e a coloro che ad essi subentrano per successione o per atto tra vivi. 4.2. Quanto alla seconda sentenza, la parte ha versato in atti copia priva dell’attestazione di passaggio in giudicato. Per giurisprudenza costante di questa Corte, la parte che eccepisce ilgiudicato esterno ha l'onere di fornirne la prova, non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ.dalla quale risulti che la stessa n on è soggetta ad impugnazione; si è, altresì, precisato che non può nemmenoritenersi che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio ingiudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza (Cass. 02/03/2022, n. 6868; Cass. 23/08/2018, n. 20974; Cass.09/03/2017, n. 6024) 5. La prima censura di cui al primo motivo è fondata. 4.1. L’art. 9, comma 3, legge 28 dicembre 2001, n. 441 (legge finanziaria del 2002) prevede che la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ivi richiamati spettino anche nel caso di interventi eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano alla successiva alienazione. Successivamente l’art. 16-bis t.u.i.r., con disposizione di identico tenore,ha definitivamente introdotto la detrazione già prevista dall’art. 9 cit. che restaapplicabile alla fattispecie ratione temporis. Detta disposizione, pur richiedendo che l’alienante sia impresa di costruzione o ristrutturazione, non prevede come ulteriore condizione chei lavori sino stati eseguiti dalla medesima. Nulla, infatti, induce a ritenere che il legislatore, facend o riferimento ai lavori «eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie […] che provvedano alla successiva alienazione», abbia inteso richiedere, quale ulteriore requisito, che l’impresa abbia provveduto direttamente all’esecuzione, così escludendo dalla portata dellanorma i casi in cui l’impresa abbia eseguito i lavori avvalendosi di imprese terze. Una diversa interpretazione non sarebbe conforme all a ratio normativache è volta ad agevolare il rec upero del pat rimonio edilizio ed a favorire la ripresa del mercato immobiliare restando, pertanto, irrilevante che l’alienante, titolare di impresa di costruzione o ristrutturazione, abbia provveduto ai lavori direttamente o mediante appalto ai terzi.La stessa, inoltre, creerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra le imprese che eseguono i lavori di ristrutturazione direttamente e quelle che, pur potendoli astrattamente realizzare, li effettuano tramite imprese appaltatrici. Infine, va aggiunto che tale interpretazione è quella successivamente seguita dall’Agenzia delle Entrate che, pronunciandosi in merito all’art. 16-bis t.u.i.r. di identico tenore, ha ritenuto che vadano inclusenon solo le imprese che e seguono i lavori di costruzione o ristrutturazione direttamente ma anche quelle che, pur potendoli astrattamente realizzare, li effettuano tramite imprese appaltatrici(Risposta a d interpello 19 luglio 2019, n. 279 richiamata in memoria). 4.2. La sentenzanon è conforme a questi principi. La C.t.r., sebbene fosse incontroverso che l’alienante rivestisse la qualifica di impresa di costruzione e ristrutturazione,ha ritenuto che il riferimento contenuto nell’art. 16-bis cit. all’impresa costruttrice o ristrutturatrice che successivamente provvede all’alienazione , non potesse che portare ad escludere dall’ambito di applicazione della norma le cessioni effettuate, come nel caso di specie, da imprese diverse da quelle che materialmente hanno costruito e/o ristrutturato il fabbricato di cui è parte l’immobile oggetto di acquisto. 5. In ragione dell’accoglimento del primo motivo di ricorso resta assorbito il secondo relativo al capo delle spese. Non occorrendo ulteriori accertamenti di merito la causa può essere decisa exart. 384 cod. proc. civ. accogliendo l’originario ricorso del contribuente. 7.Le spese delle fasi del giudizio di merito, avuto riguardo all'andamento del giudizio, possono essere integralmente compensate. Lespese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie l'originario ricor so della contribuente . Compensa integralmente tra le parti le spese delle fasi del giudizio di merito. C ondanna l'Agenzia delle entrate e l’ Agenzia delle entrate riscossione (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in solido,al pagamento in favore delricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in
Sentenza Cassazione n. 33828/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris