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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 2000

Cassazione n. 39239/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05IV1YK) nato il 01/01/2000 avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4/ RG 18638 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di detenzione di sostanza stupefacente e armi bianche su rinuncia dell'imputato ai motivi di appello eccetto quello sulla pena; esaminati gli atti; ritenuto non dedotto alcuno dei motivi consentiti bastando richiamare il principio secondo il quale, in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena non trasfusi nell'illegalità di questa ovverosia non rientrante nei limiti edittali o per essere diversa da quella prevista per legge (cfr. in motivazione, Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, 284481; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M. Rv. 278170); ritenuto che, nel caso di specie, non ricorre alcuna ipotesi di illegalità della pena quanto piuttosto di illegittimità: «in tema di giudizio abbreviato, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, l'erronea determinazione unitaria, nella misura di un terzo, della diminuente prevista dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., piuttosto che in maniera distinta, con riduzione della metà per le contravvenzioni, integra un'ipotesi di pena illegittima e non di pena illegale, sempre che la sanzione inflitta rientri nei limiti edittali» (Sez.

Un., n 27059 del 27/02/2025, Rv. 288214); ritenuto che, in ordine alla confisca, secondo quanto riportato nella sentenza impugnata (pag.3), il motivo non è stato devoluto con l'atto di appello e, quindi, non può essere oggetto di ricorso ex art. 609 cod. proc. pen; che, in ogni caso, non si ravvisano profili di illegalità della confisca, che sarebbero pur rilevabili ex officio, essendo la confisca prevista e consentita sia dall'art. 240 cod. pen che dall'art. 240-bis cod. pen, quest'ultimo richiamato dall'art. 85 d.P.R. del 09 ottobre 1990 n 309 e riferibile anche all'attività di piccolo spaccio; che, peraltro, con il motivo di ricorso il difensore nemmeno prospetta profili di illegalità , ma lamenta la illegittimità della confisca di cui all'art. 240 cod. pen., pur dichiarando di impugnare la confisca allargata prevista dall'art. 240 bis cod. pen., facendo confusione tra le due misure; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05IV1YK) nato il 01/01/2000 avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4/ RG 18638 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di detenzione di sostanza stupefacente e armi bianche su rinuncia dell'imputato ai motivi di appello eccetto quello sulla pena; esaminati gli atti; ritenuto non dedotto alcuno dei motivi consentiti bastando richiamare il principio secondo il quale, in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena non trasfusi nell'illegalità di questa ovverosia non rientrante nei limiti edittali o per essere diversa da quella prevista per legge (cfr. in motivazione, Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, 284481; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M. Rv. 278170); ritenuto che, nel caso di specie, non ricorre alcuna ipotesi di illegalità della pena quanto piuttosto di illegittimità: «in tema di giudizio abbreviato, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, l'erronea determinazione unitaria, nella misura di un terzo, della diminuente prevista dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., piuttosto che in maniera distinta, con riduzione della metà per le contravvenzioni, integra un'ipotesi di pena illegittima e non di pena illegale, sempre che la sanzione inflitta rientri nei limiti edittali» (Sez. Un., n 27059 del 27/02/2025, Rv. 288214); ritenuto che, in ordine alla confisca, secondo quanto riportato nella sentenza impugnata (pag.3), il motivo non è stato devoluto con l'atto di appello e, quindi, non può essere oggetto di ricorso ex art. 609 cod. proc. pen; che, in ogni caso, non si ravvisano profili di illegalità della confisca, che sarebbero pur rilevabili ex officio, essendo la confisca prevista e consentita sia dall'art. 240 cod. pen che dall'art. 240-bis cod. pen, quest'ultimo richiamato dall'art. 85 d.P.R. del 09 ottobre 1990 n 309 e riferibile anche all'attività di piccolo spaccio; che, peraltro, con il motivo di ricorso il difensore nemmeno prospetta profili di illegalità , ma lamenta la illegittimità della confisca di cui all'art. 240 cod. pen., pur dichiarando di impugnare la confisca allargata prevista dall'art. 240 bis cod. pen., facendo confusione tra le due misure; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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